Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1979 c.c. – Poteri dei creditori cessionari
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.
Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1978 - Art. 1978 Codice Civile: Forma→Cod. civ. art. 1980 - Articolo 1980 Codice Civile: Effetti della cessione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1977 Codice Civile: Nozione→Art. 1981 Codice Civile: Spese→Art. 1976 c.c.: Risoluzione della transazione per inadempimento→Art. 1982 Codice Civile: Riparto→Articolo 1975 Codice Civile: Annullabilità per scoperta di documenti→Articolo 1983 Codice Civile: Controllo del debitore→Articolo 1974 Codice Civile: Annullabilità per cosa giudicata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Poteri dei creditori cessionari
L'art. 1979 c.c. attribuisce ai creditori cessionari la legittimazione ad esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni ricevuti in gestione nell'ambito della cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c. La norma ha una funzione di coordinamento sistematico: definisce l'ampiezza del potere gestorio attribuito ai creditori dalla convenzione di cessione.
Natura del potere
I creditori cessionari non acquistano la proprietà dei beni ma un potere di gestione e liquidazione funzionale al soddisfacimento dei propri crediti. Agiscono in una posizione analoga a quella del mandatario con rappresentanza, ma con finalità propria (il soddisfacimento del proprio credito). Le azioni che possono esercitare includono le azioni conservative (sequestro, azione revocatoria), quelle possessorie, le azioni di recupero del credito nei confronti dei debitori ceduti, e più in generale qualsiasi azione finalizzata a mantenere integro e liquidare il patrimonio ceduto.
Limiti e coordinamento con la posizione del debitore
I poteri dei creditori cessionari non sono illimitati: devono esercitarli nel rispetto delle finalità liquidatorie della cessione e degli interessi di tutti i creditori partecipanti. Non possono, ad esempio, alienare i beni a condizioni manifestamente svantaggiose per il debitore né disporne per scopi estranei alla liquidazione. Il debitore cedente conserva la proprietà dei beni e può esercitare le azioni necessarie per tutelare i propri diritti residui.
Cessazione dei poteri
I poteri dei creditori cessionari cessano con la completa liquidazione del patrimonio ceduto e il riparto del ricavato. Se il patrimonio liquidato non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti, i creditori mantengono le loro pretese per il residuo insoddisfatto verso il debitore (salvo patto contrario di remissione).
Casi pratici
Caso 1: la gestione dei beni ceduti
Il debitore cede i beni ai creditori (art. 1977 c.c.). L'amministrazione spetta ai creditori cessionari, che possono esercitare tutte le azioni patrimoniali sui beni (art. 1979 c.c.): recupero crediti, azioni conservative, possessorie.
Caso 2: i limiti del potere
I creditori cessionari non possono alienare i beni a condizioni manifestamente svantaggiose né disporne per scopi estranei alla liquidazione: il debitore conserva la proprietà e può tutelarsi.
Domande frequenti
Chi amministra i beni nella cessione ai creditori?
I creditori cessionari, che possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale sui beni (art. 1979 c.c.).
I creditori cessionari diventano proprietari?
No: acquistano un potere di gestione e liquidazione funzionale al soddisfacimento dei propri crediti, non la proprietà.
Quali azioni possono esercitare?
Azioni conservative (sequestro, revocatoria), possessorie, di recupero dei crediti verso i debitori ceduti e ogni azione utile a conservare e liquidare il patrimonio.
Ci sono limiti ai loro poteri?
Sì: devono agire nel rispetto delle finalità liquidatorie e degli interessi di tutti i creditori; non possono svendere i beni o usarli per scopi estranei.
Il debitore conserva qualche diritto?
Sì: resta proprietario dei beni e può esercitare le azioni necessarie a tutelare la propria posizione.