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Art. 790 c.c. Riserva di disporre di cose determinate
In vigore
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 790 c.c., Riserva di disporre di cose determinate
L'art. 790 c.c. disciplina uno strumento di particolare flessibilità nella tecnica donativa: la riserva di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati. Si tratta di una facoltà che il donante si attribuisce nell'atto stesso di donazione, in deroga al principio generale per cui la donazione trasferisce immediatamente e definitivamente al donatario la titolarità del bene. Mediante questa clausola, il donante conserva la possibilità di sottrarre, in tutto o in parte, beni alla donazione, esercitando la facoltà sia per atto inter vivos (vendita, donazione a terzi, costituzione di diritti reali) sia per testamento. La ratio dell'istituto è duplice: da un lato consentire al donante di mantenere un margine di intervento sul patrimonio donato in caso di mutamento delle circostanze (sopravvenienza di figli, necessità economiche, mutamenti dei rapporti con il donatario); dall'altro non frustrare in toto la causa donativa, che resta efficace su tutto ciò che non viene sottratto con l'esercizio della riserva.
Oggetto della riserva: «qualche oggetto» o «determinata somma»
La norma circoscrive l'oggetto della riserva: qualche oggetto compreso nella donazione (uno o più beni specifici dell'universalità donata) oppure una determinata somma da prelevarsi sui beni donati. Non è ammessa, secondo la dottrina prevalente, la riserva generale di disporre dell'intera donazione: una tale riserva equivarrebbe a una donazione condizionata alla volontà del donante (donatio mortis causa), incompatibile con la struttura della donazione inter vivos. Sono invece ammessi: la riserva su uno specifico immobile compreso in una donazione di compendio, la riserva su una quota di una somma donata, la riserva su determinate categorie di beni (mobilia, partecipazioni). La «determinata somma» può essere espressa in valore numerico fisso (esempio: 50.000 euro sulla donazione di un patrimonio di 500.000 euro) oppure in percentuale (esempio: il 10% del valore della donazione).
Forma della riserva e momento dell'inserimento
La riserva deve essere contenuta nell'atto di donazione: trattandosi di clausola accessoria di una donazione, segue il regime formale di questa, e precisamente la forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c. La giurisprudenza non ammette la riserva sopravvenuta, inserita con atto separato successivo: la clausola deve essere co-presente all'atto di liberalità, di cui costituisce parte integrante. Quanto al contenuto, è opportuno che il donante specifichi con precisione l'oggetto della riserva, le modalità di esercizio e l'eventuale termine. In assenza di termine, la riserva opera per tutta la vita del donante, estinguendosi alla morte di questi senza esercizio.
Esercizio della riserva: atto inter vivos e testamento
La riserva si esercita mediante disposizione dei beni: il donante può venderli, donarli ad altri, costituirvi diritti reali (usufrutto, servitù) o sottoporli a vincoli. L'esercizio può avvenire sia con atto inter vivos sia con disposizione testamentaria. Nell'atto inter vivos, il donante deve compiere un negozio dispositivo formalmente perfetto sul bene riservato: ne rileva il titolo astratto di disposizione, non occorrendo una formale «revoca» della donazione su quel bene. Per il testamento, il donante può disporre del bene riservato attraverso istituzione di erede o legato (artt. 587 ss. c.c.). È importante notare che, ai fini dell'individuazione della facoltà esercitabile, il donante non ha bisogno di indicare formalmente il riferimento all'art. 790 c.c. o alla riserva: basta che il bene oggetto di disposizione coincida con quello soggetto a riserva.
L'effetto della mancata disposizione: la consolidazione dell'acquisto
Se il donante muore senza aver disposto dei beni oggetto della riserva, la facoltà si estingue: il secondo comma dell'art. 790 c.c. è esplicito nello stabilire che la facoltà di disporre non può essere esercitata dagli eredi. La ratio è chiara: la riserva è una facoltà personale, legata al rapporto fiduciario tra donante e donatario, non trasmissibile per successione. La conseguenza è la consolidazione dell'acquisto del donatario: i beni residui (quelli non disposti dal donante) entrano definitivamente nel suo patrimonio, e il donatario può disporne liberamente. Si tratta di un effetto retroattivo o ex nunc? La dottrina maggioritaria propende per la natura ex nunc della consolidazione, nel senso che il donatario diventa pieno proprietario alla morte del donante; ma per altri orientamenti l'effetto è retroattivo al momento della donazione, con conseguenze importanti sulla disciplina dei frutti e dei rischi.
La posizione del donatario nel periodo intermedio
Durante la vita del donante e in pendenza della riserva, qual è la posizione del donatario sui beni riservati? La dottrina ha discusso a lungo: per alcuni il donatario è già pieno proprietario sottoposto a un onere risolutivo potestativo (la facoltà di disporre del donante); per altri il donatario è proprietario sotto condizione risolutiva (l'esercizio della riserva); per altri ancora il donatario è titolare di un'aspettativa giuridica destinata a consolidarsi con la morte del donante. L'orientamento prevalente attribuisce al donatario la titolarità immediata, ma una titolarità che resta esposta alla potestà dispositiva del donante. Ne discende che il donatario può percepire i frutti dei beni durante la vita del donante (salvo diversa pattuizione), ma non può disporre dei beni soggetti a riserva in modo che pregiudichi la facoltà del donante: la giurisprudenza ha invalidato disposizioni del donatario incompatibili con la riserva, per violazione della clausola contrattuale.
