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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1973 c.c. Annullabilità per falsità di documenti

In vigore

È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

In sintesi

  • La transazione basata in tutto o in parte su documenti successivamente riconosciuti falsi è annullabile.
  • Il riconoscimento della falsità può avvenire in sede penale o civile, anche incidentalmente.
  • L'annullabilità opera sia se i documenti erano decisivi sia se erano solo parzialmente determinanti.
  • Se la falsità riguarda solo parte dei documenti, l'annullamento è parziale se le clausole sono separabili.
  • L'azione è soggetta al termine quinquennale ex art. 1442 c.c., decorrente dalla scoperta della falsità.
Ratio e natura del vizio

L'art. 1973 c.c. disciplina una specifica causa di annullabilità della transazione: la falsità documentale. La norma si fonda sull'idea che la transazione, per essere valida, deve presupporre una rappresentazione veritiera della situazione controversa; se uno dei documenti su cui si è basata risulta falso, il consenso di chi ha transatto fidando in quei documenti è stato formato su una premessa inesatta, con effetti analoghi all'errore essenziale.

Presupposti applicativi

Affinché scatti l'annullabilità ex art. 1973 c.c., è necessario che: (a) la transazione sia stata conclusa sulla base di determinati documenti; (b) tali documenti siano stati successivamente riconosciuti falsi; (c) la falsità sia stata accertata in modo definitivo, sia in sede penale (sentenza di condanna o di proscioglimento con accertamento incidentale) che in sede civile (anche incidentalmente nel corso di un giudizio).

Non è necessario che i documenti falsi fossero l'unico o il principale fondamento dell'accordo: la norma parla di transazione fatta «in tutto o in parte» sulla base di documenti falsi, quindi anche la falsità di un documento accessorio può fondare l'azione, purché abbia influenzato la formazione del consenso.

Annullabilità parziale

Se la falsità documentale riguarda solo alcune clausole della transazione e queste sono separabili dal resto dell'accordo, è possibile ottenere l'annullamento parziale ex art. 1419 c.c. In caso contrario, l'annullamento travolge l'intera transazione. La valutazione della separabilità spetta al giudice in relazione alla volontà delle parti e alla struttura dell'accordo.

Termine e legittimazione

L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni ex art. 1442 c.c. Nel caso dell'art. 1973 c.c., il dies a quo è controverso: parte della dottrina ritiene che decorra dalla scoperta della falsità, mentre la giurisprudenza prevalente tende a farlo decorrere dal momento in cui la falsità è stata «riconosciuta», cioè accertata definitivamente in giudizio. La legittimazione spetta alla parte che ha transatto fidando nei documenti falsi.

Domande frequenti

La transazione può essere annullata se un documento su cui si basava risulta falso?

Sì: l'art. 1973 c.c. prevede l'annullabilità della transazione basata in tutto o in parte su documenti successivamente riconosciuti falsi.

Il documento falso deve essere stato determinante per la conclusione della transazione?

Non è richiesta la determinanza assoluta: è sufficiente che la transazione sia stata fatta anche solo parzialmente sulla base di documenti poi risultati falsi.

La falsità deve essere accertata in sede penale?

No: il riconoscimento della falsità può avvenire sia in sede penale sia in sede civile, anche incidentalmente nel corso di un giudizio civile.

Da quando decorre il termine per l'azione di annullamento per falsità documentale?

Il termine quinquennale ex art. 1442 c.c. decorre secondo la giurisprudenza prevalente dal momento in cui la falsità è stata definitivamente accertata in giudizio.

L'annullamento deve riguardare tutta la transazione o può essere parziale?

Se le clausole basate sul documento falso sono separabili, è possibile l'annullamento parziale ex art. 1419 c.c.; altrimenti l'annullamento travolge l'intera transazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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