Art. 802 c.p.c. – Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nelle Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero.
Se l’assunzione dei mezzi di prova e chiesta dalla parte interessata, l’istanza e proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.
Se l’assunzione e domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.
In sintesi
L'art. 802 c.p.c. disciplinava l'esecuzione in Italia di provvedimenti stranieri per l'assunzione di prove come testimonianze, perizie e giuramenti.
Ratio
La cooperazione giudiziaria internazionale in materia probatoria è essenziale quando testimoni, periti o documenti si trovano in uno Stato diverso da quello del giudice procedente. L'art. 802 c.p.c. rappresentava il meccanismo interno attraverso cui l'Italia adempiva alle richieste di assistenza giudiziaria provenienti da giudici stranieri, consentendo che le prove venissero assunte sul territorio italiano con garanzie procedurali adeguate.
La norma si inseriva nel quadro delle convenzioni internazionali sull'assistenza giudiziaria esistenti all'epoca, in particolare la Convenzione dell'Aia del 1954 sulla procedura civile.
Analisi
L'art. 802 prevedeva due canali: (1) su istanza di parte, mediante ricorso alla Corte d'appello corredato dalla copia autentica del provvedimento straniero; (2) su richiesta diretta del giudice straniero, trasmessa in via diplomatica. In entrambi i casi, la Corte deliberava in camera di consiglio, verificando la regolarità formale della richiesta e la non contrarietà all'ordine pubblico. Se autorizzava, rimetteva gli atti al giudice competente per l'effettiva assunzione della prova (es. il tribunale nel cui circondario risiedeva il testimone).
Quando si applica
La norma trovava applicazione in tutte le ipotesi di assistenza probatoria internazionale passiva: esame di testimoni residenti in Italia richiesto da un giudice francese, perizia tecnica da compiersi su beni in Italia per conto di un tribunale tedesco, giuramento o interrogatorio di parte. Oggi la materia è disciplinata dal Regolamento UE 1206/2001 (sostituito dal Reg. 2020/1783) per i Paesi UE, e dalla Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero per i Paesi terzi.
Connessioni
L'art. 802 si coordinava con l'art. 803 c.p.c. (rogatoría trasmessa in via diplomatica senza procuratore costituito). È stato abrogato dall'art. 73, L. 218/1995. Per il diritto vigente: Regolamento UE 2020/1783 del 25 novembre 2020 (assunzione prove civili e commerciali nell'UE) e Convenzione dell'Aia 1970 per i rapporti extra-UE.
Domande frequenti
Cosa sono le commissioni rogatorie internazionali in materia civile?
Sono richieste formali con cui un giudice straniero chiede all'autorità giudiziaria di un altro Stato di assumere prove (testimonianze, perizie, giuramenti) sul proprio territorio per conto del processo estero.
Come si svolgeva la procedura ex art. 802 c.p.c. su istanza di parte?
La parte presentava ricorso alla Corte d'appello del luogo dove si doveva compiere l'atto, allegando copia autentica del provvedimento straniero. La Corte deliberava in camera di consiglio e, se autorizzava, trasmetteva gli atti al giudice competente.
Quale norma regola oggi l'assunzione di prove tra Stati UE?
Il Regolamento UE 2020/1783 del 25 novembre 2020, che ha sostituito il Reg. 1206/2001 e consente la trasmissione diretta delle rogatorie tra autorità giudiziarie degli Stati membri, senza intermediazione della Corte d'appello.
E per i Paesi extra-UE?
Si applica la Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale, ratificata da numerosi Stati tra cui USA, Giappone, Cina e India.
Un avvocato straniero può assistere all'assunzione della prova eseguita in Italia?
Sì, il Regolamento UE 2020/1783 (art. 12) consente la presenza e la partecipazione dei rappresentanti delle parti e dei funzionari del giudice richiedente all'atto probatorio eseguito nello Stato richiesto.