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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 808 c.c. Effetti nei riguardi dei terzi

In vigore

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa. Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 808 c.c. tutela i terzi acquirenti di diritti sul bene donato anteriori alla trascrizione della domanda di revocazione.
  • La revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti prima della trascrizione.
  • La trascrizione della domanda (art. 2652, n. 1, c.c.) funge da spartiacque temporale per l'opponibilità ai terzi.
  • Il donatario che ha costituito diritti reali minori (ipoteca, usufrutto) prima della trascrizione deve indennizzare il donante della diminuzione di valore.
  • La norma bilancia tutela del donante e sicurezza del traffico giuridico, premiando la diligenza nell'attivazione della pubblicità immobiliare.

Il bilanciamento tra revocazione e tutela dei terzi

L'art. 808 c.c. completa la disciplina della revocazione affrontando il delicato problema dei diritti dei terzi acquisiti sul bene donato prima della pronuncia di revocazione. La soluzione legislativa è di compromesso: il donante ottiene la restituzione del bene dal donatario (art. 807 c.c.), ma non può travolgere gli acquisti che terzi abbiano fatto in buona fede, confidando nella titolarità apparente del donatario. È la stessa logica che ispira la disciplina della trascrizione delle domande giudiziali (art. 2652 c.c.).

Tizio dona a Caio un immobile nel 2020. Nel 2023 Caio vende l'immobile a Sempronio, che trascrive l'acquisto. Nel 2024 Tizio agisce per revocazione per ingratitudine e trascrive la domanda. La revocazione, anche se accolta, non potrà pregiudicare Sempronio: questi conserva la proprietà dell'immobile. Caio dovrà restituire a Tizio il valore del bene al tempo della domanda, ex art. 807 c.c.

La trascrizione della domanda come spartiacque

Il primo comma fissa il principio: la revocazione «non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa». La disposizione va letta in combinato con l'art. 2652, n. 1, c.c., che impone la trascrizione delle domande di revocazione delle donazioni e ne disciplina l'efficacia rispetto alle trascrizioni successive.

L'effetto pratico è duplice:

  • I terzi che hanno acquistato e trascritto prima della trascrizione della domanda sono salvi: il loro acquisto è opponibile al donante anche se la revocazione viene poi accolta.
  • I terzi che hanno acquistato (o trascritto) dopo la trascrizione della domanda sopportano l'effetto retroattivo della pronuncia: il loro titolo viene meno con il venir meno di quello del dante causa.

La regola incentiva il donante a procedere senza indugio alla trascrizione della domanda, strumento di pubblicità che protegge anche eventuali futuri acquisti.

Diritti reali minori costituiti dal donatario

Il secondo comma disciplina un'ipotesi più sottile: il donatario, prima della trascrizione della domanda, ha costituito sul bene diritti reali minori — ipoteca, servitù, usufrutto, uso, abitazione — che diminuiscono il valore del bene senza trasferirne la proprietà. In questo caso il bene torna al donante, ma gravato dai diritti dei terzi. La legge prevede allora un'obbligazione di indennizzo a carico del donatario: questi deve compensare al donante la differenza tra il valore del bene libero e il valore del bene gravato.

Mevia dona a Sempronio un fabbricato. Sempronio concede ipoteca per 150.000 euro a una banca, regolarmente iscritta nel 2022. Nel 2024 Mevia ottiene la revocazione per sopravvenienza di figli. L'immobile rientra nel patrimonio di Mevia, ma l'ipoteca bancaria resta opponibile. Sempronio dovrà indennizzare Mevia della diminuzione di valore — coincidente sostanzialmente con l'importo garantito, salvo conguagli per oneri accessori.

Estensione applicativa: locazioni, opzioni, preliminari

La giurisprudenza estende ragionevolmente la tutela del secondo comma anche ad altri vincoli di natura obbligatoria che incidono significativamente sul valore: locazioni di lunga durata trascritte (art. 2643, n. 8, c.c.), contratti preliminari trascritti (art. 2645-bis c.c.), opzioni di acquisto. Il criterio è quello della diminuzione di valore: se il vincolo riduce sensibilmente la commerciabilità o la rendita del bene, scatta l'obbligazione di indennizzo.

Per le locazioni non trascritte di durata ultra-novennale, la giurisprudenza tende ad applicare comunque la regola del rimborso, in quanto l'effetto economico sul donante è equivalente.

Profili pratici: il consiglio del professionista

Per il donante che teme un'evoluzione patologica della donazione (ingratitudine prevedibile, nascita di figli) e per chi tratta con il donatario, alcune cautele si impongono:

  • Il donante che valuta l'azione di revocazione deve trascrivere immediatamente la domanda per «cristallizzare» la propria posizione e impedire dispositivi tardivi.
  • L'acquirente da donatario è prudente verificare presso la Conservatoria l'assenza di trascrizioni di domande di revocazione e considerare l'inserimento di clausole di garanzia.
  • Gli istituti di credito, prima di concedere mutui ipotecari su immobili pervenuti per donazione recente, valutano il rischio di revocazione e talora richiedono polizze assicurative dedicate.

L'indennizzo del secondo comma: criteri di calcolo

Il dovere di indennizzo a carico del donatario per i diritti reali minori costituiti prima della trascrizione della domanda merita un approfondimento operativo. La diminuzione di valore va calcolata confrontando il valore del bene libero al momento della restituzione con il valore del bene gravato dal diritto reale minore. Non si tratta semplicemente di trasferire al donante la somma garantita da ipoteca: occorre valutare l'impatto effettivo del vincolo sul valore di mercato del bene.

