Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 807 c.p.c. – Compromesso

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.

La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo,

telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare,

concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

In sintesi

  • Il compromesso è l'accordo con cui le parti deferiscono ad arbitri una controversia già insorta.
  • È richiesta la forma scritta a pena di nullità.
  • L'oggetto della controversia deve essere determinato nell'atto.
  • La forma scritta è soddisfatta anche da telegrafo, fax e messaggi telematici conformi alla normativa vigente.
  • Si distingue dalla clausola compromissoria (art. 808), che riguarda controversie future nascenti dal contratto.
Indice dei contenuti

L'art. 807 c.p.c. disciplina il compromesso arbitrale: deve essere fatto per iscritto a pena di nullità e deve determinare l'oggetto della controversia già insorta.

Ratio

Il compromesso è il negozio giuridico con cui le parti, di fronte a una controversia già concretamente insorta, decidono consensualmente di affidarla ad arbitri invece di adire il giudice statale. La forma scritta obbligatoria risponde a una duplice esigenza: (1) certezza sulla reale volontà delle parti di rinunciare alla giurisdizione ordinaria, che è un diritto fondamentale; (2) determinatezza dell'oggetto, che delimita i poteri degli arbitri ed evita che il loro mandato si estenda a questioni non volontariamente compromesse.

La nullità comminata per il mancato rispetto della forma è una nullità strutturale che non può essere sanata; il compromesso orale è privo di effetti e la controversia resta deferibile al giudice ordinario.

Analisi

I requisiti essenziali del compromesso sono due: (a) forma scritta; (b) determinazione dell'oggetto. La forma scritta include oggi i mezzi di comunicazione telematica (fax, posta elettronica certificata, firme elettroniche) purché conformi alla normativa vigente in materia di trasmissione e ricezione di documenti, con ciò allineando la norma al Codice del Consumo e al CAD (D.Lgs. 82/2005). La determinazione dell'oggetto distingue il compromesso dalla clausola compromissoria: nel compromesso la controversia è già attuale e deve essere identificata; nella clausola le controversie future sono identificate per categoria (quelle «nascenti dal contratto»). La mancata determinazione dell'oggetto rende il compromesso nullo.

Quando si applica

Il compromesso si stipula quando le parti si trovano già nel pieno di una lite o di un disaccordo concreto e decidono, post factum, di ricorrere all'arbitrato. È uno strumento frequente nelle controversie commerciali tra imprenditori che vogliono evitare i tempi della giustizia statale: ad esempio, al sorgere di una contestazione contrattuale, le parti firmano un compromesso che definisce la questione da arbitrare e nominano gli arbitri. Si distingue nettamente dalla clausola compromissoria (art. 808), che è preventiva.

Connessioni

L'art. 807 è la norma di riferimento per la forma degli accordi arbitrali; ad essa rinviano gli artt. 808 (clausola compromissoria) e 808-bis (convenzione non contrattuale). Il compromesso si lega all'art. 806 (arbitrabilità) e all'art. 809 (numero e nomina degli arbitri). Sul piano internazionale, l'art. II della Convenzione di New York 1958 richiede anch'esso la forma scritta per l'accordo arbitrale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, costruttore edile, e Caio, committente, litigano sull'importo dei lavori aggiuntivi eseguiti durante la ristrutturazione. Caio ritiene di dover pagare 30.000 euro, Tizio ne chiede 55.000. Anziché andare in tribunale, si accordano per arbitrato: firmano un compromesso scritto in cui identificano la controversia («determinazione del corrispettivo per i lavori extra di cui alla contabilità allegata»), nominano tre arbitri e stabiliscono il termine per la pronuncia del lodo. Il compromesso è valido perché scritto, con oggetto determinato e relativo a diritti disponibili. Tre mesi dopo, il lodo arbitrale fissa il corrispettivo in 42.000 euro.

Caso 2: Caso 2

Sempronia e Mevio, comproprietari di un capannone industriale, litigano via e-mail sulla ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria. Mevio propone via PEC di compromettere la questione in un arbitro unico. Sempronia accetta via PEC. Il compromesso è perfezionato in forma telematica: la PEC soddisfa il requisito della forma scritta dell'art. 807 («messaggio telematico nel rispetto della normativa»). L'oggetto è determinato («ripartizione delle spese di manutenzione del capannone di via X per l'anno 2025»). L'arbitro nomina un CTU e pronuncia il lodo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra compromesso e clausola compromissoria?

Il compromesso (art. 807) riguarda una controversia già insorta al momento della stipula; la clausola compromissoria (art. 808) è inserita nel contratto prima che sorga qualsiasi lite e riguarda controversie future nascenti da quel contratto.

Un compromesso orale è valido?

No: l'art. 807 richiede la forma scritta a pena di nullità. Un compromesso orale non produce alcun effetto e non è sanabile; le parti restano libere di adire il giudice ordinario.

Una e-mail ordinaria basta per concludere un compromesso arbitrale?

Dipende: la norma richiede che il messaggio telematico rispetti la normativa sulla trasmissione e ricezione di documenti. La PEC è certamente sufficiente; per le e-mail ordinarie la questione è più incerta e la prassi suggerisce di usare la firma digitale o la PEC per maggiore sicurezza.

Il compromesso deve indicare anche il nome degli arbitri?

No, la legge richiede solo la forma scritta e la determinazione dell'oggetto. La nomina degli arbitri può avvenire nel compromesso o successivamente (art. 810 c.p.c.), ma non è un elemento essenziale a pena di nullità del compromesso stesso.

Cosa succede se il compromesso ha un oggetto indeterminato?

Il compromesso è nullo per mancanza di un elemento essenziale. Gli arbitri eventualmente nominati non avrebbero poteri validi, e il lodo pronunciato sarebbe impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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