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Art. 1979 c.c. Poteri dei creditori cessionari
In vigore
Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Poteri dei creditori cessionari
L'art. 1979 c.c. attribuisce ai creditori cessionari la legittimazione ad esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni ricevuti in gestione nell'ambito della cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c. La norma ha una funzione di coordinamento sistematico: definisce l'ampiezza del potere gestorio attribuito ai creditori dalla convenzione di cessione.
Natura del potere
I creditori cessionari non acquistano la proprietà dei beni ma un potere di gestione e liquidazione funzionale al soddisfacimento dei propri crediti. Agiscono in una posizione analoga a quella del mandatario con rappresentanza, ma con finalità propria (il soddisfacimento del proprio credito). Le azioni che possono esercitare includono le azioni conservative (sequestro, azione revocatoria), quelle possessorie, le azioni di recupero del credito nei confronti dei debitori ceduti, e più in generale qualsiasi azione finalizzata a mantenere integro e liquidare il patrimonio ceduto.
Limiti e coordinamento con la posizione del debitore
I poteri dei creditori cessionari non sono illimitati: devono esercitarli nel rispetto delle finalità liquidatorie della cessione e degli interessi di tutti i creditori partecipanti. Non possono, ad esempio, alienare i beni a condizioni manifestamente svantaggiose per il debitore né disporne per scopi estranei alla liquidazione. Il debitore cedente conserva la proprietà dei beni e può esercitare le azioni necessarie per tutelare i propri diritti residui.
Cessazione dei poteri
I poteri dei creditori cessionari cessano con la completa liquidazione del patrimonio ceduto e il riparto del ricavato. Se il patrimonio liquidato non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti, i creditori mantengono le loro pretese per il residuo insoddisfatto verso il debitore (salvo patto contrario di remissione).
Domande frequenti
Quali azioni possono esercitare i creditori cessionari sui beni ricevuti in cessione?
Possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale: recupero crediti, azioni conservative, possessorie, di esecuzione e qualunque azione utile alla gestione e liquidazione del patrimonio ceduto.
I creditori cessionari diventano proprietari dei beni ceduti?
No: acquistano un potere di gestione e liquidazione, ma la proprietà rimane al debitore cedente fino agli atti di trasferimento definitivo.
I creditori cessionari agiscono per sé o per conto del debitore?
Agiscono in nome proprio ma nell'interesse comune dei creditori, in una posizione funzionalmente analoga a un mandato collettivo con finalità liquidatoria.
Ci sono limiti ai poteri dei creditori cessionari?
Sì: devono agire nel rispetto delle finalità liquidatorie e degli interessi di tutti i creditori partecipanti; non possono disporre dei beni per scopi estranei alla liquidazione.
Quando cessano i poteri dei creditori cessionari?
Cessano con la completa liquidazione del patrimonio ceduto e il riparto del ricavato tra i creditori secondo le rispettive cause di prelazione.