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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 807 c.c. Effetti della revocazione

In vigore

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda. Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

In sintesi

  • L'art. 807 c.c. regola gli effetti restitutori della revocazione della donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli.
  • Il donatario deve restituire i beni in natura, se ancora esistenti, e i frutti a partire dal giorno della domanda giudiziale.
  • Se i beni sono stati alienati, il donatario deve restituirne il valore, calcolato al tempo della domanda, oltre ai frutti.
  • La norma costruisce un'obbligazione restitutoria ex lege, distinta dalla risoluzione contrattuale e dall'evizione, con effetti ex nunc dalla domanda.
  • Si coordina con l'art. 808 c.c. (effetti verso i terzi) e con gli artt. 800-806 c.c. sulle cause e procedure di revocazione.

La natura restitutoria della revocazione

L'art. 807 c.c. chiude il capitolo dedicato alla revocazione della donazione disciplinandone gli effetti tra donante e donatario. Una volta pronunciata la sentenza di revocazione, che, ricordiamo, ha natura costitutiva, sorge in capo al donatario un'obbligazione di restituzione che non opera retroattivamente al momento della donazione, ma decorre dalla domanda giudiziale. Si tratta di una scelta legislativa precisa: il donante che ha trascurato di reagire tempestivamente all'ingratitudine o che ha tardato a far valere la sopravvenienza di figli non può pretendere frutti per il periodo anteriore all'iniziativa giudiziaria.

Tizio dona a Caio un appartamento di pregio nel 2020. Nel 2024 Caio, in stato di alterazione, aggredisce gravemente Tizio. Quest'ultimo agisce per revocazione ex art. 801 c.c. depositando la citazione il 10 marzo 2025. La sentenza di accoglimento del 2026 imporrà a Caio di restituire l'immobile e i frutti (canoni di locazione, eventuali utilità tratte dal bene) maturati dal 10 marzo 2025 in poi, non quelli del quinquennio precedente.

Restituzione in natura: regola e limiti

Il primo comma stabilisce la regola della restituzione in natura: se i beni esistono ancora nel patrimonio del donatario al momento della domanda, la restituzione è specifica. Si tratta dell'attuazione del principio generale per cui, ove possibile, la reintegrazione del patrimonio del danneggiato avviene in forma specifica (art. 2058 c.c. richiamabile in via analogica). Il donatario non può liberarsi offrendo il tantundem in denaro se il bene è ancora nella sua disponibilità.

L'esistenza «in natura» va valutata con criterio sostanziale: un immobile parzialmente ristrutturato resta «esistente»; un terreno frazionato in più particelle catastali resta restituibile, salvo conguagli; viceversa, un bene mobile distrutto o trasformato in modo irreversibile rientra nella seconda ipotesi (alienazione lato sensu).

I frutti dovuti dal giorno della domanda comprendono sia i frutti naturali (raccolti, prodotti agricoli) sia quelli civili (canoni, interessi). La data della domanda, non quella della sentenza, è scelta per evitare che la lunghezza del processo avvantaggi indebitamente l'una o l'altra parte e per ancorare l'obbligazione a un momento certo e documentabile.

Alienazione del bene: restituzione per equivalente

Il secondo comma affronta l'ipotesi in cui il donatario abbia alienato il bene prima della domanda. Qui la restituzione in natura è impossibile e la legge prevede la restituzione del valore, parametrato al «tempo della domanda». Si tratta di una valutazione attualizzata al momento dell'esercizio giudiziale del diritto, non a quello dell'alienazione né della donazione originaria: il donante beneficia di eventuali apprezzamenti del valore di mercato, ma sopporta deprezzamenti intervenuti tra alienazione e domanda.

Sempronio dona a Mevia un'azienda agricola nel 2018. Nel 2022, in occasione della nascita di un figlio precedentemente ignorato, Sempronio agisce per revocazione ex art. 803 c.c. Mevia aveva venduto l'azienda nel 2020 per 400.000 euro; al momento della domanda (2022) il valore di mercato è di 520.000 euro per effetto della crescita del comparto. Mevia dovrà restituire 520.000 euro, oltre ai frutti percepiti (interessi sul prezzo, eventuali rendite reinvestite) dal giorno della domanda.

L'alienazione include anche atti dispositivi non traslativi del dominio pieno: il conferimento in società, la datio in solutum, la permuta. Per i diritti reali parziari costituiti sul bene (usufrutto, ipoteca) la disciplina specifica è rimessa all'art. 808 c.c.

Coordinamento con la trascrizione e gli effetti verso terzi

L'art. 807 c.c. opera nei rapporti interni tra donante e donatario. Gli effetti verso i terzi acquirenti sono governati dall'art. 808 c.c., che protegge i diritti anteriori alla trascrizione della domanda di revocazione. Da qui l'importanza pratica della trascrizione della domanda (art. 2652, n. 1, c.c.): essa rende opponibile la futura sentenza ai terzi che acquistino in pendenza di giudizio, e funge da spartiacque temporale per la tutela del donante.

Sul piano fiscale, la restituzione in natura comporta la retrocessione del bene: l'atto restitutorio è soggetto a imposta di registro in misura fissa quando consegue a pronuncia giudiziale di revocazione, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, non trattandosi di nuovo trasferimento ma di esecuzione di un effetto legale. La restituzione per equivalente è invece una semplice obbligazione pecuniaria, soggetta al regime ordinario.

