Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 806 c.p.c. – Controversie arbitrabili

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

In sintesi

  • Consente alle parti di deferite ad arbitri le controversie su diritti disponibili.
  • Esclude dall'arbitrato le controversie su diritti indisponibili (es. stato delle persone, diritti fondamentali).
  • Le controversie di lavoro subordinato (art. 409 c.p.c.) possono essere arbitrate solo se legge o contratto collettivo lo prevede.
  • È la norma «cardine» dell'arbitrato civile: delimita lo spazio dell'autonomia privata rispetto alla giurisdizione statale.
  • Riformato dal D.Lgs. 2/2/2006, n. 40 nella formulazione vigente.
Indice dei contenuti

L'art. 806 c.p.c. definisce l'arbitrabilità delle controversie: le parti possono compromettere in arbitri solo i diritti disponibili, salvo espresso divieto di legge.

Ratio

L'arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie fondato sull'autonomia privata: le parti scelgono liberamente di sottrarre la loro controversia al giudice statale per affidarla a un arbitro di loro fiducia. Questa libertà, però, non può essere assoluta: lo Stato mantiene la giurisdizione esclusiva su materie in cui sono in gioco interessi pubblici o diritti che la legge sottrae alla disponibilità delle parti. L'art. 806 c.p.c. tratteggia questa linea di confine, ancorando l'arbitrabilità al concetto di «diritti disponibili».

La riforma del 2006 (D.Lgs. 40/2006) ha semplificato la precedente formulazione, eliminando il riferimento alle controversie «che possono formare oggetto di transazione» e sostituendolo con il criterio più diretto della disponibilità del diritto.

Analisi

Il primo comma enuncia la regola generale: arbitrabilità delle controversie su diritti disponibili, salvo espresso divieto di legge. Un diritto è disponibile quando il suo titolare può rinunciarvi, trasferirlo o modificarlo liberamente: i diritti patrimoniali sono in linea di principio disponibili; i diritti della personalità, lo stato civile, la capacità, i diritti familiari indisponibili sono esclusi. Il secondo comma introduce una deroga parziale per le controversie di lavoro ex art. 409: per questi rapporti, caratterizzati da asimmetria di potere, l'arbitrato è ammesso solo se una norma di legge o un contratto/accordo collettivo lo prevede espressamente, a tutela del lavoratore.

Quando si applica

L'art. 806 si applica ogni volta che le parti intendono inserire una clausola compromissoria in un contratto o stipulare un compromesso su una controversia già insorta. Il giudice (o l'arbitro stesso, sulla propria competenza) deve verificare la disponibilità del diritto controverso: controversie societarie, commerciali, immobiliari, successorie su aspetti patrimoniali sono in linea di massima arbitrabili; controversie su nullità del matrimonio, adozione, status di figlio, interdizione, sono sottratte all'arbitrato.

Connessioni

L'art. 806 è il fondamento dell'intero Titolo VIII del Libro IV c.p.c. (artt. 806-840). Si collega all'art. 807 (compromesso), 808 (clausola compromissoria), 808-bis (convenzione non contrattuale), 829 (impugnazione per nullità) e all'art. 409 c.p.c. (controversie di lavoro). In diritto societario, l'art. 34, D.Lgs. 5/2003 disciplina l'arbitrato nelle controversie tra soci. Sul piano internazionale, la Convenzione di New York 1958 (art. II) utilizza anch'essa il concetto di arbitrabilità.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio sono soci al 50% di una SRL

Sorge una controversia sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili. Il contratto sociale contiene una clausola compromissoria. Entrambi i soci si chiedono se la disputa possa essere deferita all'arbitro: sì, perché si tratta di diritti patrimoniali disponibili (la pretesa agli utili è rinunciabile, cedibile, transigibile). L'arbitro avrà piena giurisdizione. Diverso sarebbe se la controversia riguardasse l'annullamento della delibera per vizi che ledono interessi di terzi o di creditori: in quel caso la giurisprudenza è più articolata sull'arbitrabilità.

Caso 2: Sempronia lavora come impiegata per la società di Mevio

Il contratto individuale di lavoro contiene una clausola compromissoria. Sorge una controversia sul licenziamento. Sempronia si chiede se può andare in arbitrato: l'art. 806, secondo comma, c.p.c. lo consente solo se previsto da legge o dal contratto collettivo applicabile. I contratti individuali di lavoro non possono introdurre autonomamente l'arbitrato per le controversie ex art. 409 c.p.c.; la clausola nel contratto individuale sarebbe nulla, e Sempronia potrebbe adire il Tribunale del Lavoro.

Domande frequenti

Cosa significa che un diritto è 'disponibile' ai fini dell'arbitrabilità?

Un diritto disponibile è quello di cui il titolare può liberamente disporre: rinunciarvi, cederlo, modificarlo, transigere su di esso. Sono disponibili i diritti patrimoniali; non lo sono i diritti della personalità, lo stato civile, i diritti familiari sottratti all'autonomia privata.

Posso inserire una clausola arbitrale in qualsiasi contratto commerciale?

Sì, in linea generale: i contratti commerciali vertono su diritti patrimoniali disponibili. Occorre però verificare se una legge speciale esclude espressamente l'arbitrato per quel tipo di controversia (es. alcune controversie in materia bancaria o di consumo).

Un dipendente può essere obbligato ad andare in arbitrato per una controversia di lavoro?

No, se la clausola arbitrale è nel solo contratto individuale: per le controversie ex art. 409 c.p.c. l'arbitrato è ammesso solo se previsto dalla legge o da un contratto/accordo collettivo. Le clausole arbitrali nei contratti individuali di lavoro su tali controversie sono nulle.

Le controversie societarie sono arbitrabili?

In linea generale sì, se vertono su diritti disponibili. L'art. 34, D.Lgs. 5/2003 ammette l'arbitrato nelle controversie societarie purché la clausola sia contenuta nello statuto e riguardi diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Chi decide se una controversia è arbitrabile o no?

In primo luogo l'arbitro stesso, in forza del principio kompetenz-kompetenz (art. 817 c.p.c.), può decidere sulla propria competenza. La questione può però essere riproposta davanti al giudice statale, che la decide definitivamente. In caso di dubbio sull'arbitrabilità, è prudente rivolgersi preventivamente al giudice ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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