Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 808 c.p.c. – Clausola compromissoria
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.
La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 807 - Articolo 807 Codice di Procedura Civile: Compromesso→Cod. proc. civ. art. 808-bis - bis c.p.c.: Convenzione di arbitrato in materia non con→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 808-ter Codice di Procedura Civile: Arbitrato irrituale→Art. 808-quater c.p.c.: Interpretazione della convenzione d’arbi→Art. 808-quinquies c.p.c.: Efficacia della convenzione d’arbitra→Articolo 809 Codice di Procedura Civile: Numero degli arbitri→Articolo 806 Codice di Procedura Civile: . (Controversie arbitrabili→Articolo 810 Codice di Procedura Civile: Nomina degli arbitri→Art. 805 c.p.c.: Notificazione di atti giudiziari di autorità st
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 808 c.p.c. disciplina la clausola compromissoria, con cui le parti di un contratto concordano preventivamente di deferire ad arbitri le future controversie nascenti dal contratto.
Ratio
La clausola compromissoria è lo strumento con cui le parti, al momento della conclusione del contratto, si accordano preventivamente per risolvere tramite arbitrato le future controversie che potrebbero sorgere dal loro rapporto. È la forma più diffusa di arbitrato nella prassi commerciale: inserita sistematicamente nei contratti di appalto, fornitura, licenza, distribuzione, franchising, M&A. Permette di pianificare in anticipo le modalità di risoluzione delle liti, senza attendere che la controversia effettivamente sorga.
Il principio di separabilità, introdotto esplicitamente dalla riforma del 2006, tutela la stabilità della clausola arbitrale: se il contratto principale è nullo o annullato, questo non travolge automaticamente la clausola compromissoria, che ha vita propria. Altrimenti, la parte inadempiente potrebbe far saltare il meccanismo arbitrale semplicemente eccependo la nullità del contratto.
Analisi
La clausola può essere inserita nel corpo del contratto principale o in un atto separato (es. un allegato firmato separatamente). Il primo comma precisa che può riguardare solo le controversie arbitrabili ex art. 806, con ciò ribadendo che la scelta arbitrale non può aggirare il limite dell'indisponibilità dei diritti. Il secondo comma introduce due regole fondamentali: (1) la «separabilità» (o «autonomia») della clausola rispetto al contratto, la nullità del contratto non comporta automaticamente la nullità della clausola, che va valutata indipendentemente; (2) la presunzione di poteri del mandatario, chi ha il potere di concludere il contratto ha automaticamente anche il potere di stipulare la clausola compromissoria, senza necessità di un mandato speciale.
Quando si applica
La clausola compromissoria trova applicazione in tutti i contratti commerciali, civili e societari in cui le parti intendono escludere o limitare il ricorso alla giustizia ordinaria. È particolarmente diffusa nei contratti internazionali, dove l'arbitrato offre un terreno neutro rispetto alle giurisdizioni nazionali delle parti. La clausola opera automaticamente ogni volta che sorge una controversia che rientra nel suo ambito: non occorre un nuovo accordo tra le parti, basta invocare la clausola.
Connessioni
L'art. 808 si ricollega all'art. 807 (requisiti formali del compromesso, richiamati per la clausola) e all'art. 806 (arbitrabilità). Il principio di separabilità è riconosciuto anche dall'art. 16, Regolamento UNCITRAL, e dall'art. II della Convenzione di New York 1958. Per l'arbitrato societario, l'art. 34, D.Lgs. 5/2003 ammette clausole compromissorie negli statuti. L'art. 808-ter c.p.c. disciplina l'arbitrato irrituale come alternativa.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio Costruzioni SRL e Caio Impianti SPA stipulano un contratto di subappalto per la realizzazione di impianti elettrici in un centro commerciale. All'art. 18 del contratto inseriscono una clausola: «Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano». Sei mesi dopo, sorge una controversia sul collaudo. Caio invoca la clausola: Tizio eccepisce che il contratto è nullo per vizio del consenso. Grazie alla separabilità dell'art. 808, l'arbitro può decidere anche sulla validità del contratto principale senza che la sua competenza sia scalzata dall'eccezione di nullità.
Caso 2: Caso 2
Sempronia, amministratore delegata di Filano SRL, firma un contratto di distribuzione esclusiva con Mevio GmbH, società tedesca. Il contratto contiene una clausola compromissoria che deferisce le controversie all'arbitrato ICC di Parigi. Il consiglio di amministrazione di Filano non ha approvato espressamente la clausola arbitrale con delibera separata. La parte tedesca eccepisce che Sempronia non aveva poteri specifici per la clausola compromissoria. Ai sensi dell'art. 808, secondo comma, il potere di stipulare il contratto include il potere di convenire la clausola: l'eccezione è infondata e la clausola è valida.
Domande frequenti
Posso inserire una clausola compromissoria in qualsiasi contratto?
Sì, in linea generale, purché la controversia potenziale riguardi diritti disponibili ex art. 806 c.p.c. e non vi sia un espresso divieto di legge. Nei contratti con consumatori occorre rispettare anche la normativa sulle clausole abusive (art. 33, D.Lgs. 206/2005).
La clausola compromissoria è valida anche se il contratto principale è nullo?
Sì: grazie al principio di separabilità (art. 808, secondo comma), la clausola è valutata in modo autonomo rispetto al contratto. La nullità del contratto non travolge automaticamente la clausola, che conserva i suoi effetti salvo che il vizio la colpisca direttamente.
Un consumatore è vincolato da una clausola arbitrale in un contratto standard?
Non automaticamente: le clausole compromissorie nei contratti B2C che attribuiscono la controversia ad arbitri scelti unilateralmente dal professionista sono presuntivamente abusive ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del Consumo e possono essere dichiarate inefficaci.
Cosa succede se la clausola non specifica le regole arbitrali o il numero di arbitri?
La clausola è valida anche se incompleta sotto questi profili: gli artt. 809-811 c.p.c. prevedono meccanismi suppletivi per la determinazione del numero e la nomina degli arbitri in caso di accordo lacunoso delle parti.
Una clausola compromissoria in un contratto di lavoro individuale è valida per le controversie ex art. 409 c.p.c.?
No: per le controversie di lavoro subordinato e parasubordinato l'arbitrato è ammesso solo se previsto dalla legge o da contratti/accordi collettivi (art. 806, secondo comma). La clausola nel contratto individuale è nulla per questa categoria di controversie.