Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 805 c.p.c. – Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere

Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Regolava la notificazione in Italia di citazioni e atti giudiziari provenienti da Stati esteri.
  • L'autorizzazione era rilasciata dal pubblico ministero presso il tribunale del luogo di notificazione.
  • Le notifiche richieste in via diplomatica erano eseguite da un ufficiale giudiziario su richiesta del PM.
  • Garantiva un controllo statale sull'ingresso di atti giudiziari stranieri nel territorio italiano.
  • Abrogato dalla L. 218/1995 con effetto dal 31 dicembre 1996.
Indice dei contenuti

L'art. 805 c.p.c. disciplinava la notificazione in Italia di atti giudiziari provenienti da autorità straniere, richiedendo l'autorizzazione del pubblico ministero.

Ratio

La notificazione di atti giudiziari stranieri in Italia toccava un profilo di sovranità statale: uno Stato non può esercitare direttamente poteri coercitivi o anche solo processuali sul territorio di un altro Stato. Perché una citazione tedesca o un atto francese producessero effetti giuridici in Italia, era necessario il «filtro» dell'autorità italiana. L'art. 805 c.p.c. realizzava questo filtro attraverso l'intervento del pubblico ministero, garante della legalità nell'ingresso degli atti stranieri.

Analisi

La norma prevedeva due modalità: (a) autorizzazione del PM del tribunale territorialmente competente, che esaminava la richiesta e, se riteneva l'atto non contrario all'ordine pubblico, autorizzava la notificazione; (b) per le richieste pervenute in via diplomatica, il PM incaricava direttamente un ufficiale giudiziario dell'esecuzione materiale. La norma non richiedeva una verifica del merito dell'atto straniero, ma solo un controllo di ordine pubblico e di competenza formale.

Quando si applica

Tipicamente: notificazione di un atto di citazione emesso da un tribunale francese a un convenuto residente in Italia; notificazione di un provvedimento cautelare straniero a un soggetto domiciliato in Italia; trasmissione di atti processuali stranieri a testimoni o periti residenti in Italia. Oggi la materia intracomunitaria è disciplinata dal Regolamento UE 1393/2007 (sostituito dal Reg. 2020/1784), che prevede trasmissione diretta tra agenzie o uffici notificatori degli Stati membri senza passare per il PM.

Connessioni

L'art. 805 si collegava agli artt. 138 ss. c.p.c. (notificazioni interne) e alle convenzioni internazionali sulla notificazione. È stato abrogato dall'art. 73 della L. 218/1995. Per l'UE: Regolamento 2020/1784 del 25 novembre 2020; per i Paesi terzi: Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il Tribunale di Parigi deve notificare a Tizio, residente a Napoli, un atto di citazione in un processo per inadempimento contrattuale. Prima del 1997, il giudice francese trasmetteva la richiesta al Ministero degli Esteri italiano, che la inoltrava al PM presso il Tribunale di Napoli. Il PM autorizzava la notificazione e incaricava un ufficiale giudiziario napoletano di consegnare l'atto a Tizio nelle forme previste dalla legge italiana. Oggi si applica il Regolamento UE 2020/1784, che consente la trasmissione diretta dell'atto tra l'ufficio notificatore francese e quello italiano, senza intermediazione del PM.

Caso 2: Caso 2

Un tribunale americano, in una class action, deve notificare a Caio, imprenditore romano, un atto procedurale. Poiché gli USA non rientrano nell'UE, la notificazione avveniva e avviene tuttora tramite la Convenzione dell'Aia del 1965, cui sia l'Italia sia gli USA aderiscono. Il canale ordinario prevede la trasmissione all'Autorità Centrale italiana (Ministero della Giustizia), che coordina la notificazione tramite le autorità locali competenti.

Domande frequenti

Perché era necessaria l'autorizzazione del PM per notificare atti stranieri in Italia?

Per ragioni di sovranità: uno Stato straniero non può esercitare direttamente poteri pubblici (anche solo processuali) sul territorio italiano. Il PM fungeva da filtro per verificare la compatibilità dell'atto con l'ordine pubblico e autorizzarne l'ingresso nel sistema processuale italiano.

Come funziona oggi la notificazione intracomunitaria di atti giudiziari?

Il Regolamento UE 2020/1784 (in vigore dal 1° luglio 2022) prevede la trasmissione diretta tra agenzie di notificazione designate dagli Stati membri, con termini massimi e possibilità di rifiuto solo in caso di impossibilità di identificare il destinatario.

E per i Paesi fuori dall'UE?

Si applica la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, ratificata da oltre 80 Paesi tra cui USA, Giappone, Cina e India, che prevede la trasmissione all'Autorità Centrale dello Stato richiesto.

Un cittadino italiano può rifiutarsi di ricevere la notifica di un atto giudiziario straniero?

Ai sensi del Regolamento UE 2020/1784, il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se non è redatto in una lingua che comprende o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, con obbligo di informarlo di tale diritto.

Il PM controllava il contenuto dell'atto straniero prima di autorizzare la notifica?

Il controllo era limitato all'ordine pubblico e alla regolarità formale, non al merito; il PM non svolgeva una verifica sostanziale del fondamento della pretesa giuridica straniera.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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