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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2731 c.c. Capacità richiesta per la confessione

In vigore dal 19/04/1942

La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

In sintesi

  • La confessione richiede che il confitente abbia la capacità di disporre del diritto cui i fatti si riferiscono.
  • La capacità richiesta è specifica e qualificata: non basta la capacità di agire generica.
  • L'incapace assoluto non può rendere confessione efficace; l'interdetto e il minore non emancipato sono privi del potere dispositivo.
  • La confessione del rappresentante è efficace solo nei limiti del potere conferito e dei modi che vincolano il rappresentato.
  • La confessione del falsus procurator non vincola il dominus, salvo successiva ratifica.
  • La norma tutela il rappresentato e i soggetti deboli, evitando atti dispositivi pregiudizievoli.

La capacita' di disporre come requisito di efficacia

L'art. 2731 c.c. lega la confessione non alla generica capacita' di agire ma alla piu' qualificata capacita' di disporre del diritto cui i fatti si riferiscono. La ratio e' chiara: confessare significa, sostanzialmente, rinunciare alla possibilita' di contestare un fatto sfavorevole; e' percio' un atto dispositivo, equiparato dal legislatore a una vera e propria disposizione del diritto. Senza tale capacita', la dichiarazione e' inefficace come prova legale, pur potendo essere valutata dal giudice come semplice elemento indiziario nel quadro complessivo delle prove. Il principio si raccorda con la struttura generale dei mezzi di prova negoziali, dove la disponibilita' del diritto e' presupposto della loro forza vincolante.

Le situazioni di incapacita'

Sono inefficaci le confessioni rese dal minore non emancipato, dall'interdetto giudiziale, dall'inabilitato per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, dal beneficiario di amministrazione di sostegno per i diritti rientranti nel decreto di nomina. Per il minore emancipato e per l'inabilitato e' richiesta l'assistenza del curatore per gli atti dispositivi. L'incapacita' naturale ex art. 428 c.c. puo' essere fatta valere per privare di efficacia la confessione, dimostrando lo stato di incapacita' al momento della dichiarazione, ma con i limiti temporali e probatori previsti dalla disciplina generale. La verifica della capacita' va condotta in concreto, con riferimento al momento esatto della dichiarazione confessoria.

La confessione del rappresentante

Il secondo comma dell'art. 2731 c.c. disciplina la confessione resa da un rappresentante: e' efficace solo se contenuta nei limiti e nei modi in cui il rappresentante vincola il rappresentato. Il rappresentante legale (genitore esercente la responsabilita' genitoriale, tutore, amministratore di sostegno) puo' confessare nei limiti dei poteri attribuitigli dalla legge o dal provvedimento giudiziale che lo nomina. Il rappresentante volontario puo' confessare solo se la procura lo prevede espressamente o se la confessione e' compresa nei poteri di gestione conferiti, con interpretazione restrittiva del mandato. La giurisprudenza richiede chiarezza nella procura quando vi sono atti dispositivi rilevanti.

Il difensore e il potere di confessare

La procura alle liti non attribuisce automaticamente al difensore il potere di rendere confessione: si tratta di atto dispositivo che richiede una procura speciale espressa. Tizio che conferisce procura ad litem al proprio avvocato non lo autorizza implicitamente a confessare in giudizio fatti a se' sfavorevoli; occorre un mandato specifico. Le dichiarazioni difensive contenute negli atti, infatti, non costituiscono confessione ma argomenti difensivi, salvo che esprimano un'inequivoca ammissione di fatti sfavorevoli sostenuta da apposito potere conferito al difensore con procura idonea. La distinzione tra confessione e dichiarazione difensiva e' oggetto di costante elaborazione giurisprudenziale.

Conseguenze pratiche dell'inefficacia

Quando la confessione e' resa da soggetto privo di capacita' di disporre, essa non ha l'efficacia di prova legale, ma puo' essere liberamente apprezzata dal giudice come elemento indiziario nel quadro complessivo delle prove. Caia, interdetta giudizialmente, che in udienza ammette di aver ricevuto la somma non vincola il giudice; tuttavia la dichiarazione, valutata insieme ad altri elementi (documenti, testimonianze, comportamento processuale del tutore), puo' concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Il tutore puo' rendere confessione efficace nei limiti dei propri poteri rappresentativi, previa eventuale autorizzazione del giudice tutelare per gli atti dispositivi piu' rilevanti.

Domande frequenti

Un minore emancipato puo' rendere confessione efficace?

Solo per gli atti di ordinaria amministrazione che puo' compiere autonomamente. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione serve l'assistenza del curatore; senza di essa la confessione non e' efficace come prova legale.

La confessione resa dall'amministratore di una societa' vincola la societa'?

Si', se l'amministratore agisce nei limiti dei poteri di rappresentanza statutari o legali. Per atti che esulano dall'ordinaria gestione puo' essere necessaria una delibera assembleare o consiliare specifica, secondo le regole della rappresentanza organica.

Il difensore puo' confessare per il proprio assistito senza procura speciale?

No. La procura alle liti non comprende il potere di confessare, che e' atto dispositivo. Serve una procura speciale che attribuisca espressamente questo potere; altrimenti la dichiarazione e' inefficace come prova legale.

Cosa accade se la confessione e' resa da un soggetto in stato di incapacita' naturale?

Puo' essere impugnata e privata di efficacia provando lo stato di incapacita' al momento della dichiarazione (art. 428 c.c.). L'onere della prova grava su chi invoca l'incapacita', con i limiti temporali fissati dalla disciplina generale.

Il falsus procurator puo' vincolare il rappresentato con una confessione?

No, salvo successiva ratifica del rappresentato. In mancanza di ratifica la confessione non produce effetti nei confronti del dominus, ma puo' eventualmente costituire elemento valutabile a fini istruttori.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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