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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 805 c.c. individua le donazioni irrevocabili, sottratte tanto alla revocazione per ingratitudine quanto a quella per sopravvenienza di figli.
  • Sono irrevocabili le donazioni rimuneratorie (art. 770 c.c.), effettuate per riconoscenza o speciali meriti del donatario.
  • Sono altresi' irrevocabili le donazioni obnuziali (art. 785 c.c.), fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
  • Il fondamento è la peculiare causa di queste liberalità: premiare un servizio reso o sostenere una nuova famiglia.
  • La giurisprudenza estende il regime di irrevocabilità anche all'eventuale onere posto a carico del donatario, nei limiti del valore della prestazione.
  • La regola non impedisce l'impugnazione della donazione per altri motivi (nullità, annullabilità, azione di riduzione).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 805 c.c. – Donazioni irrevocabili

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

In sintesi

  • L'art. 805 c.c. individua le donazioni irrevocabili, sottratte tanto alla revocazione per ingratitudine quanto a quella per sopravvenienza di figli.
  • Sono irrevocabili le donazioni rimuneratorie (art. 770 c.c.), effettuate per riconoscenza o speciali meriti del donatario.
  • Sono altresi' irrevocabili le donazioni obnuziali (art. 785 c.c.), fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
  • Il fondamento è la peculiare causa di queste liberalità: premiare un servizio reso o sostenere una nuova famiglia.
  • La giurisprudenza estende il regime di irrevocabilità anche all'eventuale onere posto a carico del donatario, nei limiti del valore della prestazione.
  • La regola non impedisce l'impugnazione della donazione per altri motivi (nullità, annullabilità, azione di riduzione).
Indice dei contenuti

La ratio dell'irrevocabilita' di donazioni rimuneratorie e obnuziali

L'art. 805 c.c. introduce un'eccezione al regime ordinario della revocazione: alcune donazioni, per la loro causa peculiare, restano insensibili sia alla revocazione per ingratitudine (art. 801 c.c.) sia a quella per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.). Il legislatore valorizza la specifica funzione di queste liberalita': nella donazione rimuneratoria il donante intende premiare un comportamento meritorio del donatario, mentre nella donazione obnuziale la liberalita' e' funzionalmente collegata alla costituzione di una nuova famiglia. In entrambi i casi, riconoscere la revocazione finirebbe per tradire l'aspettativa stabile del beneficiario.

La norma e' di stretta interpretazione: l'irrevocabilita' opera solo per le due categorie espressamente indicate. Tutte le altre donazioni restano soggette alle regole ordinarie. La giurisprudenza richiede, per applicare l'art. 805 c.c., la prova rigorosa della natura rimuneratoria o obnuziale: non basta una semplice gratitudine generica o un legame sentimentale con un futuro matrimonio.

La donazione rimuneratoria (art. 770 c.c.)

La donazione rimuneratoria, definita dall'art. 770 c.c., e' la liberalita' effettuata per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Si distingue dalla donazione ordinaria per la presenza di un movente specifico: il donante intende compensare un servizio reso, un'attività professionale particolarmente meritevole, un sacrificio di rilievo. Non e' un negozio sinallagmatico, perché non vi e' un obbligo di prestazione, ma la causa donandi e' arricchita da un elemento di rimunerazione.

Esempio classico: il datore di lavoro che dona un immobile all'autista che gli ha salvato la vita in un incidente; il malato grave che dona somme rilevanti al medico che lo ha curato gratuitamente per anni. In questi casi la donazione e' rimuneratoria e l'art. 805 c.c. ne sancisce l'irrevocabilita'. Non vi sarebbe coerenza sistematica nel consentire al donante di revocare la liberalita' per ingratitudine, dopo aver egli stesso riconosciuto un merito particolare del beneficiario.

La donazione obnuziale (art. 785 c.c.)

La donazione obnuziale e' disciplinata dall'art. 785 c.c. e ha caratteristiche peculiari: e' fatta in riguardo di un determinato matrimonio, in favore di uno o di entrambi i nubendi, oppure dei figli nascituri. Si perfeziona senza necessità di accettazione e si risolve se il matrimonio non viene celebrato. La sua causa e' strettamente collegata alla costituzione di una nuova famiglia: e' un sostegno patrimoniale destinato a una vita coniugale futura.

