Art. 810 c.p.c. – Nomina degli arbitri
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di
esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a
procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei
venti giorni successivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati
In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal
presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato
la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di
arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma.
Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d’arbitrato
non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.
Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione
d’arbitrato all’autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.
In sintesi
La nomina degli arbitri avviene per atto scritto notificato; in caso di inerzia della parte invitata, provvede su ricorso il presidente del tribunale competente.
Ratio
L'art. 810 disciplina il meccanismo di nomina degli arbitri quando la convenzione ne rimette la designazione alle parti. La norma risponde a un problema pratico frequente: la parte soccombente potrebbe essere tentata di bloccare il procedimento arbitrale semplicemente non nominando il proprio arbitro. Il legislatore ha previsto un procedimento snello e non contenzioso davanti al presidente del tribunale, che interviene come organo di supporto all'arbitrato senza entrare nel merito della controversia.
Analisi
Il primo comma descrive il meccanismo di nomina bilaterale: ciascuna parte, con atto scritto notificato, comunica all'altra i nomi degli arbitri da essa designati, invitandola a procedere alla designazione dei propri. La parte invitata ha venti giorni per notificare per iscritto le generalità dei propri arbitri. Il secondo comma regola il caso di inerzia: la parte che ha fatto l'invito può ricorrere al presidente del tribunale nel cui circondario si trova la sede dell'arbitrato; se la sede non è ancora determinata, il ricorso va al presidente del tribunale del luogo di stipulazione della convenzione o, se estero, al presidente del Tribunale di Roma. Il terzo comma limita il sindacato presidenziale: il presidente provvede alla nomina, salvo che la convenzione sia «manifestamente inesistente» o «preveda manifestamente un arbitrato estero». Si tratta di un controllo sommario e negativo: il presidente non valuta la validità della convenzione ma si limita a escludere i casi ictu oculi non riconducibili all'arbitrato italiano. Il quarto comma estende le stesse regole alla nomina demandata a un terzo che non vi abbia provveduto.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i casi in cui la convenzione d'arbitrato rimette la nomina degli arbitri alle parti o a un terzo e la nomina non avvenga spontaneamente. È la disposizione di chiusura del sistema di costituzione del collegio arbitrale e si attiva ogni volta che vi è inerzia o impossibilità nella nomina convenzionale.
Connessioni
L'art. 810 è richiamato dall'art. 809, terzo comma (nomina dell'arbitro aggiuntivo in caso di numero pari), dall'art. 811 (sostituzione di arbitri) e dall'art. 813-bis (sostituzione per decadenza). Il procedimento davanti al presidente del tribunale è di natura camerale non contenzioso e il provvedimento non è impugnabile se non per violazione del contraddittorio.
Domande frequenti
Entro quanto tempo la parte invitata deve nominare il proprio arbitro?
Venti giorni dalla notifica dell'invito scritto da parte dell'altra. Decorso inutilmente tale termine, la parte che ha fatto l'invito può ricorrere al presidente del tribunale.
A quale tribunale si ricorre se non è stata fissata la sede dell'arbitrato?
Al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione d'arbitrato. Se tale luogo è all'estero, al presidente del Tribunale di Roma.
Il presidente del tribunale può rifiutarsi di nominare l'arbitro se ritiene invalida la clausola compromissoria?
Solo se la convenzione è manifestamente inesistente o prevede manifestamente un arbitrato estero. In tutti gli altri casi il presidente è tenuto a provvedere, senza entrare nel merito della validità della convenzione.
Cosa succede se è un terzo a dover nominare l'arbitro ma non lo fa?
Si applica la stessa procedura prevista per l'inerzia della parte: si ricorre al presidente del tribunale competente, che provvede alla nomina con le modalità dell'art. 810.
Il decreto del presidente che nomina l'arbitro è impugnabile?
No. Il provvedimento del presidente del tribunale sulla nomina dell'arbitro non è impugnabile in via ordinaria, salvo censure relative alla violazione del contraddittorio nel procedimento camerale.