Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1979 c.c. – Poteri dei creditori cessionari

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.

Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

In sintesi

  • I creditori cessionari possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni ricevuti in cessione.
  • Il potere gestorio comprende la vendita, la riscossione dei crediti e la conservazione del patrimonio ceduto.
  • I creditori agiscono in nome proprio ma nell'interesse comune, in una posizione assimilabile al mandato collettivo.
  • Le azioni patrimoniali esercitabili includono le azioni conservative, possessorie e di esecuzione.
  • Il potere cessa con la liquidazione completa e il riparto tra i creditori.
Indice dei contenuti

Poteri dei creditori cessionari

L'art. 1979 c.c. attribuisce ai creditori cessionari la legittimazione ad esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni ricevuti in gestione nell'ambito della cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c. La norma ha una funzione di coordinamento sistematico: definisce l'ampiezza del potere gestorio attribuito ai creditori dalla convenzione di cessione.

Natura del potere

I creditori cessionari non acquistano la proprietà dei beni ma un potere di gestione e liquidazione funzionale al soddisfacimento dei propri crediti. Agiscono in una posizione analoga a quella del mandatario con rappresentanza, ma con finalità propria (il soddisfacimento del proprio credito). Le azioni che possono esercitare includono le azioni conservative (sequestro, azione revocatoria), quelle possessorie, le azioni di recupero del credito nei confronti dei debitori ceduti, e più in generale qualsiasi azione finalizzata a mantenere integro e liquidare il patrimonio ceduto.

Limiti e coordinamento con la posizione del debitore

I poteri dei creditori cessionari non sono illimitati: devono esercitarli nel rispetto delle finalità liquidatorie della cessione e degli interessi di tutti i creditori partecipanti. Non possono, ad esempio, alienare i beni a condizioni manifestamente svantaggiose per il debitore né disporne per scopi estranei alla liquidazione. Il debitore cedente conserva la proprietà dei beni e può esercitare le azioni necessarie per tutelare i propri diritti residui.

Cessazione dei poteri

I poteri dei creditori cessionari cessano con la completa liquidazione del patrimonio ceduto e il riparto del ricavato. Se il patrimonio liquidato non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti, i creditori mantengono le loro pretese per il residuo insoddisfatto verso il debitore (salvo patto contrario di remissione).

Casi pratici

Caso 1: la gestione dei beni ceduti

Il debitore cede i beni ai creditori (art. 1977 c.c.). L'amministrazione spetta ai creditori cessionari, che possono esercitare tutte le azioni patrimoniali sui beni (art. 1979 c.c.): recupero crediti, azioni conservative, possessorie.

Caso 2: i limiti del potere

I creditori cessionari non possono alienare i beni a condizioni manifestamente svantaggiose né disporne per scopi estranei alla liquidazione: il debitore conserva la proprietà e può tutelarsi.

Domande frequenti

Chi amministra i beni nella cessione ai creditori?

I creditori cessionari, che possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale sui beni (art. 1979 c.c.).

I creditori cessionari diventano proprietari?

No: acquistano un potere di gestione e liquidazione funzionale al soddisfacimento dei propri crediti, non la proprietà.

Quali azioni possono esercitare?

Azioni conservative (sequestro, revocatoria), possessorie, di recupero dei crediti verso i debitori ceduti e ogni azione utile a conservare e liquidare il patrimonio.

Ci sono limiti ai loro poteri?

Sì: devono agire nel rispetto delle finalità liquidatorie e degli interessi di tutti i creditori; non possono svendere i beni o usarli per scopi estranei.

Il debitore conserva qualche diritto?

Sì: resta proprietario dei beni e può esercitare le azioni necessarie a tutelare la propria posizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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