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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1985 c.c. Recesso dal contratto

In vigore

Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento. Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.

In sintesi

  • Diritto di recesso: il debitore puo recedere dal contratto di cessione in qualsiasi momento prima del completamento della liquidazione.
  • Condizione del recesso: il recesso e subordinato all'offerta di pagamento integrale di capitale e interessi a tutti i creditori con cui ha contrattato o che hanno aderito.
  • Decorrenza: il recesso produce effetto dal giorno del pagamento effettivo, non dalla semplice offerta.
  • Rimborso spese: il debitore che recede e tenuto a rimborsare ai creditori le spese di gestione sostenute fino a quel momento.
  • Funzione: consente al debitore di risolvere la situazione di crisi (es. con nuova liquidita) e recuperare il controllo del proprio patrimonio.

Il recesso come valvola di uscita per il debitore

L'art. 1985 c.c. introduce un importante strumento a favore del debitore: il diritto di recesso unilaterale dal contratto di cessione. La norma bilancia l'interesse dei creditori alla liquidazione con l'interesse del debitore a recuperare il controllo del proprio patrimonio, qualora la sua situazione finanziaria sia nel frattempo migliorata (es. sopravvenuta liquidita, nuovi finanziamenti, vendita volontaria di un cespite non ceduto).

Presupposti del recesso

Il recesso non e libero: il debitore deve offrire il pagamento integrale del capitale e degli interessi a tutti i creditori che hanno partecipato al contratto (sia quelli originari sia quelli che hanno successivamente aderito). L'offerta deve riguardare tutti tali creditori: non e ammissibile un recesso parziale (es. nei confronti di alcuni creditori soltanto) che lascerebbe la cessione in piedi con gli altri.

Tizio ha ceduto i beni ad Alfa srl (credito 50.000 euro) e Beta spa (credito 30.000 euro). Per recedere deve offrire ad Alfa 50.000 euro + interessi e a Beta 30.000 euro + interessi. Non puo saldare solo Alfa e mantenere la cessione nei confronti di Beta.

Decorrenza del recesso: il pagamento come atto costitutivo

Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento, non dalla semplice dichiarazione di voler recedere ne dall'offerta formale. Cio significa che:

  • fino al pagamento effettivo i creditori mantengono i poteri di gestione e liquidazione sui beni ceduti;
  • il debitore non recupera la disponibilita dei beni finche non abbia materialmente corrisposto quanto dovuto;
  • il pagamento deve essere contestuale o precedente al recupero della gestione.

In pratica, il debitore che intende recedere deve prima procurarsi la liquidita necessaria, poi effettuare il pagamento (o farne l'offerta reale ex art. 1208 c.c. se il creditore e in mora accipiendi), e solo da quel momento il contratto di cessione si scioglie.

Obbligo di rimborso delle spese di gestione

Il debitore che recede e tenuto al rimborso delle spese di gestione sostenute dai creditori fino al momento del recesso. Non si tratta solo delle spese anticipate per la liquidazione (gia previste dall'art. 1981 c.c.), ma di tutte le spese connesse alla gestione del patrimonio ceduto: costi di conservazione, spese amministrative, compenso del liquidatore per il periodo di attivita, ecc.

Il rimborso delle spese e un costo aggiuntivo che il debitore deve mettere in conto quando valuta la convenienza del recesso. Se le spese sono elevate (liquidazione lunga o complessa), il recesso potrebbe risultare oneroso.

Coordinamento con il diritto di recesso generale

L'art. 1985 c.c. costituisce una norma speciale rispetto alle regole generali sul recesso dal contratto (artt. 1372-1373 c.c.) e sul recesso dal mandato (art. 1723 c.c.). La specialita consiste nella condizione del pagamento integrale come presupposto del recesso: non e sufficiente la semplice comunicazione di recesso, ma occorre l'adempimento integrale verso tutti i creditori aderenti.

Valutazione strategica

Il recesso puo essere conveniente quando: (i) il debitore ha ottenuto nuova liquidita (prestito, cessione di un bene non ceduto, incasso di un credito); (ii) la liquidazione si sta protraendo con risultati deludenti e il debitore preferisce gestire direttamente la vendita; (iii) si prospetta un acquirente per l'intera azienda a un prezzo superiore a quello ottenibile dalla liquidazione parcellizzata. Il professionista deve comparare il costo del recesso (capitale + interessi + spese) con il valore del patrimonio recuperato.

Domande frequenti

Il debitore puo uscire dal contratto di cessione una volta stipulato?

Si. L'art. 1985 c.c. gli riconosce il diritto di recesso, a condizione che offra il pagamento integrale di capitale e interessi a tutti i creditori aderenti.

Da quando produce effetto il recesso?

Dal giorno del pagamento effettivo, non dalla semplice dichiarazione di voler recedere. Fino al pagamento i creditori mantengono i poteri di gestione sui beni ceduti.

Il debitore puo recedere solo nei confronti di alcuni creditori, lasciando la cessione con gli altri?

No. Il recesso deve riguardare tutti i creditori che hanno partecipato al contratto o vi hanno aderito. Non e ammissibile un recesso parziale.

Quali spese deve rimborsare il debitore che recede?

Deve rimborsare tutte le spese di gestione sostenute dai creditori fino al momento del recesso: costi di conservazione, compenso del liquidatore, spese amministrative, ecc.

Quando conviene esercitare il recesso?

Quando il debitore ha ottenuto nuova liquidita, la liquidazione produce risultati deludenti o si prospetta un acquirente disposto a pagare un prezzo superiore a quello ricavabile dalla liquidazione parcellizzata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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