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Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 114 c.p.c. disciplina la decisione secondo equità su richiesta concorde delle parti: il giudice può decidere il merito secondo equità (anziché secondo diritto) quando la causa riguarda diritti disponibili ed entrambe le parti gliene fanno concorde richiesta.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 c.p.c. – Pronuncia secondo equità a richiesta di parte
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 113 - Articolo 113 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo diritt…→Cod. proc. civ. art. 115 - Articolo 115 Codice di Procedura Civile: Disponibilità delle prov…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 112 c.p.c.: Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato→Articolo 116 Codice di Procedura Civile: Valutazione delle prove→Art. 111 c.p.c.: Successione a titolo particolare nel diritto co→Art. 117 c.p.c.: Interrogatorio non formale delle parti→Articolo 110 Codice di Procedura Civile: Successione nel processo→Art. 118 c.p.c.: Ordine d’ispezione di persone e di cose→Articolo 109 Codice di Procedura Civile: Estromissione dell’obbligato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice decide secondo equità, anziché secondo diritto, se le parti lo chiedono concordemente e la lite riguarda diritti disponibili.
Ratio della norma
L'art. 114 c.p.c. esprime la scelta del legislatore di rimettere alle parti, in ambiti in cui possono liberamente disporre dei propri diritti, la facoltà di sottrarre la lite al rigido meccanismo dell'applicazione delle norme di diritto e affidarla al giudizio equitativo del giudice. L'equità processuale così intesa non è arbitrio, ma un criterio di giudizio che tiene conto delle circostanze del caso, della proporzionalità e del senso di giustizia condiviso.
Analisi del testo
La norma individua tre requisiti cumulativi: (1) la richiesta deve provenire da tutte le parti in causa, in modo concorde, non è sufficiente l'istanza di una sola parte; (2) la materia deve avere ad oggetto diritti disponibili, escludendo automaticamente le controversie su diritti indisponibili (stato delle persone, capacità, rapporti familiari non patrimoniali); (3) il giudice conserva un margine di apprezzamento e non è vincolato ad accogliere la richiesta se la ritiene incompatibile con i principi dell'ordinamento. Il riferimento al primo grado e all'appello chiarisce che la facoltà non è limitata a una fase processuale specifica.
Quando si applica
La disposizione trova applicazione nelle controversie civili aventi ad oggetto diritti patrimoniali liberamente negoziabili: si pensi a liti su corrispettivi contrattuali, risarcimento del danno tra privati, obbligazioni pecuniarie. Non si applica, invece, nelle cause che investono lo stato civile, la filiazione, i rapporti personali tra coniugi o comunque i diritti sottratti alla disponibilità delle parti per legge o per la loro natura.
Connessioni con altre norme
L'art. 114 c.p.c. va letto in coordinamento con l'art. 113 c.p.c., che stabilisce la regola generale della pronuncia secondo diritto, di cui l'art. 114 rappresenta un'eccezione consensuale. Rileva inoltre il collegamento con l'art. 1966 c.c. in materia di transazione, che richiede anch'essa la disponibilità del diritto, e con l'art. 806 c.p.c. sull'arbitrato, che ammette la pronuncia secondo equità se le parti lo consentono. Sul piano del diritto sostanziale, l'equità richiamata dall'art. 114 si raccorda con i principi generali di cui agli artt. 1374 e 1375 c.c. (equità integrativa e buona fede nell'esecuzione del contratto).
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio e Caio sono in lite per il pagamento di una prestazione professionale il cui ammontare esatto è incerto a causa di documentazione lacunosa. Entrambi, volendo evitare un accertamento peritale lungo e costoso, chiedono concordemente al giudice di decidere secondo equità: il giudice può liquidare il compenso in una somma che ritiene congrua rispetto alla prestazione svolta, senza applicare meccanicamente tariffe o tabelle.
Sempronio conviene in giudizio il proprio vicino per il rimborso di spese condominiali contestate. Le parti, nel corso dell'udienza, presentano istanza congiunta affinché il giudice definisca la controversia secondo equità. Trattandosi di un credito patrimoniale disponibile, il giudice accoglie la richiesta e determina la somma dovuta bilanciando le rispettive posizioni, senza vincolarsi al conteggio analitico delle singole voci.
Domande frequenti
Che cosa significa decidere secondo equità?
Significa che il giudice non applica meccanicamente le norme di diritto positivo, ma individua la soluzione più giusta per il caso concreto, tenendo conto delle circostanze specifiche, della proporzionalità e dei principi generali dell'ordinamento.
Basta che una sola parte chieda la decisione secondo equità?
No. L'art. 114 c.p.c. richiede espressamente la richiesta concorde di tutte le parti. Se anche una sola parte si oppone, il giudice deve decidere secondo diritto ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
Quali cause possono essere decise secondo equità su richiesta delle parti?
Solo quelle che riguardano diritti disponibili, cioè diritti di natura patrimoniale su cui le parti possono liberamente transigere o rinunciare. Sono escluse le controversie su stato, capacità e diritti indisponibili per legge.
Il giudice è obbligato ad accogliere la richiesta di decidere secondo equità?
No. Il giudice valuta la compatibilità della richiesta con i principi dell'ordinamento e conserva un margine di discrezionalità. Può motivatamente non applicare il criterio equitativo anche in presenza di una richiesta concorde.
La decisione secondo equità può essere impugnata?
Sì. La sentenza pronunciata secondo equità su richiesta delle parti è impugnabile in appello per violazione delle norme processuali, per extrapetizione o per contrasto con i principi informatori della materia, anche se il controllo di legittimità è più limitato rispetto alle sentenze di diritto.
Fonti consultate: 1 fonte verificate