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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 798 c.c. Responsabilità per vizi della cosa

In vigore

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

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In sintesi

  • Il donante non risponde dei vizi della cosa donata: regime nettamente derogatorio rispetto alla garanzia per vizi nella vendita (art. 1490 c.c.).
  • Unica eccezione: il donante risponde se ha agito con dolo, cioè se ha taciuto vizi della cosa di cui era a conoscenza.
  • La ratio è la natura gratuita della donazione: il donatario non versa corrispettivo, dunque sopporta i rischi qualitativi del bene ricevuto.
  • La regola si allinea alla disciplina degli atti gratuiti in generale, dove la garanzia per vizi è strutturalmente attenuata o esclusa.
  • Diversamente dall'evizione (art. 797 c.c.), per i vizi non è prevista garanzia neppure nelle donazioni modali o remuneratorie: l'unica eccezione resta il dolo del donante.

Il principio: esclusione della garanzia per vizi

L'art. 798 c.c. afferma con chiarezza che il donante non è obbligato a garantire il donatario per i vizi della cosa donata. Il principio rappresenta una deroga sistematica al regime ordinario della garanzia per vizi disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti c.c. in tema di compravendita. Nel contratto oneroso, il venditore risponde dei vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; nella donazione, atto a titolo gratuito, questa garanzia non opera.

La ratio della norma è strettamente connessa alla natura liberale dell'atto. Il donatario riceve il bene senza versare corrispettivo: la donazione è un beneficio integrale e non un sinallagma. Imporre al donante una garanzia per vizi significherebbe aggravare la sua posizione patrimoniale dopo che ha già accettato di privarsi del bene senza ritorno economico. La regola si inserisce coerentemente nel quadro generale degli atti a titolo gratuito, ove la garanzia è strutturalmente attenuata.

Vizi rilevanti e regime ordinario non applicabile

Per vizi della cosa si intendono i difetti materiali che rendono il bene inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore. Possono essere vizi occulti (non riconoscibili al momento della consegna) o palesi. Nella compravendita, l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto (azione redibitoria) o la riduzione del prezzo (azione estimatoria) ex art. 1492 c.c., nei termini di prescrizione e decadenza dell'art. 1495 c.c.

Nella donazione, il donatario che scopra vizi nel bene ricevuto non dispone di queste azioni. Non può chiedere la risoluzione della donazione per vizi, né una rideterminazione del valore. Il bene gli appartiene così come consegnato, con tutti i suoi difetti. È un rischio strutturale che il donatario accetta implicitamente accettando la liberalità.

L'eccezione: il dolo del donante

L'art. 798 c.c. prevede un'unica eccezione tassativa: il donante risponde se ha agito con dolo. Il dolo, in questo contesto, consiste nella conoscenza dei vizi del bene da parte del donante e nel suo silenzio doloso al momento della donazione. Il donante che, sapendo che il bene è gravemente difettoso o pericoloso, lo dona tacendo i difetti, agisce con malafede e perde l'esonero dalla garanzia.

L'onere della prova del dolo grava sul donatario, che deve dimostrare due elementi: la conoscenza del vizio in capo al donante al momento della donazione; il silenzio doloso, cioè l'omessa informazione consapevole, finalizzata o comunque idonea a trarre in inganno il donatario. La prova del dolo può essere presuntiva: la natura macroscopica del vizio, la qualità professionale del donante, le circostanze dell'atto possono fondare la presunzione di conoscenza e di intenzionalità.

Profili pratici e confronto con l'evizione

Quando l'eccezione del dolo opera, il donatario ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dal vizio, secondo i principi generali della responsabilità (artt. 1218, 2043 c.c.). Non è prevista la risoluzione della donazione, ma il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito. La giurisprudenza ha riconosciuto, ad esempio, la responsabilità del donante che ha donato un veicolo con difetti strutturali noti, taciuti al donatario.

Va segnalata la differenza con l'evizione (art. 797 c.c.): per l'evizione, la garanzia opera in tre ipotesi (promessa espressa, dolo/fatto personale, donazione modale o remuneratoria); per i vizi, l'unica eccezione è il dolo. Anche nelle donazioni modali o remuneratorie il donante non risponde dei vizi della cosa, salva sempre l'ipotesi del dolo. La differenza si spiega con la diversa natura delle due patologie: l'evizione tocca la titolarità del diritto, i vizi solo la qualità materiale del bene, ritenuta meno tutelabile nel contesto liberale.

Sul piano notarile, l'atto di donazione raramente disciplina la garanzia per vizi, perché la regola legale è già di esclusione. È buona prassi, peraltro, che il donante dichiari in atto eventuali vizi o difetti del bene noti, sia per chiarezza informativa, sia per evitare future contestazioni sul dolo. Riferimenti normativi: artt. 769-809, 798 c.c., artt. 1490-1497 c.c., artt. 1218, 1337, 2043 c.c.

Domande frequenti

Se il bene donato presenta vizi, posso chiedere al donante di rimborsarmi?

In linea generale no. L'art. 798 c.c. esclude la garanzia per vizi a carico del donante. Unica eccezione: se il donante conosceva i vizi e li ha taciuti dolosamente, risponde dei danni derivanti dal vizio. La prova del dolo è a carico del donatario.

Perché la donazione non offre la stessa garanzia della vendita per i vizi?

Perché la donazione è atto gratuito: il donatario riceve un beneficio senza versare corrispettivo. Le garanzie per vizi della compravendita (art. 1490 c.c. e azioni redibitoria/estimatoria) sono strutturalmente legate al sinallagma oneroso, assente nella liberalità.

Cosa devo provare per ottenere il risarcimento per dolo del donante?

Devi provare due elementi: che il donante conosceva il vizio al momento della donazione; che ha taciuto dolosamente il difetto al donatario. La prova può anche essere presuntiva, basata su circostanze come la natura macroscopica del vizio o le qualità professionali del donante.

La garanzia per vizi opera nelle donazioni modali o remuneratorie?

No. A differenza dell'evizione (art. 797 c.c.), per i vizi l'art. 798 c.c. non prevede eccezioni legate alla natura modale o remuneratoria della donazione. L'unica eccezione resta sempre il dolo del donante, applicabile a ogni tipo di donazione.

Se scopro il vizio dopo anni, posso ancora agire contro il donante?

L'azione per dolo segue i termini ordinari di prescrizione (dieci anni dall'illecito ex art. 2946 c.c.) e si configura come responsabilità per danno. Non si applicano i brevi termini di decadenza previsti per la garanzia per vizi nella vendita (art. 1495 c.c.).

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Redazione Legge in Chiaro
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