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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 804 c.c. Termine per l’azione

In vigore

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio (1) o discendente […] (2) ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (3). Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

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In sintesi

  • L'art. 804 c.c. fissa in cinque anni il termine per esercitare la revocazione per sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c.
  • Il termine decorre dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o del discendente.
  • In caso di figlio prima ignorato, il termine decorre dal giorno della notizia della sua esistenza.
  • Per il figlio nato fuori del matrimonio, il termine inizia con l'avvenuto riconoscimento.
  • Si tratta di un termine di decadenza, piu' ampio di quello annuale previsto per la revocazione per ingratitudine.
  • Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente che ha legittimato la revocazione.

La struttura del termine e la sua natura

L'art. 804 c.c. completa la disciplina della revocazione per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) fissando il termine entro cui l'azione puo' essere esercitata. La scelta del legislatore e' quella di un termine piu' lungo rispetto alla revocazione per ingratitudine: cinque anni, anziche' uno. La ratio e' chiara: in caso di sopravvenienza di figli, le valutazioni del donante sono complesse, possono richiedere riassetti familiari, accertamenti di paternita', adempimenti formali; non e' opportuno costringere il donante a una scelta affrettata.

Anche il termine quinquennale, come quello annuale dell'art. 802 c.c., e' di decadenza: non e' soggetto a sospensione o interruzione e si interrompe solo con la proposizione della domanda giudiziale. La sua brevita' relativa (cinque anni in materia successoria e di rapporti familiari non sono molti) impone comunque al donante di organizzare con tempestivita' la propria azione, raccogliendo prove e pianificando la strategia processuale.

I dies a quo: tre possibili momenti di decorrenza

L'art. 804 c.c. individua tre momenti diversi di decorrenza, a seconda della causa che ha attivato la revocazione. Il primo e' il giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio (o del discendente): se il donante ha piu' figli sopravvenuti, il termine si calcola dall'ultimo, in modo da consentire una valutazione complessiva della situazione familiare modificata. Il secondo e' il giorno della notizia dell'esistenza del figlio o discendente prima ignorato: qui rileva la conoscenza, in coerenza con la ratio dell'art. 803 c.c.

Il terzo e' il giorno dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. Il riconoscimento puo' essere volontario o giudiziale; in entrambi i casi, l'effetto giuridico decorre dal momento in cui esso e' stato formalmente compiuto. La precisazione e' importante: prima del riconoscimento, il rapporto di filiazione non e' giuridicamente accertato e dunque la sopravvenienza non e' ancora rilevante ai fini dell'art. 803 c.c.

Il limite della morte del figlio o del discendente

L'art. 804 c.c. introduce una limitazione significativa: il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente. La ratio e' coerente con il fondamento dell'istituto: la revocazione e' concessa per tutelare la nuova realta' familiare e il nuovo nato; venuta meno questa realta', viene meno la ragione stessa dell'azione. Il donante non puo' utilizzare la revocazione come strumento patrimoniale slegato dalla finalita' di tutela familiare.

La regola opera sia quando il figlio muore prima della proposizione della domanda (l'azione non puo' piu' essere iniziata), sia quando muore in corso di giudizio (il giudizio si estingue per sopravvenuto difetto di interesse o di legittimazione). E' una regola severa, che impone al donante di valutare con attenzione la tempistica e di agire senza ritardo se vuole utilmente esercitare il diritto.

Caso pratico: la nascita tardiva e il calcolo del termine

Sempronio, single, dona al cugino Caio un immobile per 300.000 euro. Tre anni dopo, sposatosi, ha il primo figlio (anno 2023), poi un secondo (anno 2025). Sempronio decide di chiedere la revocazione per sopravvenienza di figli ai sensi dell'art. 803 c.c.: il termine quinquennale dell'art. 804 c.c. decorre dalla nascita dell'ultimo figlio (2025) e scade nel 2030. Sempronio dispone quindi di un orizzonte temporale ragionevole per organizzare l'azione.

Diverso il caso di Tizio, che apprende nel 2024 di avere un figlio nato vent'anni prima, frutto di una relazione mai conosciuta. Tizio acquisisce notizia dell'esistenza del figlio nel marzo 2024; da quella data decorrono i cinque anni. Se Tizio attendesse oltre il marzo 2029, il diritto si estinguerebbe. Se invece il figlio decedesse nel 2026, Tizio non potrebbe piu' proporre l'azione: la ratio di tutela della filiazione viene meno con la morte del figlio.

Profili operativi e strategici

Pur essendo il termine quinquennale piu' generoso di quello annuale per l'ingratitudine, e' opportuno agire tempestivamente. Le ragioni sono molteplici: il valore del bene donato puo' variare nel tempo (rivalutazioni, deprezzamenti, alienazioni a terzi); il donatario puo' compiere atti dispositivi che riducono la garanzia patrimoniale; possono insorgere ulteriori complicazioni successorie. La trascrizione della domanda di revocazione nei registri immobiliari, per i beni immobili, e' essenziale per rendere l'azione opponibile ai terzi che acquistino successivamente.

E' utile, in caso di scoperta di un figlio, raccogliere subito documentazione probatoria della data di acquisizione della notizia: comunicazioni scritte, esito di test genetici, sentenze di accertamento della paternita'. Sara' su questa data che si misurera' la tempestivita' dell'azione. Eventuali transazioni o accordi tra le parti possono evitare il contenzioso, ma vanno gestite con la consapevolezza che la rinunzia preventiva all'azione e' invalida (art. 806 c.c.) e che ogni accordo deve essere successivo al verificarsi della causa di revocazione.

Domande frequenti

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