Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 803 c.c. Revocazione per sopravvenienza di figli
In vigore
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 802 - Articolo 802 Codice Civile: Termini e legittimazione ad agire→Cod. civ. art. 804 - Art. 804 Codice Civile: Termine per l’azione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 801 Codice Civile: Revocazione per ingratitudine→Articolo 805 Codice Civile: Donazioni irrevocabili→Articolo 800 Codice Civile: Cause di revocazione→Articolo 806 Codice Civile: Inammissibilità della rinunzia preventiva→Art. 799 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nu→Articolo 807 Codice Civile: Effetti della revocazione→Articolo 798 Codice Civile: Responsabilità per vizi della cosa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La ratio della revocazione per sopravvenienza di figli
L'art. 803 c.c. tutela il favor familiae: l'ordinamento riconosce che la donazione, atto di liberalita', presuppone una determinata situazione familiare. Se il donante, al momento dell'atto, non aveva figli o ignorava di averne, la sua decisione di disporre gratuitamente di un bene si fonda implicitamente sulla mancanza di discendenti. La sopravvenienza di un figlio (per nascita, adozione o conoscenza successiva) altera radicalmente il contesto: il donante potrebbe non aver compiuto la liberalita' se avesse saputo. Il legislatore consente, quindi, di revocare la donazione, recuperando il bene a beneficio della nuova realtà familiare.
A differenza della revocazione per ingratitudine (art. 801 c.c.), che presuppone una condotta riprovevole del donatario, qui non vi e' alcun rimprovero al beneficiario: la revocazione opera per un mutamento oggettivo della situazione familiare del donante. La norma valorizza l'interesse del nuovo nato (o del discendente scoperto) a beneficiare di quel patrimonio che, se fosse stato noto al momento della donazione, avrebbe verosimilmente influenzato la decisione di donare.
I presupposti dell'azione
L'azione richiede tre elementi: una donazione valida; l'assenza o ignoranza di figli o discendenti al tempo dell'atto; la sopravvenienza di un figlio o discendente (per nascita, adozione, riconoscimento o scoperta). La sopravvenienza può riguardare un figlio nato dopo la donazione, un figlio già concepito ma ignorato, un figlio nato fuori del matrimonio successivamente riconosciuto, o ancora un discendente di cui il donante apprende l'esistenza per la prima volta.
La norma e' chiara nel ricomprendere anche il figlio già concepito al tempo della donazione, purche' il donante lo ignorasse: la conoscenza, e non il fatto biologico in se, e' il discrimine. Se invece il donante, al momento dell'atto, sapeva (o aveva motivo di sapere) dell'esistenza del figlio, l'azione e' preclusa: si presume che la decisione di donare sia stata presa in piena consapevolezza della situazione familiare.
Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio
L'art. 803 c.c. include espressamente l'ipotesi del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. La regola si applica salvo che si provi che, al tempo della donazione, il donante avesse già notizia dell'esistenza del figlio: in tal caso non vi e' sopravvenienza in senso giuridico, perché la situazione era nota. Spetta al donatario, che vuole resistere alla domanda, provare la conoscenza pregressa del donante; in mancanza, opera la regola generale dell'art. 803 c.c.
Anche il caso dell'adozione e' rilevante: la giurisprudenza e parte della dottrina applicano la regola dell'art. 803 c.c. all'adozione legittimante (oggi adozione piena), in quanto crea un rapporto di filiazione equiparato a quello biologico. Il presupposto resta lo stesso: l'evento deve essere successivo o, comunque, ignorato al tempo della donazione.
Caso pratico: la scoperta del figlio e la revocazione
Tizio, celibe e convinto di non avere figli, dona alla sorella Mevia un appartamento del valore di 200.000 euro. Sette anni dopo, Tizio apprende che una sua relazione giovanile aveva prodotto un figlio, Caio, oggi maggiorenne, di cui ignorava completamente l'esistenza. Caio chiede il riconoscimento e, dopo l'accertamento giudiziale della paternita', Tizio si trova padre di un figlio che ignorava. Sussistono i presupposti dell'art. 803 c.c.: donazione anteriore, ignoranza incolpevole del figlio, sopravvenienza giuridica del riconoscimento.
Tizio può agire per la revocazione entro il termine quinquennale dell'art. 804 c.c., chiedendo la restituzione dell'appartamento da parte di Mevia. Se la sorella ha già alienato l'immobile, sarà tenuta a restituire il controvalore. La revocazione consente così a Tizio di recuperare il patrimonio originariamente disponibile, garantendo che Caio possa beneficiare, in successione o per altre ragioni, di quote più ampie del patrimonio paterno.
Natura facoltativa dell'azione e rinunzia
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli e' una facolta' del donante: non opera automaticamente. Il donante può decidere di non agire, mantenendo l'efficacia della donazione. La rinunzia, tuttavia, non può essere preventiva: l'art. 806 c.c. dichiara invalida ogni rinunzia anticipata alla revocazione, sia per ingratitudine sia per sopravvenienza di figli. La rinunzia e' valida solo dopo che si sia verificata la causa di revocazione, perché allora il donante può valutare con consapevolezza se mantenere la liberalita'.
Sul piano pratico, l'azione richiede attenta valutazione: i rapporti familiari, le esigenze del nuovo figlio o discendente, gli interessi del donatario e degli eventuali terzi acquirenti rendono la decisione complessa. Spesso la revocazione e' lo strumento per riequilibrare un patrimonio destinato a una nuova generazione, ma può anche essere oggetto di accordi transattivi tra le parti, che evitino il contenzioso e consentano una composizione amichevole.
Domande frequenti
Quando si può chiedere la revocazione per sopravvenienza di figli?
Quando il donante, al tempo della donazione, non aveva figli o discendenti o ignorava di averne, e successivamente nasce, viene adottato o riconosciuto un figlio o discendente.
L'azione e' ammessa se il figlio era già concepito al tempo della donazione?
Si', purche' il donante ignorasse l'esistenza del concepito. La conoscenza e', non il fatto biologico, e' il discrimine giuridico.
Il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio attiva la revocazione?
Si', salvo che il donatario provi che il donante, al tempo della donazione, aveva già notizia dell'esistenza del figlio.
Si tratta di un effetto automatico?
No, e' una facolta' del donante. Egli può scegliere di non agire e mantenere la donazione. La rinunzia preventiva all'azione e' tuttavia invalida ai sensi dell'art. 806 c.c.
Anche l'adozione attiva la revocazione?
L'orientamento prevalente ammette l'applicazione dell'art. 803 c.c. all'adozione piena, perché crea un rapporto di filiazione equiparato a quello biologico.