Profili processuali e prescrizione

La domanda di revocazione si propone con citazione ordinaria nel termine di un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che la giustifica (art. 802 c.c.). L'azione restitutoria ex art. 807 c.c. costituisce naturale corollario della domanda principale e non richiede un autonomo termine di prescrizione: una volta accolta la revocazione, la restituzione è dovuta ipso iure. La sentenza ha valore di titolo esecutivo per la consegna del bene o per il pagamento dell'equivalente.

Eventuali contestazioni sul quantum dell'equivalente o sull'ammontare dei frutti possono essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, specie per beni di non immediata liquidità (aziende, partecipazioni societarie, opere d'arte).

Miglioramenti, addizioni e deterioramenti

Un tema spesso trascurato riguarda la sorte dei miglioramenti e delle addizioni apportate al bene dal donatario nel periodo intercorrente tra donazione e revocazione. Pur non disciplinato espressamente dall'art. 807 c.c., il problema si risolve applicando in via analogica i principi degli artt. 1150-1152 c.c. (miglioramenti del possessore) e dell'art. 985 c.c. (addizioni dell'usufruttuario), distinguendo a seconda della buona o mala fede del donatario al tempo dell'investimento. Il donatario in buona fede ha diritto al rimborso delle spese necessarie per la conservazione del bene e a un'indennità pari al minore tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore per i miglioramenti utili. Per le addizioni separabili senza pregiudizio del bene, può asportarle a propria cura; per quelle inseparabili, ha diritto all'indennità.

Specularmente, il donatario risponde dei deterioramenti imputabili a propria colpa o dolo, ma non di quelli derivanti dal normale uso o dal caso fortuito. Caio, donatario di un'autovettura d'epoca poi revocata, non risponde dell'usura naturale del veicolo, ma deve rispondere dei danni causati da una sua condotta di guida imprudente documentata.

Casi particolari: donazione di denaro e di crediti

Per la donazione di denaro la restituzione opera per equivalente nominale, salva la rivalutazione secondo i criteri dei debiti di valore quando il donante dimostri uno specifico pregiudizio. La giurisprudenza tende a qualificare l'obbligazione restitutoria come debito di valore proprio per evitare che il deprezzamento monetario penalizzi la parte vittoriosa. Mevia aveva ricevuto in donazione 100.000 euro nel 2010; la revocazione interviene nel 2024. La restituzione comprenderà il capitale rivalutato secondo gli indici ISTAT e gli interessi dal giorno della domanda.

Per la donazione di crediti (donazione cessione, art. 1260 c.c. richiamato), la restituzione segue il regime della retrocessione del credito: il donatario deve ricostituire la titolarità del credito in capo al donante, attivando le formalità di notifica al debitore ceduto se ancora utili. Se il credito è stato riscosso, la restituzione è del relativo valore monetario.

Profili comparatistici e ratio della scelta normativa

La soluzione codicistica italiana, restituzione con effetti dalla domanda, non dalla donazione, si distingue rispetto ad altri ordinamenti continentali. Il diritto francese, ad esempio, riconosce alla revocazione effetti più ampiamente retroattivi, mentre il diritto tedesco bilancia diversamente la tutela dell'affidamento del donatario. La scelta italiana risponde a una logica di equilibrio: la revocazione, rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, non deve trasformarsi in uno strumento punitivo che riapra a posteriori tutte le utilizzazioni del bene compiute dal donatario in buona fede negli anni precedenti la domanda. Da qui il limite degli effetti restitutori al momento della formale iniziativa giudiziale.

Sul piano sistematico, la disposizione si inserisce in un microsistema (artt. 800-809 c.c.) ispirato al favor donatarii temperato dall'esigenza di tutelare la dignità del donante e l'integrità della legittima. Il legislatore tipizza in modo restrittivo le cause di revocazione (ingratitudine grave, sopravvenienza di figli), impone termini decadenziali brevi (un anno dalla conoscenza), e ancora gli effetti restitutori alla domanda giudiziale: un equilibrio sofisticato che la prassi forense gestisce con attenzione, anche perché le controversie in materia coinvolgono spesso interessi familiari complessi e rapporti pluriennali consolidati.

Domande frequenti

Da quando decorrono i frutti dovuti dal donatario in caso di revocazione?

Dal giorno della domanda giudiziale di revocazione, non dalla data della donazione né dalla sentenza. È la regola posta dall'art. 807 c.c. per ancorare l'obbligazione a un momento certo.

Cosa deve restituire il donatario se ha già venduto il bene donato?

Deve restituire il valore del bene calcolato al tempo della domanda di revocazione (non al momento dell'alienazione), oltre ai frutti relativi maturati dal giorno della domanda stessa.

La restituzione in natura è obbligatoria se il bene esiste ancora?

Sì. L'art. 807 c.c. impone la restituzione specifica se il bene è ancora nel patrimonio del donatario; quest'ultimo non può liberarsi offrendo l'equivalente in denaro.

La revocazione della donazione ha effetto retroattivo?

No. Gli effetti restitutori dell'art. 807 c.c. decorrono dalla domanda giudiziale, non dalla data della donazione originaria. È quindi una retroattività limitata al momento dell'iniziativa giudiziale.

Cosa accade se il donatario ha conferito il bene in società?

Il conferimento equivale ad alienazione ai fini dell'art. 807 c.c.: il donatario deve restituire il valore del bene al tempo della domanda, oltre ai frutti, senza che il donante possa agire direttamente sulla quota societaria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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