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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il numero degli arbitri deve essere dispari; in caso di numero pari è nominato un ulteriore arbitro.
  • La convenzione d'arbitrato deve indicare il numero degli arbitri o il criterio di nomina.
  • Se manca l'indicazione del numero, gli arbitri sono tre per legge.
  • In caso di mancato accordo sulla nomina, provvede il presidente del tribunale ex art. 810.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 809 c.p.c. – Numero degli arbitri

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.

La convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso d’indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. Se manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810.

Commento

Gli arbitri devono essere in numero dispari; la convenzione d'arbitrato stabilisce il numero e le modalità di nomina, con intervento suppletivo del presidente del tribunale.

Ratio

L'art. 809 disciplina la composizione del collegio arbitrale, affrontando un problema pratico fondamentale: garantire che il procedimento possa sempre concludersi con una decisione. Il requisito del numero dispari risponde all'esigenza di evitare la paralisi decisionale che deriverebbe dalla parità di voti tra arbitri. Il legislatore ha scelto di intervenire con una norma imperativa sul requisito della disparità, pur lasciando alle parti ampia autonomia nell'individuare il numero concreto e le modalità di nomina.

Analisi

Il primo comma fissa la regola fondamentale: gli arbitri possono essere uno o più, ma sempre in numero dispari. Non è previsto un limite massimo. Il secondo comma pone a carico della convenzione d'arbitrato un contenuto necessario: la nomina degli arbitri oppure il numero di essi e il criterio di nomina. Il terzo comma prevede due meccanismi correttivi: se le parti hanno indicato un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro è nominato dal presidente del tribunale competente ex art. 810, salvo diversa convenzione; se manca l'indicazione del numero e le parti non si accordano, gli arbitri sono tre per legge, e la mancata nomina è sanata con il medesimo intervento presidenziale.

La norma bilancia dunque l'autonomia privata con meccanismi suppletivi che evitano la paralisi del procedimento per vizi formali della convenzione.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione ogni volta che occorre costituire il collegio arbitrale. In sede di redazione della clausola compromissoria, l'avvocato deve verificare che il numero degli arbitri previsto sia dispari o che sia indicato il meccanismo per raggiungere un numero dispari. In sede di procedimento, la norma è rilevante quando sorge contestazione sulla regolare costituzione del collegio o quando una parte non provvede alla nomina del proprio arbitro nei termini.

Connessioni

L'art. 809 si collega strettamente all'art. 810 sulla nomina degli arbitri da parte del presidente del tribunale, richiamato espressamente. Rileva anche in relazione all'art. 816 sulla costituzione del collegio e all'art. 829, primo comma, n. 2, che sancisce la nullità del lodo per irregolare costituzione del collegio arbitrale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio inseriscono in un contratto di compravendita d'azienda una clausola compromissoria che prevede quattro arbitri, due nominati da ciascuna parte. Sorta la controversia, la parte che dà avvio all'arbitrato si accorge del vizio. Poiché le parti non hanno diversamente convenuto, viene chiesto al presidente del tribunale nel cui circondario si trova la sede dell'arbitrato di nominare un quinto arbitro ai sensi dell'art. 809, terzo comma, e art. 810. Il collegio può così costituirsi in numero dispari (cinque) e procedere alla decisione.

Caso 2: Caso 2

Sempronia e Mevio stipulano un accordo compromissorio senza indicare quanti arbitri debbano decidere la lite. Sorge controversia e Sempronia invita Mevio a concordare la nomina degli arbitri. Le parti non trovano accordo sul numero. Per legge gli arbitri devono essere tre (art. 809, terzo comma). Ciascuna parte nomina il proprio arbitro con atto notificato per iscritto; il terzo arbitro è nominato dai due designati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 810.

Domande frequenti

Posso avere due arbitri nel mio procedimento?

No. L'art. 809 impone che gli arbitri siano in numero dispari. Se la convenzione prevede due arbitri (numero pari), il presidente del tribunale ne nomina un terzo, salvo diversa convenzione delle parti.

Cosa succede se la clausola compromissoria non indica quanti arbitri devono decidere?

Se le parti non si accordano sul numero, per legge gli arbitri sono tre. In caso di mancata nomina, provvede il presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 810.

Chi nomina l'arbitro aggiuntivo se le parti hanno previsto un numero pari?

Il presidente del tribunale nel cui circondario si trova la sede dell'arbitrato, mediante il procedimento previsto dall'art. 810, secondo comma.

La convenzione d'arbitrato deve necessariamente nominare gli arbitri?

No. È sufficiente che indichi il numero degli arbitri e le modalità di nomina. La nomina può avvenire successivamente, al momento in cui sorge la controversia.

Un arbitro unico è ammissibile?

Sì, la norma consente che gli arbitri siano «uno o più» purché in numero dispari. Un arbitro unico è quindi pienamente legittimo se le parti lo hanno previsto nella convenzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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