Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1978 c.c. – Forma
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1977 - Art. 1977 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 1979 - Articolo 1979 Codice Civile: Poteri dei creditori cessionari→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1976 c.c.: Risoluzione della transazione per inadempimento→Articolo 1980 Codice Civile: Effetti della cessione→Articolo 1975 Codice Civile: Annullabilità per scoperta di documenti→Art. 1981 Codice Civile: Spese→Articolo 1974 Codice Civile: Annullabilità per cosa giudicata→Art. 1982 Codice Civile: Riparto→Articolo 1973 Codice Civile: Annullabilità per falsità di documenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cessione dei beni ai creditori: inquadramento
L'art. 1978 c.c. si colloca nella disciplina della cessione dei beni ai creditori (artt. 1977-1986 c.c.), un contratto con cui il debitore incarica i creditori o alcuni di essi di liquidare il suo patrimonio o parte di esso e di ripartirsi il ricavato a soddisfazione dei propri crediti. Si tratta di un istituto con finalità solutorie, che non trasferisce immediatamente la proprietà dei beni ma attribuisce ai creditori un potere gestorio e di liquidazione.
Forma ad substantiam
La norma richiede la forma scritta a pena di nullità: si tratta di forma ad substantiam, non meramente ad probationem. La conseguenza è che la cessione verbale è radicalmente nulla e non produce alcun effetto, salva la conversione in un diverso negozio (es. mandato a vendere) se ne ricorrono i presupposti.
La forma scritta deve riguardare l'accordo di cessione, che individua i beni ceduti e i creditori beneficiari; non è necessario che ogni singolo atto di trasferimento successivo (es. vendita dei singoli immobili) rivesta la stessa forma, salvo che la natura del bene lo richieda autonomamente (es. trasferimento immobiliare che richiede atto scritto ex art. 1350 n. 1 c.c.).
Coordinamento con la disciplina della cessione dei crediti
Se tra i beni ceduti ai creditori vi sono crediti, la norma richiama gli artt. 1264 e 1265 c.c., che disciplinano l'opponibilità della cessione al debitore ceduto e ai terzi. In particolare, la cessione del credito ai creditori deve essere notificata al debitore ceduto oppure da questi accettata per essere opponibile allo stesso; nei confronti dei terzi l'opponibilità dipende dalla data della notifica o dell'accettazione con atto di data certa.
Distinzione dalla cessione in pagamento e dal fallimento
La cessione dei beni ai creditori è distinta dalla cessione in pagamento (datio in solutum, art. 1197 c.c.), che estingue immediatamente l'obbligazione con il trasferimento del bene. Nella cessione ex art. 1977 c.c., l'obbligazione si estingue solo con la liquidazione e il riparto, nei limiti del realizzo. La procedura è gestita privatisticamente, a differenza delle procedure concorsuali, ma può inserirsi in accordi di ristrutturazione del debito.
Domande frequenti
La cessione dei beni ai creditori deve essere fatta per iscritto?
Sì, l'art. 1978 c.c. richiede la forma scritta a pena di nullità (forma ad substantiam): la cessione verbale è radicalmente nulla.
Cosa succede se tra i beni ceduti vi sono crediti?
Si applicano gli artt. 1264 e 1265 c.c.: la cessione del credito deve essere notificata al debitore ceduto o da questi accettata per essere opponibile, e la data certa rileva per l'opponibilità ai terzi.
La cessione dei beni ai creditori trasferisce immediatamente la proprietà?
No: il contratto attribuisce ai creditori un potere di gestione e liquidazione, ma la proprietà dei beni rimane al debitore fino ai singoli atti di trasferimento.
Qual è la differenza tra cessione dei beni ai creditori e datio in solutum?
Nella datio in solutum l'obbligazione si estingue subito con il trasferimento del bene; nella cessione ex art. 1977 c.c. l'estinzione avviene solo con la liquidazione e nei limiti del ricavato.
La nullità per mancanza di forma scritta può essere rilevata d'ufficio?
Sì, essendo forma ad substantiam, la nullità per difetto di forma scritta è rilevabile d'ufficio dal giudice e da chiunque vi abbia interesse.