Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1989 c.c. Promessa al pubblico

In vigore

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica. Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa.

In sintesi

  • Promessa al pubblico: il promittente e vincolato non appena la promessa e resa pubblica, senza che occorra l'accettazione di un destinatario determinato.
  • Presupposto soggettivo: il vincolo sorge solo se la promessa e rivolta indifferenziatamente al pubblico, non a una persona specifica.
  • Termine del vincolo: se la promessa non indica un termine, il promittente e liberato se entro un anno non gli viene comunicato l'avveramento della condizione o il compimento dell'azione prevista.
  • Effetto obbligatorio immediato: la pubblicazione della promessa basta a costituire il vincolo; non serve nessun atto di accettazione preventivo da parte del beneficiario.
  • Applicazione pratica: concorsi a premi, gare, offerte di ricompensa per ritrovamento di oggetti o animali smarriti sono tipici esempi di promessa al pubblico.
Indice dei contenuti

La promessa al pubblico nel sistema delle promesse unilaterali

L'art. 1989 c.c. disciplina la cosiddetta promessa al pubblico, che costituisce una delle poche eccezioni al principio di tipicita delle promesse unilaterali vincolanti sancito dall'art. 1987. Il legislatore ha riconosciuto che talune dichiarazioni unilaterali rivolte a una platea indeterminata di destinatari meritano tutela giuridica immediata, senza attendere la conclusione di un contratto o l'accettazione di un'offerta.

Struttura della fattispecie

La norma richiede tre elementi: (a) una promessa rivolta al pubblico (cio e a una cerchia indeterminata di soggetti), (b) avente a oggetto una prestazione (tipicamente una somma di denaro, ma anche un'opera o un servizio), (c) a favore di chiunque si trovi in una certa situazione o compia una certa azione. Il promittente, Tizio, che affitta un manifesto in cui promette 1.000 euro a chi restituisca il suo cane smarrito, e vincolato dalla promessa non appena il manifesto e affisso, senza che Caio, il potenziale beneficiario, debba fare alcunche preventivamente.

Il momento di perfezionamento del vincolo

Il vincolo sorge con la pubblicazione della promessa: l'elemento costitutivo non e la conoscenza da parte di uno specifico destinatario, ma la messa a disposizione del pubblico della dichiarazione. La giurisprudenza ha interpretato la pubblicazione in senso ampio: basta che la promessa sia accessibile alla generalita dei consociati, anche attraverso canali digitali (siti web, social media). Una promessa comunicata solo a una cerchia chiusa di persone rientra invece nell'offerta contrattuale o nel concorso con partecipazione su invito, soggetti a regole diverse.

La clausola di durata e il termine annuale

Il secondo comma affronta il tema della durata del vincolo. Se la promessa indica un termine (es. «entro il 31 dicembre»), il vincolo cessa alla scadenza. Se nessun termine e indicato e non risulta dalla natura o dallo scopo della promessa, il legislatore ha scelto il termine legale di un anno dalla pubblicazione. Trascorso tale anno senza che il promittente abbia ricevuto comunicazione dell'avveramento della situazione o del compimento dell'azione prevista, il vincolo si estingue automaticamente, senza necessita di un atto di revoca.

Promessa al pubblico e offerta contrattuale

Va tenuta distinta la promessa al pubblico dall'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.). L'offerta al pubblico e un'offerta contrattuale rivolta a soggetti indeterminati: si perfeziona per accettazione e forma un contratto. La promessa al pubblico, invece, e fonte autonoma di obbligazione: il vincolo nasce dalla sola dichiarazione del promittente e si estingue con l'adempimento, non con il rifiuto del beneficiario. Dal punto di vista pratico, le due figure si distinguono perche nell'offerta al pubblico la prestazione del destinatario e il prezzo (controprestazione contrattuale), mentre nella promessa al pubblico e la condizione al cui avveramento e subordinata la prestazione del promittente.

Concorsi a premi e normativa speciale

I concorsi a premi e le operazioni a premio sono soggetti anche a normativa speciale (d.p.r. 430/2001 e successive modifiche), che impone obblighi di comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, deposito del regolamento e costituzione di idonee garanzie. L'art. 1989 fornisce la base civilistica di tale disciplina, ma le norme speciali prevalgono in quanto lex specialis.

Domande frequenti

Quando nasce il vincolo nella promessa al pubblico?

Non appena la promessa e resa pubblica, cioe messa a disposizione della generalita dei consociati; non serve l'accettazione di un destinatario specifico.

Quanto dura il vincolo se la promessa non indica un termine?

Un anno dalla data di pubblicazione della promessa; trascorso tale periodo senza comunicazione dell'avveramento della condizione, il promittente e libero.

Qual e la differenza tra promessa al pubblico e offerta al pubblico?

L'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) e una proposta contrattuale che si perfeziona per accettazione; la promessa al pubblico e fonte autonoma di obbligazione e nasce dalla sola dichiarazione del promittente, senza necessita di accettazione.

I concorsi a premi sono disciplinati solo dall'art. 1989 c.c.?

No: si applica anche la normativa amministrativa speciale (d.p.r. 430/2001) che richiede comunicazione ministeriale, deposito del regolamento e garanzie; l'art. 1989 fornisce la base civilistica.

La promessa al pubblico fatta su internet e valida?

Si: la giurisprudenza interpreta la pubblicazione in senso ampio; un annuncio su sito web o social media accessibile al pubblico integra il requisito della promessa resa pubblica ex art. 1989 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.