L'irrevocabilita' sancita dall'art. 805 c.c. si spiega con la funzione sociale della donazione obnuziale: i nubendi (o i figli che nasceranno) fanno affidamento su quella liberalita' per costruire il proprio progetto familiare. Ammettere la revocazione significherebbe esporre l'istituzione familiare a oscillazioni patrimoniali ingiustificate. Per questo l'irrevocabilita' opera anche di fronte a ingratitudine del beneficiario o a sopravvenienza di figli del donante, salvi i rimedi tipici dell'art. 785 c.c. (mancata celebrazione del matrimonio).

Caso pratico: la rimunerazione e l'impossibilita' di revocare

Tizio, anziano vedovo, viene assistito per dieci anni dalla collaboratrice domestica Mevia, che lo cura con dedizione anche oltre i propri compiti. Per riconoscenza, Tizio le dona un appartamento, dichiarando espressamente nell'atto la natura rimuneratoria della liberalita' e descrivendo i meriti di Mevia. Tre anni dopo, i rapporti si guastano: Mevia litiga aspramente con Tizio, lo ingiuria in pubblico. Tizio vorrebbe chiedere la revocazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c.

L'azione e' preclusa: l'art. 805 c.c. dichiara irrevocabili le donazioni rimuneratorie. La condotta di Mevia, per quanto riprovevole, non può superare la peculiarità causale della liberalita': Tizio l'ha voluta proprio per premiare i meriti di Mevia, e quel riconoscimento non e' rimovibile. Diverso sarebbe se Tizio dimostrasse che la natura rimuneratoria era solo formale o simulata, e che in realtà la donazione era ordinaria: in tal caso si applicherebbe il regime comune della revocazione.

Limiti dell'irrevocabilita' e altri rimedi

L'irrevocabilita' dell'art. 805 c.c. opera solo rispetto agli istituti della revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli. Restano impregiudicati gli altri rimedi: la nullita' della donazione per vizio formale o per illiceita' della causa; l'annullabilita' per incapacità o vizi del consenso; l'azione di riduzione dei legittimari, che possono recuperare le quote spettanti in caso di lesione della legittima. Anche le donazioni rimuneratorie e obnuziali sono soggette a riduzione, sebbene con regole talvolta peculiari (artt. 553 e ss. c.c.).

Sul piano pratico, e' importante qualificare correttamente la liberalita' fin dall'atto: indicare nel rogito la causa rimuneratoria, descrivere i meriti del donatario o, per la donazione obnuziale, il matrimonio in vista del quale e' fatta. Questa cura redazionale e' decisiva in caso di contenzioso: in mancanza di indicazioni precise, il giudice potrebbe qualificare la donazione come ordinaria, esponendola al regime ordinario della revocazione. Per i legittimari interessati a tutelarsi, restano comunque azionabili gli strumenti di riduzione, indipendentemente dall'irrevocabilita'.

Domande frequenti

Quali donazioni non possono essere revocate?

Le donazioni rimuneratorie (art. 770 c.c.) e le donazioni obnuziali (art. 785 c.c.) sono irrevocabili sia per ingratitudine sia per sopravvenienza di figli, ai sensi dell'art. 805 c.c.

Che cos'e' una donazione rimuneratoria?

È la liberalita' effettuata per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione di un servizio o sacrificio, ai sensi dell'art. 770 c.c.

E la donazione obnuziale?

È la liberalita' fatta in riguardo di un determinato matrimonio, in favore dei nubendi o dei figli che nasceranno (art. 785 c.c.). Si risolve se il matrimonio non viene celebrato.

L'irrevocabilita' impedisce ogni impugnazione?

No. Restano salvi nullita', annullabilita' e azione di riduzione dei legittimari. L'art. 805 c.c. esclude soltanto la revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli.

Come si dimostra la natura rimuneratoria della donazione?

Conviene esplicitarla nell'atto, indicando la causa e descrivendo i meriti del donatario. In mancanza, sarà onere di chi la invoca dimostrare la natura rimuneratoria della liberalita'.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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