Tizio dona a Caio un capannone industriale del valore di 800.000 euro. Caio iscrive ipoteca a favore di una banca per 250.000 euro. Al momento della restituzione (post revocazione), il capannone vale 750.000 euro libero, 540.000 euro gravato dall'ipoteca. La diminuzione di valore è di 210.000 euro: questo è l'importo dell'indennizzo, non i 250.000 euro nominalmente garantiti. La differenza tiene conto del fatto che l'ipoteca, pur garantendo 250.000 euro, deprime il valore del bene in misura potenzialmente diversa per effetto della disponibilità residua, del rapporto loan-to-value e del rischio di esecuzione.

Diritti reali minori e diritti personali di godimento

L'art. 808, co. 2, c.c. parla di «diritti reali» che diminuiscono il valore. Letteralmente sono inclusi: usufrutto (artt. 978 ss. c.c.), uso (art. 1021 c.c.), abitazione (art. 1022 c.c.), servitù prediali (artt. 1027 ss. c.c.), ipoteche (artt. 2808 ss. c.c.) e — secondo orientamento prevalente — anche le obbligazioni propter rem e gli oneri reali.

Per i diritti personali di godimento (locazioni, comodati, leasing) la dottrina è divisa, ma la giurisprudenza tende ad applicare la stessa regola dell'indennizzo quando il vincolo:

  • sia opponibile al donante (locazione di durata ultra-novennale trascritta, contratto preliminare trascritto);
  • abbia significativa incidenza sul valore o sulla redditività del bene;
  • sia stato costituito a condizioni anomale rispetto al mercato (canoni notevolmente inferiori, durate sproporzionate).

Mevia, donataria di una palazzina, ne loca un'unità per dodici anni a un canone simbolico inferiore del 60% al valore di mercato, trascrivendo il contratto. La donazione viene poi revocata. Il vincolo locativo, opponibile al donante, comprime sensibilmente la redditività dell'immobile: Mevia deve indennizzare il donante della differenza tra canone di mercato e canone effettivo, attualizzata per la durata residua del contratto.

Buona fede del terzo acquirente e onere della prova

La tutela del terzo acquirente prevista dall'art. 808 c.c. non richiede formalmente una valutazione di buona fede: la legge tutela chiunque abbia acquistato e trascritto prima della trascrizione della domanda di revocazione, anche se a conoscenza di vicende personali del donatario. Tuttavia, la giurisprudenza è attenta a sanzionare i casi di frode in pregiudizio del donante: se l'acquisto del terzo è simulato o costituisce un atto in danno del donante (con la consapevolezza del danno), può essere aggredito con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. autonomamente fondata.

Per il donatario, invece, la mala fede al momento della costituzione del diritto reale minore (consapevolezza della causa di revocazione) può giustificare un aggravamento dell'obbligazione di indennizzo, secondo i principi generali della responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss. c.c.).

Trascrizione e termini operativi

Sul piano operativo, la trascrizione della domanda di revocazione presso la Conservatoria competente segue le regole generali degli artt. 2658-2666 c.c.: la richiesta è presentata dal donante (o dal suo difensore) corredata da copia conforme dell'atto di citazione, con indicazione precisa degli immobili oggetto della domanda. La trascrizione è efficace dal giorno in cui è eseguita, anche se l'atto è stato notificato in data anteriore. L'inerzia del donante nel trascrivere la domanda — sebbene non comporti decadenza dell'azione — espone a rischi gravi: ogni atto dispositivo eseguito dal donatario tra notifica della domanda e trascrizione è opponibile al donante. Per questo gli avvocati attenti procedono alla trascrizione contestualmente alla notifica dell'atto introduttivo, talora ricorrendo alla notifica tramite ufficiale giudiziario in via d'urgenza.

Domande frequenti

La revocazione della donazione travolge gli acquisti dei terzi?

No, se i terzi hanno acquistato e trascritto prima della trascrizione della domanda di revocazione. L'art. 808 c.c. tutela la sicurezza del traffico giuridico, lasciando salvi gli acquisti anteriori.

Cosa succede se il donatario ha ipotecato il bene prima della revocazione?

L'ipoteca resta opponibile al donante che recupera il bene. Tuttavia il donatario deve indennizzare il donante della diminuzione di valore subita dal bene per effetto dell'ipoteca (art. 808, co. 2, c.c.).

La trascrizione della domanda di revocazione è obbligatoria?

Non è obbligatoria in senso tecnico, ma è essenziale: senza trascrizione, il donante non può opporre la revocazione a chi acquisti diritti sul bene durante il giudizio. È disciplinata dall'art. 2652, n. 1, c.c.

Una locazione di lunga durata costituita dal donatario è opponibile al donante?

Sì, se trascritta prima della trascrizione della domanda di revocazione. Tuttavia, se la locazione diminuisce sensibilmente il valore del bene, il donatario deve indennizzare il donante della differenza.

Chi acquista da un donatario corre rischi se la donazione viene revocata?

Solo se acquista o trascrive dopo la trascrizione della domanda di revocazione. È prudente, prima di acquistare, verificare presso la Conservatoria l'assenza di domande di revocazione trascritte sul bene.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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