Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 808-bis c.p.c. – Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.

In sintesi

  • Estende la convenzione arbitrale alle controversie future su rapporti non contrattuali determinati.
  • Deve rispettare la forma scritta richiesta dall'art. 807 c.p.c. per il compromesso.
  • Si differenzia dalla clausola compromissoria (art. 808) perché non è accessoria a un contratto.
  • Consente di predefinire l'arbitrato per dispute su diritti reali, rapporti di vicinato, responsabilità aquiliana tra soggetti determinati.
  • Introdotto dalla riforma D.Lgs. 40/2006 per colmare la lacuna della previgente disciplina.
Indice dei contenuti

L'art. 808-bis c.p.c. consente di stipulare una convenzione arbitrale per controversie future relative a rapporti non contrattuali, come responsabilità extracontrattuale o rapporti reali.

Ratio

Prima della riforma del 2006, la convenzione arbitrale preventiva era possibile solo in forma di clausola compromissoria nell'ambito di un contratto (art. 808). Questo lasciava scoperti i rapporti non contrattuali: due vicini non potevano concordare preventivamente di deferire ad arbitri le future controversie di vicinato; due soggetti non potevano predefinire il ricorso all'arbitrato per future dispute su diritti reali o obbligazioni legali. L'art. 808-bis ha colmato questa lacuna, permettendo una convenzione arbitrale «a monte» anche in assenza di un contratto.

La ratio è ampliare il perimetro dell'autonomia privata nella scelta del metodo di risoluzione delle controversie, estendendo la logica della clausola compromissoria a tutti i rapporti giuridici determinabili tra le parti, inclusi quelli di fonte non contrattuale.

Analisi

La norma è essenziale ma completa: (1) le parti devono stipulare un'apposita convenzione (non basta un accordo incidentale); (2) la convenzione deve riguardare controversie «future», se la lite è già insorta, si usa il compromesso ex art. 807; (3) il rapporto non contrattuale deve essere «determinato», non è sufficiente un generico accordo arbitrale per «qualsiasi futura controversia»; (4) la forma scritta è richiesta con le stesse modalità del compromesso (art. 807), inclusa la forma telematica.

Quando si applica

Casi tipici: due proprietari di fondi confinanti concordano per iscritto che le future controversie di vicinato (distanze, luci, vedute, acque) saranno risolte da un arbitro; una società e un ex dipendente concordano che le future controversie relative a obblighi di riservatezza post-contrattuali (di natura legale, non contrattuale se il contratto è scaduto) saranno arbitrate; due imprenditori che operano nello stesso mercato concordano di arbitrare le future dispute sulla concorrenza sleale tra loro. L'art. 808-bis non si applica se la controversia è già sorta (si usa il compromesso) o se il rapporto è contrattuale (si usa la clausola ex art. 808).

Connessioni

L'art. 808-bis è stato introdotto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Si colloca tra la clausola compromissoria (art. 808) e il compromesso (art. 807), come strumento «ibrido» (preventivo ma non accessorio a un contratto). Si raccorda con l'art. 806 (arbitrabilità: anche le controversie non contrattuali devono avere a oggetto diritti disponibili) e con gli artt. 809-840 c.p.c. (disciplina del procedimento arbitrale). Sul piano comparato, l'art. 7 della legge modello UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale riconosce anch'esso la validità di accordi arbitrali su rapporti non contrattuali.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio sono proprietari di due fondi rurali confinanti in Toscana

Negli anni passati hanno avuto frequenti dispute su diritti di passaggio, distanze dalle costruzioni e utilizzo delle acque di scolo. Prima di avviare nuovi lavori, entrambi decidono di stipulare una convenzione ex art. 808-bis: «Le parti convengono che tutte le future controversie relative ai rapporti di vicinato tra i fondi di rispettiva proprietà identificati in catasto come particelle X e Y saranno decise da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale di Firenze». La convenzione è sottoscritta per iscritto e specifica il rapporto non contrattuale (vicinato tra fondi determinati). Quando sorge una nuova controversia sul fossato di confine, entrambi sono vincolati all'arbitrato.

Caso 2: Caso 2

Sempronia e Mevio, entrambi titolari di agenzie immobiliari nella stessa città, hanno avuto in passato contestazioni sulla sottrazione di clientela e sulle pratiche commerciali. Prima di sedersi al tavolo di un accordo di collaborazione, stipulano una convenzione ex art. 808-bis per le future dispute in materia di concorrenza sleale tra le loro agenzie (rapporto non contrattuale). La convenzione individua con precisione i soggetti e il tipo di rapporto (rapporto concorrenziale tra le due agenzie nella città di X). La forma è rispettata con firme digitali. Se in futuro Sempronia accuserà Mevio di atti di concorrenza sleale, non potrà adire il Tribunale: dovrà prima attivare la procedura arbitrale convenuta.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 808-bis e la clausola compromissoria dell'art. 808?

La clausola compromissoria (art. 808) è accessoria a un contratto e riguarda le controversie nascenti da esso. L'art. 808-bis consente una convenzione arbitrale autonoma, non collegata a un contratto, per rapporti non contrattuali (diritti reali, responsabilità extracontrattuale, rapporti di vicinato).

Posso stipulare una convenzione arbitrale per future controversie da responsabilità extracontrattuale?

Sì, se il rapporto non contrattuale è determinato (es. tra vicini di fondo, tra concorrenti in un determinato mercato). Non si può invece stipulare una convenzione arbitrale generica per «qualsiasi futura controversia» tra le parti non collegata a un rapporto specifico.

La convenzione ex art. 808-bis richiede un atto notarile?

No: è sufficiente la forma scritta richiesta dall'art. 807 c.p.c., inclusa la forma telematica (PEC, firma digitale). L'atto notarile non è necessario salvo che sia richiesto dalla legge per ragioni diverse (es. per l'opponibilità a terzi).

Un accordo tra condomini per arbitrare le future controversie condominiali è valido?

Sì, purché sia deliberato dall'assemblea condominiale e inserito nel regolamento condominiale con le maggioranze richieste dalla legge, e riguardi controversie su diritti disponibili. Le controversie condominiali patrimoniali sono in linea generale arbitrabili.

Se la controversia non contrattuale è già insorta, devo usare il compromesso o l'art. 808-bis?

Il compromesso (art. 807): l'art. 808-bis riguarda solo le controversie «future». Se la lite è già sorta al momento dell'accordo, si deve stipulare un compromesso, che identifica la specifica controversia già esistente e la deferisce ad arbitri.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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