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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 804 c.p.c. – Atti pubblici ricevuti all’estero

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero e dichiarata con sentenza della Corte d’appello del luogo in cui l’atto deve eseguirsi, previo accertamento che l’atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale e stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

In sintesi

  • Consentiva di ottenere l'esecuzione in Italia di atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale estero (es. atti notarili stranieri).
  • La dichiarazione di efficacia era emessa con sentenza della Corte d'appello del luogo di esecuzione.
  • Richiedeva due condizioni: forza esecutiva nel paese d'origine e non contrarietà all'ordine pubblico italiano.
  • Non riguardava le sentenze, ma gli atti negoziali autenticati da autorità straniere.
  • Abrogato dalla L. 218/1995 con effetto dal 31 dicembre 1996.

L'art. 804 c.p.c. attribuiva efficacia esecutiva in Italia agli atti contrattuali pubblici stranieri, previa verifica della loro esecutività nel paese d'origine.

Ratio

Nel diritto italiano, gli atti notarili e i titoli esecutivi stragiudiziali costituiscono una categoria di atti dotati di forza esecutiva diretta (art. 474 c.p.c.). Ma cosa accade quando l'atto è stato ricevuto da un notaio straniero o da un pubblico ufficiale estero? L'art. 804 c.p.c. rispondeva a questa esigenza: permetteva la circolazione internazionale degli atti pubblici esteri dotando li di efficacia esecutiva in Italia, a condizione di un controllo preventivo da parte della Corte d'appello.

La norma era particolarmente rilevante per i contratti di mutuo stipulati all'estero con clausola esecutiva, le compravendite immobiliari rogitate da notai stranieri per beni in Italia, e i testamenti pubblici ricevuti all'estero.

Analisi

Il procedimento era bifasico: (1) la Corte d'appello emetteva una sentenza (non un decreto, a differenza di altri casi simili) che dichiarava l'efficacia esecutiva; (2) l'accertamento riguardava due soli profili: la forza esecutiva dell'atto nel paese di origine e la non contrarietà all'ordine pubblico italiano. Non si richiedeva la verifica del merito contrattuale o della validità sostanziale dell'atto, ma solo questi due requisiti formali-sostanziali. Il controllo era dunque più limitato rispetto alla delibazione delle sentenze.

Quando si applica

La norma trovava applicazione tipicamente per: mutui ipotecari stipulati davanti a notai svizzeri, austriaci o tedeschi per finanziare l'acquisto di immobili in Italia; contratti di locazione con clausola esecutiva rogitati all'estero; atti di riconoscimento del debito ricevuti da pubblici ufficiali stranieri. Oggi il riferimento è l'art. 68 della L. 218/1995 per gli atti pubblici stranieri e, per l'UE, il Regolamento 1215/2012 (Bruxelles I-bis) per i titoli esecutivi europei.

Connessioni

L'art. 804 si collocava nel sistema degli artt. 796-803 c.p.c. dedicati all'efficacia degli atti stranieri. Il parallelo con l'art. 474, n. 3, c.p.c. (atti pubblici italiani come titoli esecutivi) è evidente. Dopo l'abrogazione (L. 218/1995), per gli atti pubblici UE rileva il Titolo IV del Regolamento 1215/2012 e, per i titoli esecutivi europei, il Regolamento 805/2004 (TEE). Per i rapporti extra-UE si applica l'art. 68 della L. 218/1995.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'atto contrattuale ricevuto da pubblico ufficiale estero'?

Sono gli atti rogitati da notai o pubblici ufficiali stranieri equiparabili al notaio italiano: contratti di mutuo, compravendite, donazioni, atti di riconoscimento del debito, testamenti pubblici redatti all'estero.

Quale differenza c'era tra l'art. 804 e la delibazione delle sentenze straniere?

La delibazione (artt. 796-797) riguardava le sentenze; l'art. 804 riguardava gli atti negoziali. Il controllo ex art. 804 era più limitato: solo forza esecutiva nel paese d'origine e ordine pubblico, senza verifica del contraddittorio processuale.

Un atto notarile straniero è automaticamente valido in Italia oggi?

La validità formale e sostanziale dipende dalle norme di diritto internazionale privato (L. 218/1995). Per la forza esecutiva, occorre comunque un procedimento giudiziario o, nell'UE, il ricorso ai Regolamenti Bruxelles I-bis o al TEE (Titolo Esecutivo Europeo).

Cosa cambia oggi per gli atti pubblici tra Paesi UE?

Il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis) prevede la libera circolazione e il riconoscimento automatico dei titoli esecutivi intracomunitari. Il Regolamento 805/2004 ha istituito il Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati.

Il controllo dell'ordine pubblico poteva bloccare il riconoscimento di un atto notarile straniero?

Sì: se l'atto conteneva clausole contrarie a norme imperative italiane (es. tassi usurari, patti vietati dalla legge italiana), la Corte d'appello poteva rifiutare di attribuirgli efficacia esecutiva in Italia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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