Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 802 c.p.c. – Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Consentiva l'esecuzione in Italia di commissioni rogatorie straniere per l'assunzione di mezzi di prova.
  • Il decreto di esecutività era emesso dalla Corte d'appello del luogo in cui doveva compiersi l'atto istruttorio.
  • Distingueva tra rogatoría su istanza di parte (ricorso con allegato il provvedimento straniero) e rogatoría d'ufficio (trasmissione diplomatica).
  • La Corte deliberava in camera di consiglio e, in caso di autorizzazione, rimetteva gli atti al giudice competente.
  • Abrogato dalla L. 218/1995 con effetto dal 31 dicembre 1996.
Indice dei contenuti

L'art. 802 c.p.c. disciplinava l'esecuzione in Italia di provvedimenti stranieri per l'assunzione di prove come testimonianze, perizie e giuramenti.

Ratio

La cooperazione giudiziaria internazionale in materia probatoria è essenziale quando testimoni, periti o documenti si trovano in uno Stato diverso da quello del giudice procedente. L'art. 802 c.p.c. rappresentava il meccanismo interno attraverso cui l'Italia adempiva alle richieste di assistenza giudiziaria provenienti da giudici stranieri, consentendo che le prove venissero assunte sul territorio italiano con garanzie procedurali adeguate.

La norma si inseriva nel quadro delle convenzioni internazionali sull'assistenza giudiziaria esistenti all'epoca, in particolare la Convenzione dell'Aia del 1954 sulla procedura civile.

Analisi

L'art. 802 prevedeva due canali: (1) su istanza di parte, mediante ricorso alla Corte d'appello corredato dalla copia autentica del provvedimento straniero; (2) su richiesta diretta del giudice straniero, trasmessa in via diplomatica. In entrambi i casi, la Corte deliberava in camera di consiglio, verificando la regolarità formale della richiesta e la non contrarietà all'ordine pubblico. Se autorizzava, rimetteva gli atti al giudice competente per l'effettiva assunzione della prova (es. il tribunale nel cui circondario risiedeva il testimone).

Quando si applica

La norma trovava applicazione in tutte le ipotesi di assistenza probatoria internazionale passiva: esame di testimoni residenti in Italia richiesto da un giudice francese, perizia tecnica da compiersi su beni in Italia per conto di un tribunale tedesco, giuramento o interrogatorio di parte. Oggi la materia è disciplinata dal Regolamento UE 1206/2001 (sostituito dal Reg. 2020/1783) per i Paesi UE, e dalla Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero per i Paesi terzi.

Connessioni

L'art. 802 si coordinava con l'art. 803 c.p.c. (rogatoría trasmessa in via diplomatica senza procuratore costituito). È stato abrogato dall'art. 73, L. 218/1995. Per il diritto vigente: Regolamento UE 2020/1783 del 25 novembre 2020 (assunzione prove civili e commerciali nell'UE) e Convenzione dell'Aia 1970 per i rapporti extra-UE.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Un tribunale francese, in una causa di risarcimento danni, deve esaminare Tizio, testimone oculare residente a Milano. Il giudice francese emette un provvedimento di commissione rogatoria. In vigenza dell'art. 802 c.p.c., Tizio o il richiedente presentava ricorso alla Corte d'appello di Milano allegando il provvedimento francese; la Corte, deliberando in camera di consiglio, autorizzava l'assunzione e rimetteva gli atti al Tribunale di Milano competente per circondario. Oggi si applica il Regolamento UE 2020/1783, che prevede trasmissione diretta tra autorità giudiziarie degli Stati membri senza passare per la Corte d'appello.

Caso 2: Caso 2

Un giudice statunitense, in una controversia commerciale, necessita di una perizia su macchinari industriali situati nello stabilimento di Caio a Torino. Poiché gli USA non sono parte del Regolamento UE, si applicherebbe ancora oggi la Convenzione dell'Aia del 1970. Prima del 1997, la richiesta veniva trasmessa per via diplomatica alla Corte d'appello di Torino ex art. 802, terzo comma, c.p.c.; la Corte autorizzava e delegava un CTU locale. Il meccanismo attuale è analogo, ma disciplinato dalla Convenzione multilaterale.

Domande frequenti

Cosa sono le commissioni rogatorie internazionali in materia civile?

Sono richieste formali con cui un giudice straniero chiede all'autorità giudiziaria di un altro Stato di assumere prove (testimonianze, perizie, giuramenti) sul proprio territorio per conto del processo estero.

Come si svolgeva la procedura ex art. 802 c.p.c. su istanza di parte?

La parte presentava ricorso alla Corte d'appello del luogo dove si doveva compiere l'atto, allegando copia autentica del provvedimento straniero. La Corte deliberava in camera di consiglio e, se autorizzava, trasmetteva gli atti al giudice competente.

Quale norma regola oggi l'assunzione di prove tra Stati UE?

Il Regolamento UE 2020/1783 del 25 novembre 2020, che ha sostituito il Reg. 1206/2001 e consente la trasmissione diretta delle rogatorie tra autorità giudiziarie degli Stati membri, senza intermediazione della Corte d'appello.

E per i Paesi extra-UE?

Si applica la Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale, ratificata da numerosi Stati tra cui USA, Giappone, Cina e India.

Un avvocato straniero può assistere all'assunzione della prova eseguita in Italia?

Sì, il Regolamento UE 2020/1783 (art. 12) consente la presenza e la partecipazione dei rappresentanti delle parti e dei funzionari del giudice richiedente all'atto probatorio eseguito nello Stato richiesto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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