Testo dell'articoloVigente
Art. 1974 c.c. – Annullabilità per cosa giudicata
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il caso disciplinato dall'art. 1974 c.c.
L'art. 1974 c.c. regola una fattispecie anomala ma non infrequente nella pratica: le parti concludono una transazione per risolvere una controversia che, a loro insaputa (o all'insaputa di almeno una di esse), e gia stata definita da una sentenza passata in giudicato. In questo caso la lite non esiste piu come tale: manca il presupposto ontologico della transazione, che e appunto l'esistenza di una res litigiosa.
La sanzione dell'annullabilita
Il legislatore ha scelto l'annullabilita e non la nullita, a differenza di quanto previsto per la transazione su diritti indisponibili (art. 1966) o su contratto illecito (art. 1972). La scelta e coerente con la funzione della norma: tutelare la parte (o le parti) che hanno concluso la transazione senza sapere del giudicato, cioe in stato di errore essenziale sull'oggetto del contratto. Si tratta di un rimedio a tutela dell'interesse individuale, non di interessi pubblici.
Tizio e Caio litigano su un credito. Caio non sa che il tribunale ha gia emesso sentenza definitiva che accertava il credito di Tizio. Le due parti transigono. Caio, venuto a conoscenza del giudicato, puo chiedere l'annullamento della transazione ex art. 1974.
Presupposti dell'annullabilita
Perche la transazione sia annullabile occorre: (1) che la sentenza fosse gia passata in giudicato al momento della conclusione della transazione; (2) che almeno una delle parti ignorasse il giudicato. Chi era a conoscenza del giudicato e ha scelto ugualmente di transigere non puo poi dolersi: il comportamento sarebbe contrario alla buona fede contrattuale.
Onere della prova e prescrizione
L'azione di annullamento si prescrive nel termine quinquennale ordinario ex art. 1442 c.c., che decorre dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza del giudicato. L'attore deve provare: l'esistenza della sentenza passata in giudicato prima della transazione, e la propria ignoranza del giudicato al momento della stipula.
Rapporto con l'errore come vizio del consenso
La fattispecie dell'art. 1974 puo essere letta come una species del genus errore essenziale (art. 1429 c.c.): l'errore cade sulla circostanza che la lite e gia definita, dunque sull'oggetto stesso del contratto transattivo. Il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinarla espressamente, evitando dubbi interpretativi sull'essenzialita e sulla riconoscibilita dell'errore.
Effetti dell'annullamento
L'annullamento della transazione ex art. 1974 ha effetto retroattivo: le parti tornano nella situazione anteriore, ma il giudicato preesistente rimane fermo. La parte che aveva ottenuto una sentenza favorevole potra quindi far valere quel giudicato, mentre la parte soccombente non potra piu opporre la transazione annullata.
Domande frequenti
Cosa accade se transigo su una lite gia decisa con sentenza definitiva?
La transazione e annullabile su richiesta della parte (o delle parti) che ignoravano il giudicato al momento della conclusione dell'accordo.
Chi non puo chiedere l'annullamento ex art. 1974?
La parte che era consapevole del giudicato al momento della transazione: scegliendo ugualmente di transigere ha rinunciato implicitamente alla tutela.
Entro quando si puo chiedere l'annullamento?
Nel termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442 c.c., che decorre dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza dell'esistenza del giudicato.
Dopo l'annullamento della transazione, il giudicato preesistente e ancora valido?
Si: il giudicato rimane fermo e la parte che aveva ottenuto la sentenza favorevole puo tornare a farlo valere.
Perche la sanzione e l'annullabilita e non la nullita?
Perche la norma tutela un interesse individuale (l'errore della parte ignara del giudicato), non un interesse pubblico: l'annullabilita e il rimedio tipico per i vizi che incidono sul consenso individuale.