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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 795 c.c. Divieto di sostituzione

In vigore

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà. La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.

In sintesi

  • Nella donazione non sono ammesse le sostituzioni previste per i testamenti (artt. 688 ss. c.c.): le clausole di sostituzione apposte a donazione sono nulle.
  • La sostituzione è il meccanismo testamentario per designare un erede o legatario in luogo di un altro, in via successiva (sostituzione ordinaria) o fiduciaria.
  • La norma tutela l'autonomia patrimoniale del donatario, che acquista la piena proprietà dei beni donati senza vincoli successori imposti dal donante.
  • La donazione è atto inter vivos definitivo: il donatario è libero di disporre dei beni come proprietario pieno, senza obblighi di trasferimento futuro a terzi designati dal donante.
  • Validi rimangono altri istituti compatibili: usufrutto riservato (art. 796 c.c.), condizioni, oneri, donazione con riserva di disporre (art. 790 c.c.).

Il divieto di sostituzione nella donazione

L'art. 795 c.c. enuncia un principio strutturale del nostro ordinamento successorio e liberale: nella donazione non sono ammesse sostituzioni. La norma rinvia agli artt. 688 e seguenti del Codice civile, che disciplinano la sostituzione ordinaria e la sostituzione fedecommissaria nei testamenti. Quelle figure, proprie della successione mortis causa, non possono trovare ingresso in un atto di liberalità tra vivi: ogni clausola che tentasse di introdurle è radicalmente nulla.

La sostituzione testamentaria consente al testatore di designare un erede o legatario in luogo di un altro: nella forma ordinaria (art. 688 c.c.) opera in via successiva, qualora il primo designato non possa o non voglia accettare; nella forma fedecommissaria (art. 692 c.c.), ammessa oggi solo in casi limitati, vincola il primo istituito a conservare i beni per restituirli a un secondo beneficiario. Entrambe le figure sono incompatibili con la natura della donazione.

Le ragioni del divieto

Il divieto poggia su una pluralità di ragioni. La prima è di natura strutturale: la donazione è atto definitivo inter vivos che trasferisce immediatamente la proprietà dei beni al donatario, il quale ne diventa titolare pieno. Ammettere una sostituzione significherebbe trasformare la donazione in un meccanismo di trasmissione successiva, ibrido tra liberalità e disposizione successoria, snaturandone la causa.

La seconda ragione è di tutela del donatario: il donatario non può essere ridotto a semplice transito patrimoniale, costretto a conservare e ritrasmettere beni a soggetti scelti dal donante. La pienezza del diritto trasferito implica libertà di godimento e di disposizione, incompatibili con vincoli di sostituzione.

La terza ragione è di certezza dei traffici giuridici: i beni donati devono poter circolare liberamente, senza che terzi acquirenti debbano temere pretese di sostituti designati anni prima dal donante originario. La nullità della sostituzione protegge il sistema della pubblicità immobiliare e la sicurezza degli acquisti.

Conseguenze della violazione

La clausola di sostituzione inserita in donazione è nulla ex artt. 795 e 1418 c.c. Si tratta di nullità parziale: la donazione resta valida con riferimento alla disposizione principale a favore del primo donatario, mentre cade la sola clausola di sostituzione. Il donatario acquista la piena proprietà senza vincoli; il sostituto designato non può vantare alcuna pretesa.

Diverso è il regime se la sostituzione costituisce l'unico motivo determinante della donazione: in tal caso, applicando i principi generali, potrebbe travolgersi l'intero atto per difetto di causa concreta. Si tratta tuttavia di ipotesi eccezionale, da accertare con rigore probatorio.

Istituti consentiti e limiti dell'autonomia donativa

Il divieto dell'art. 795 c.c. non esclude altri strumenti di modulazione della liberalità. Sono pacificamente ammessi: la riserva di usufrutto a favore del donante o di altro soggetto (art. 796 c.c.); le condizioni sospensive o risolutive (artt. 1353 ss. c.c.); l'onere donativo (art. 793 c.c.); la riserva di disporre (art. 790 c.c.); il diritto di reversibilità (art. 791 c.c.) per cui i beni tornano al donante in caso di premorienza del donatario.

Quest'ultima figura, in particolare, opera in modo simile a una sostituzione ma è ammessa perché ha natura risolutiva e non istitutiva: il donante non designa un sostituto, ma riserva a sé stesso il rientro dei beni in caso di premorienza. La differenza tecnica è sottile ma decisiva sul piano dell'ammissibilità. Riferimenti normativi: artt. 688-695, 769-809, 790-799 c.c.; Legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.

Domande frequenti

Posso designare nella donazione un sostituto in caso di rinuncia del donatario?

No. L'art. 795 c.c. vieta espressamente le sostituzioni nelle donazioni, richiamando la disciplina testamentaria degli artt. 688 ss. c.c. Le clausole di sostituzione apposte a donazione sono nulle e prive di effetto.

Perché la legge vieta la sostituzione nella donazione ma la consente nei testamenti?

Perché la donazione è atto inter vivos che trasferisce immediatamente e definitivamente la proprietà al donatario, mentre il testamento opera mortis causa. Ammettere sostituzioni snaturerebbe la struttura della donazione e comprimerebbe ingiustamente il diritto del donatario.

Esiste un modo per ottenere un effetto simile alla sostituzione in donazione?

Strumenti analoghi sono il diritto di reversibilità (art. 791 c.c.), che fa rientrare i beni al donante in caso di premorienza del donatario, e le condizioni risolutive. Queste figure non sono sostituzioni in senso tecnico e sono pienamente valide.

Se inserisco una clausola di sostituzione in una donazione, perdo tutto?

No. La nullità è parziale: cade solo la clausola di sostituzione, mentre la donazione principale resta valida ed efficace nei confronti del primo donatario, che acquista la piena proprietà dei beni senza vincoli.

Posso vincolare il donatario a non rivendere il bene donato?

Sono ammessi divieti convenzionali di alienazione (art. 1379 c.c.) entro limiti temporali ragionevoli e se rispondono a un apprezzabile interesse delle parti. Non si tratta di sostituzione ma di limite convenzionale alla disposizione, distinto e ammesso.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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