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Art. 808-bis c.p.c. – Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future
relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto
avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.
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In sintesi
L'art. 808-bis c.p.c. consente di stipulare una convenzione arbitrale per controversie future relative a rapporti non contrattuali, come responsabilità extracontrattuale o rapporti reali.
Ratio
Prima della riforma del 2006, la convenzione arbitrale preventiva era possibile solo in forma di clausola compromissoria nell'ambito di un contratto (art. 808). Questo lasciava scoperti i rapporti non contrattuali: due vicini non potevano concordare preventivamente di deferire ad arbitri le future controversie di vicinato; due soggetti non potevano predefinire il ricorso all'arbitrato per future dispute su diritti reali o obbligazioni legali. L'art. 808-bis ha colmato questa lacuna, permettendo una convenzione arbitrale «a monte» anche in assenza di un contratto.
La ratio è ampliare il perimetro dell'autonomia privata nella scelta del metodo di risoluzione delle controversie, estendendo la logica della clausola compromissoria a tutti i rapporti giuridici determinabili tra le parti, inclusi quelli di fonte non contrattuale.
Analisi
La norma è essenziale ma completa: (1) le parti devono stipulare un'apposita convenzione (non basta un accordo incidentale); (2) la convenzione deve riguardare controversie «future» — se la lite è già insorta, si usa il compromesso ex art. 807; (3) il rapporto non contrattuale deve essere «determinato» — non è sufficiente un generico accordo arbitrale per «qualsiasi futura controversia»; (4) la forma scritta è richiesta con le stesse modalità del compromesso (art. 807), inclusa la forma telematica.
Quando si applica
Casi tipici: due proprietari di fondi confinanti concordano per iscritto che le future controversie di vicinato (distanze, luci, vedute, acque) saranno risolte da un arbitro; una società e un ex dipendente concordano che le future controversie relative a obblighi di riservatezza post-contrattuali (di natura legale, non contrattuale se il contratto è scaduto) saranno arbitrate; due imprenditori che operano nello stesso mercato concordano di arbitrare le future dispute sulla concorrenza sleale tra loro. L'art. 808-bis non si applica se la controversia è già sorta (si usa il compromesso) o se il rapporto è contrattuale (si usa la clausola ex art. 808).
Connessioni
L'art. 808-bis è stato introdotto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Si colloca tra la clausola compromissoria (art. 808) e il compromesso (art. 807), come strumento «ibrido» (preventivo ma non accessorio a un contratto). Si raccorda con l'art. 806 (arbitrabilità: anche le controversie non contrattuali devono avere a oggetto diritti disponibili) e con gli artt. 809-840 c.p.c. (disciplina del procedimento arbitrale). Sul piano comparato, l'art. 7 della legge modello UNCITRAL sull'arbitrato commerciale internazionale riconosce anch'esso la validità di accordi arbitrali su rapporti non contrattuali.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 808-bis e la clausola compromissoria dell'art. 808?
La clausola compromissoria (art. 808) è accessoria a un contratto e riguarda le controversie nascenti da esso. L'art. 808-bis consente una convenzione arbitrale autonoma, non collegata a un contratto, per rapporti non contrattuali (diritti reali, responsabilità extracontrattuale, rapporti di vicinato).
Posso stipulare una convenzione arbitrale per future controversie da responsabilità extracontrattuale?
Sì, se il rapporto non contrattuale è determinato (es. tra vicini di fondo, tra concorrenti in un determinato mercato). Non si può invece stipulare una convenzione arbitrale generica per «qualsiasi futura controversia» tra le parti non collegata a un rapporto specifico.
La convenzione ex art. 808-bis richiede un atto notarile?
No: è sufficiente la forma scritta richiesta dall'art. 807 c.p.c., inclusa la forma telematica (PEC, firma digitale). L'atto notarile non è necessario salvo che sia richiesto dalla legge per ragioni diverse (es. per l'opponibilità a terzi).
Un accordo tra condomini per arbitrare le future controversie condominiali è valido?
Sì, purché sia deliberato dall'assemblea condominiale e inserito nel regolamento condominiale con le maggioranze richieste dalla legge, e riguardi controversie su diritti disponibili. Le controversie condominiali patrimoniali sono in linea generale arbitrabili.
Se la controversia non contrattuale è già insorta, devo usare il compromesso o l'art. 808-bis?
Il compromesso (art. 807): l'art. 808-bis riguarda solo le controversie «future». Se la lite è già sorta al momento dell'accordo, si deve stipulare un compromesso, che identifica la specifica controversia già esistente e la deferisce ad arbitri.
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