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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • La norma consente al giudice di pronunciarsi secondo equità invece di applicare le norme di diritto positivo.
  • Il presupposto soggettivo è la richiesta concorde di entrambe le parti.
  • Il presupposto oggettivo è che la controversia verta su diritti disponibili, cioè rinunciabili e negoziabili.
  • La facoltà vale sia in primo grado sia in appello.
  • Il giudice non è obbligato ad accogliere la richiesta: valuta la compatibilità con l'equità del caso concreto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 c.p.c. – Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

In sintesi

  • La norma consente al giudice di pronunciarsi secondo equità invece di applicare le norme di diritto positivo.
  • Il presupposto soggettivo è la richiesta concorde di entrambe le parti.
  • Il presupposto oggettivo è che la controversia verta su diritti disponibili, cioè rinunciabili e negoziabili.
  • La facoltà vale sia in primo grado sia in appello.
  • Il giudice non è obbligato ad accogliere la richiesta: valuta la compatibilità con l'equità del caso concreto.

Il giudice decide secondo equità, anziché secondo diritto, se le parti lo chiedono concordemente e la lite riguarda diritti disponibili.

Ratio della norma

L'art. 114 c.p.c. esprime la scelta del legislatore di rimettere alle parti, in ambiti in cui possono liberamente disporre dei propri diritti, la facoltà di sottrarre la lite al rigido meccanismo dell'applicazione delle norme di diritto e affidarla al giudizio equitativo del giudice. L'equità processuale così intesa non è arbitrio, ma un criterio di giudizio che tiene conto delle circostanze del caso, della proporzionalità e del senso di giustizia condiviso.

Analisi del testo

La norma individua tre requisiti cumulativi: (1) la richiesta deve provenire da tutte le parti in causa, in modo concorde, non è sufficiente l'istanza di una sola parte; (2) la materia deve avere ad oggetto diritti disponibili, escludendo automaticamente le controversie su diritti indisponibili (stato delle persone, capacità, rapporti familiari non patrimoniali); (3) il giudice conserva un margine di apprezzamento e non è vincolato ad accogliere la richiesta se la ritiene incompatibile con i principi dell'ordinamento. Il riferimento al primo grado e all'appello chiarisce che la facoltà non è limitata a una fase processuale specifica.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione nelle controversie civili aventi ad oggetto diritti patrimoniali liberamente negoziabili: si pensi a liti su corrispettivi contrattuali, risarcimento del danno tra privati, obbligazioni pecuniarie. Non si applica, invece, nelle cause che investono lo stato civile, la filiazione, i rapporti personali tra coniugi o comunque i diritti sottratti alla disponibilità delle parti per legge o per la loro natura.

Connessioni con altre norme

L'art. 114 c.p.c. va letto in coordinamento con l'art. 113 c.p.c., che stabilisce la regola generale della pronuncia secondo diritto, di cui l'art. 114 rappresenta un'eccezione consensuale. Rileva inoltre il collegamento con l'art. 1966 c.c. in materia di transazione, che richiede anch'essa la disponibilità del diritto, e con l'art. 806 c.p.c. sull'arbitrato, che ammette la pronuncia secondo equità se le parti lo consentono. Sul piano del diritto sostanziale, l'equità richiamata dall'art. 114 si raccorda con i principi generali di cui agli artt. 1374 e 1375 c.c. (equità integrativa e buona fede nell'esecuzione del contratto).

Domande frequenti

Che cosa significa decidere secondo equità?

Significa che il giudice non applica meccanicamente le norme di diritto positivo, ma individua la soluzione più giusta per il caso concreto, tenendo conto delle circostanze specifiche, della proporzionalità e dei principi generali dell'ordinamento.

Basta che una sola parte chieda la decisione secondo equità?

No. L'art. 114 c.p.c. richiede espressamente la richiesta concorde di tutte le parti. Se anche una sola parte si oppone, il giudice deve decidere secondo diritto ai sensi dell'art. 113 c.p.c.

Quali cause possono essere decise secondo equità su richiesta delle parti?

Solo quelle che riguardano diritti disponibili, cioè diritti di natura patrimoniale su cui le parti possono liberamente transigere o rinunciare. Sono escluse le controversie su stato, capacità e diritti indisponibili per legge.

Il giudice è obbligato ad accogliere la richiesta di decidere secondo equità?

No. Il giudice valuta la compatibilità della richiesta con i principi dell'ordinamento e conserva un margine di discrezionalità. Può motivatamente non applicare il criterio equitativo anche in presenza di una richiesta concorde.

La decisione secondo equità può essere impugnata?

Sì. La sentenza pronunciata secondo equità su richiesta delle parti è impugnabile in appello per violazione delle norme processuali, per extrapetizione o per contrasto con i principi informatori della materia, anche se il controllo di legittimità è più limitato rispetto alle sentenze di diritto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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