Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1984 c.c. – Liberazione del debitore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1983 - Articolo 1983 Codice Civile: Controllo del debitore→Cod. civ. art. 1985 - Articolo 1985 Codice Civile: Recesso dal contratto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1982 Codice Civile: Riparto→Articolo 1986 Codice Civile: Annullamento e risoluzione del contratto→Art. 1981 Codice Civile: Spese→Articolo 1987 Codice Civile: Efficacia delle promesse→Articolo 1980 Codice Civile: Effetti della cessione→Art. 1988 c.c.: Promessa di pagamento e ricognizione di debito→Articolo 1979 Codice Civile: Poteri dei creditori cessionari
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Effetto liberatorio limitato: la regola generale
L'art. 1984 c.c. stabilisce la regola piu importante per comprendere la funzione economica della cessione dei beni: l'effetto liberatorio non e automatico ne totale. Il debitore viene liberato verso ciascun creditore solo dal giorno in cui quel creditore riceve la parte del ricavato della liquidazione che gli spetta, e solo nei limiti di quanto riceve.
Si tratta di una cessione pro solvendo (e non pro soluto): la cessione non estingue i debiti ipso facto, ma costituisce uno strumento di adempimento che produce effetti liberatori mano a mano che i creditori vengono soddisfatti.
Differenza tra cessione pro solvendo e pro soluto
La distinzione e fondamentale:
Esempio: Tizio cede i beni a Caio (creditore per 100.000 euro) pro solvendo. La liquidazione produce 60.000 euro. Caio riceve 60.000 euro: il debito di Tizio si estingue per 60.000 euro, ma residuano 40.000 euro di debito non estinto, per cui Caio puo continuare ad agire contro Tizio. Se invece la cessione fosse pro soluto, Tizio sarebbe integralmente liberato con la consegna dei beni, indipendentemente dal ricavato.
Decorrenza della liberazione
La liberazione decorre dal giorno in cui il creditore riceve la quota di sua spettanza, non dalla data di conclusione del contratto di cessione ne dalla data di completamento della liquidazione. Cio significa che:
Implicazioni per la prescrizione
Poiche il debito residuo non si estingue con la cessione, i termini di prescrizione continuano a decorrere per la parte non soddisfatta. Il debitore deve prestare attenzione: la cessione dei beni non sospende ne interrompe la prescrizione del credito residuo.
Pianificazione negoziale
Il commercialista che assiste il debitore deve valutare attentamente se inserire nel contratto un patto pro soluto: questo offre al debitore la certezza della liberazione integrale, ma richiede che i creditori accettino di rinunciare al credito residuo. In pratica, il patto pro soluto e inserito quando i creditori ritengono che il ricavato della liquidazione sia remunerativo rispetto al rischio e ai costi di un eventuale contenzioso.
Domande frequenti
La cessione dei beni estingue automaticamente i debiti?
No. Salvo patto contrario, la cessione e pro solvendo: il debitore e liberato solo dal giorno in cui i creditori ricevono la loro quota del ricavato e solo nei limiti di quanto hanno ricevuto.
Cosa succede se il ricavato della liquidazione non copre l'intero debito?
Il debito residuo (la differenza tra il credito e quanto effettivamente ricevuto) sopravvive: il creditore puo continuare ad agire contro il debitore per la parte non soddisfatta.
Cosa significa cedere i beni pro soluto?
E una deroga convenzionale alla regola legale: le parti concordano che la cessione estingue integralmente i debiti, indipendentemente dal ricavato. Il creditore rinuncia al credito residuo.
Da quando decorre la liberazione del debitore?
Dal giorno in cui il singolo creditore riceve la parte del ricavato a lui spettante, non dalla conclusione del contratto di cessione ne dal termine della liquidazione.
La cessione dei beni sospende la prescrizione del credito residuo?
No. La prescrizione continua a decorrere per il debito non estinto. Il debitore non beneficia di alcuna sospensione automatica dei termini di prescrizione.