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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 808 c.p.c. – Clausola compromissoria

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal

contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di

convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta

per il compromesso dall’articolo 807.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al

quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola

compromissoria.

In sintesi

  • La clausola compromissoria può essere inserita nel contratto o in un atto separato.
  • Deve rispettare la stessa forma scritta richiesta per il compromesso dall'art. 807 c.p.c.
  • La sua validità è valutata in modo autonomo rispetto al contratto cui si riferisce (separabilità).
  • Il potere di stipulare il contratto include automaticamente il potere di convenire la clausola compromissoria.
  • Può riguardare solo controversie arbitrabili ai sensi dell'art. 806 c.p.c.

L'art. 808 c.p.c. disciplina la clausola compromissoria, con cui le parti di un contratto concordano preventivamente di deferire ad arbitri le future controversie nascenti dal contratto.

Ratio

La clausola compromissoria è lo strumento con cui le parti, al momento della conclusione del contratto, si accordano preventivamente per risolvere tramite arbitrato le future controversie che potrebbero sorgere dal loro rapporto. È la forma più diffusa di arbitrato nella prassi commerciale: inserita sistematicamente nei contratti di appalto, fornitura, licenza, distribuzione, franchising, M&A. Permette di pianificare in anticipo le modalità di risoluzione delle liti, senza attendere che la controversia effettivamente sorga.

Il principio di separabilità, introdotto esplicitamente dalla riforma del 2006, tutela la stabilità della clausola arbitrale: se il contratto principale è nullo o annullato, questo non travolge automaticamente la clausola compromissoria, che ha vita propria. Altrimenti, la parte inadempiente potrebbe far saltare il meccanismo arbitrale semplicemente eccependo la nullità del contratto.

Analisi

La clausola può essere inserita nel corpo del contratto principale o in un atto separato (es. un allegato firmato separatamente). Il primo comma precisa che può riguardare solo le controversie arbitrabili ex art. 806, con ciò ribadendo che la scelta arbitrale non può aggirare il limite dell'indisponibilità dei diritti. Il secondo comma introduce due regole fondamentali: (1) la «separabilità» (o «autonomia») della clausola rispetto al contratto, la nullità del contratto non comporta automaticamente la nullità della clausola, che va valutata indipendentemente; (2) la presunzione di poteri del mandatario, chi ha il potere di concludere il contratto ha automaticamente anche il potere di stipulare la clausola compromissoria, senza necessità di un mandato speciale.

Quando si applica

La clausola compromissoria trova applicazione in tutti i contratti commerciali, civili e societari in cui le parti intendono escludere o limitare il ricorso alla giustizia ordinaria. È particolarmente diffusa nei contratti internazionali, dove l'arbitrato offre un terreno neutro rispetto alle giurisdizioni nazionali delle parti. La clausola opera automaticamente ogni volta che sorge una controversia che rientra nel suo ambito: non occorre un nuovo accordo tra le parti, basta invocare la clausola.

Connessioni

L'art. 808 si ricollega all'art. 807 (requisiti formali del compromesso, richiamati per la clausola) e all'art. 806 (arbitrabilità). Il principio di separabilità è riconosciuto anche dall'art. 16, Regolamento UNCITRAL, e dall'art. II della Convenzione di New York 1958. Per l'arbitrato societario, l'art. 34, D.Lgs. 5/2003 ammette clausole compromissorie negli statuti. L'art. 808-ter c.p.c. disciplina l'arbitrato irrituale come alternativa.

Domande frequenti

Posso inserire una clausola compromissoria in qualsiasi contratto?

Sì, in linea generale, purché la controversia potenziale riguardi diritti disponibili ex art. 806 c.p.c. e non vi sia un espresso divieto di legge. Nei contratti con consumatori occorre rispettare anche la normativa sulle clausole abusive (art. 33, D.Lgs. 206/2005).

La clausola compromissoria è valida anche se il contratto principale è nullo?

Sì: grazie al principio di separabilità (art. 808, secondo comma), la clausola è valutata in modo autonomo rispetto al contratto. La nullità del contratto non travolge automaticamente la clausola, che conserva i suoi effetti salvo che il vizio la colpisca direttamente.

Un consumatore è vincolato da una clausola arbitrale in un contratto standard?

Non automaticamente: le clausole compromissorie nei contratti B2C che attribuiscono la controversia ad arbitri scelti unilateralmente dal professionista sono presuntivamente abusive ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del Consumo e possono essere dichiarate inefficaci.

Cosa succede se la clausola non specifica le regole arbitrali o il numero di arbitri?

La clausola è valida anche se incompleta sotto questi profili: gli artt. 809-811 c.p.c. prevedono meccanismi suppletivi per la determinazione del numero e la nomina degli arbitri in caso di accordo lacunoso delle parti.

Una clausola compromissoria in un contratto di lavoro individuale è valida per le controversie ex art. 409 c.p.c.?

No: per le controversie di lavoro subordinato e parasubordinato l'arbitrato è ammesso solo se previsto dalla legge o da contratti/accordi collettivi (art. 806, secondo comma). La clausola nel contratto individuale è nulla per questa categoria di controversie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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