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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1972 c.c. Transazione su un titolo nullo

In vigore

È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.

In sintesi

  • Titolo illecito: la transazione su un contratto illecito e nulla in ogni caso, anche se le parti hanno discusso della nullita.
  • Titolo nullo non illecito: per altre cause di nullita, l'annullamento spetta solo alla parte che ignorava la nullita del titolo.
  • Doppia sanzione: chi era consapevole della nullita non puo impugnare la transazione; tutela la buona fede della controparte.
  • Distinzione chiave: nullita per illiceita (ordine pubblico) vs nullita per altri vizi (tutela individuale).
  • Regola pratica: verificare sempre la validita del titolo sottostante prima di transigere.

La transazione su contratto illecito: nullita assoluta

Il primo comma dell'art. 1972 c.c. stabilisce che e nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorche le parti abbiano trattato della nullita di questo. La norma e severa: nemmeno la consapevolezza reciproca dell'illiceita del titolo sana la transazione. Il legislatore non consente che l'autonomia privata ripari, attraverso lo strumento transattivo, un accordo contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Tizio e Caio hanno stipulato un contratto di compravendita di sostanze stupefacenti. Sorge una lite sull'esecuzione. La transazione che essi concludano per risolvere la controversia e nulla: non si puo sanare con un accordo novativo o compositivo cio che e ab origine illecito.

La transazione su titolo nullo per altre cause

Il secondo comma introduce una disciplina piu sfumata per le ipotesi in cui il titolo sia nullo per ragioni diverse dall'illiceita (es. difetto di forma, incapacita, errore ostativo). In tali casi la transazione non e automaticamente nulla: l'annullamento puo essere chiesto solo dalla parte che ignorava la causa di nullita. Chi era consapevole del vizio non puo poi invocare la nullita del titolo per impugnare la transazione: la buona fede e la regola cardine.

Ratio della distinzione

La distinzione tra illiceita e altri vizi di nullita riflette una scelta di sistema. L'illiceita tocca interessi superindividuali che l'ordinamento non puo tollerare siano coperti da nessun accordo successivo. Gli altri vizi di nullita, invece, tutelano prevalentemente interessi individuali: se la parte interessata era consapevole del vizio e ha scelto di transigere comunque, ha implicitamente rinunciato alla tutela. Consentirle poi di impugnare la transazione sarebbe premiare un comportamento contrario alla buona fede.

Ignoranza della nullita e onere della prova

Chi vuole impugnare la transazione ex art. 1972, secondo comma, deve dimostrare di avere ignorato la causa di nullita del titolo al momento della conclusione dell'accordo. L'ignoranza deve essere incolpevole: non basta invocare di non conoscere il diritto (ignorantia iuris non excusat), ma occorre dimostrare l'ignoranza del fatto costitutivo del vizio (es. non sapere che la controparte era interdetta al momento della stipula del titolo originario).

Rapporto con la rescissione e l'annullabilita

L'art. 1972 regola la nullita del titolo; diversa e la situazione in cui il titolo sia semplicemente annullabile (per vizi del consenso). In quel caso si applicano le regole generali sulla transazione: se le parti hanno transigere proprio sulla pretesa annullabilita del contratto, la transazione e valida e preclude l'azione di annullamento (art. 1970 c.c.).

Profilo pratico

Prima di transigere su una controversia occorre sempre verificare la validita del contratto che ne e alla base. Se emergono profili di illiceita, la transazione non e uno strumento percorribile: le parti dovranno regolare i propri rapporti attraverso le azioni di ripetizione dell'indebito o di restituzione, nei limiti in cui queste siano ammesse dall'ordinamento (art. 2035 c.c. per la condictio ob turpem causam).

Domande frequenti

Posso transigere su una lite nata da un contratto nullo per illiceita?

No: la transazione sarebbe anch'essa nulla, anche se entrambe le parti erano consapevoli dell'illiceita del contratto originario.

Cosa succede se transigo su un contratto nullo per difetto di forma?

La transazione non e automaticamente nulla: solo la parte che ignorava la causa di nullita puo chiederne l'annullamento; chi era consapevole non puo impugnarla.

Come si dimostra di aver ignorato la nullita del titolo?

Occorre provare l'ignoranza incolpevole del fatto costitutivo del vizio (es. non sapere dell'incapacita della controparte), non basta invocare la mancata conoscenza della norma giuridica.

La transazione su titolo nullo puo essere convalidata?

No se il titolo e illecito (nullita insanabile); negli altri casi di nullita, la parte che ignorava il vizio puo scegliere di non impugnarla, lasciandola produrre effetti.

Che differenza c'e tra titolo nullo e titolo annullabile ai fini della transazione?

Per il titolo annullabile vale l'art. 1970 c.c.: la transazione sulla pretesa annullabilita e valida e preclude l'azione di annullamento. Per il titolo nullo si applica il piu severo art. 1972 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.