Distinzioni: riserva di disporre, riserva di usufrutto, reversibilità
La riserva di disporre va distinta da altre clausole accessorie della donazione. La riserva di usufrutto ex art. 796 c.c. è la più diffusa nella prassi: il donante conserva il diritto di usufrutto vita natural durante sui beni donati, di cui il donatario riceve la nuda proprietà. È una clausola di natura reale, non potestativa: non riguarda la facoltà di disposizione, ma il godimento. La condizione di reversibilità ex art. 791 c.c. prevede che i beni ritornino al donante (o ai suoi eredi) in caso di premorienza del donatario o dei suoi discendenti: opera come condizione risolutiva legata a un evento futuro e incerto (la sopravvivenza del donatario al donante). La riserva di disporre ex art. 790 c.c. è invece una facoltà potestativa del donante, esercitabile a sua discrezione, senza necessità di un evento esterno: tutela il donante più flessibilmente di quanto facciano le altre clausole.
Coordinamento con la tutela dei legittimari e con i creditori
La riserva di disporre interagisce con la tutela dei legittimari. I beni riservati ma non disposti alla morte del donante entrano nell'asse ereditario solo nei limiti in cui il donatario subisca l'estinzione della riserva (cioè con la consolidazione dell'acquisto). Ai fini del calcolo dell'asse ai sensi dell'art. 556 c.c., la donazione si considera fatta sui beni complessivi al netto di eventuali disposizioni successive da parte del donante. Sul piano dei creditori, la riserva non comporta sostanziale rivalutazione del patrimonio del donante in pendenza del rapporto, ma la facoltà di disposizione consente al donante di rientrare in possesso dei beni, sottraendoli al donatario; ciò può avere effetti rilevanti in caso di esecuzione forzata o di procedure concorsuali del donante.
Caso pratico: la successione di Tizio
Tizio, vedovo, dona ai figli Caio e Sempronio (in parti uguali) un compendio composto da: la casa di campagna in Toscana (valore 400.000 euro), una collezione di opere d'arte (valore 200.000 euro), un portafoglio di titoli (valore 300.000 euro), per un totale di 900.000 euro. Nell'atto di donazione, Tizio si riserva la facoltà di disporre per testamento o atto inter vivos di una somma fino a 150.000 euro sui beni donati, qualora ne abbia necessità per spese mediche o per altre liberalità future. Dopo cinque anni, Tizio si trova a dover sostenere costose cure mediche e decide di esercitare la riserva: vende parte del portafoglio titoli per 100.000 euro (operazione effettuata direttamente, in deroga alla titolarità del donatario su quei titoli). Tre anni dopo, Tizio fa testamento istituendo Mevia (nipote) erede di un'ulteriore somma di 50.000 euro da prelevarsi sui beni donati a Caio e Sempronio. Alla morte di Tizio, esercitato l'esercizio della riserva per complessivi 150.000 euro, Caio e Sempronio consolidano la titolarità del residuo (750.000 euro) e devono trasferire a Mevia 50.000 euro come legato testamentario, secondo le indicazioni testamentarie. Variante 1, Tizio non esercita la riserva: se Tizio fosse deceduto senza aver esercitato la facoltà, l'intera donazione di 900.000 euro si sarebbe consolidata in capo a Caio e Sempronio, senza che gli eredi di Tizio potessero subentrare nella facoltà di disporre, in coerenza con il secondo comma dell'art. 790 c.c. Variante 2, riserva oltre il limite: se Tizio avesse cercato di disporre per importi superiori a 150.000 euro (il limite fissato in atto), l'eccedenza sarebbe stata inefficace e Caio e Sempronio avrebbero potuto opporsi alla disposizione per la parte eccedente. Variante 3, coordinamento con la legittima: se Tizio avesse altri figli o legittimari pretermessi nella donazione, questi avrebbero potuto agire in riduzione (artt. 553 ss. c.c.) sui beni donati o sui beni oggetto di disposizioni testamentarie a favore di terzi (Mevia), nei limiti necessari a ricostituire la propria quota di legittima.
Domande frequenti
Che cos'è la riserva di disporre di cose determinate ex art. 790 c.c.?
È la facoltà che il donante si riserva nell'atto di donazione di disporre, per atto inter vivos o per testamento, di qualche oggetto specifico compreso nella donazione o di una determinata somma da prelevare sui beni donati. Consente al donante di mantenere un margine di intervento sul patrimonio donato.
La facoltà di disporre si trasmette agli eredi del donante?
No, è espressamente esclusa dal secondo comma dell'art. 790 c.c. La facoltà è personalissima del donante: se questi muore senza averne disposto, la facoltà si estingue e gli eredi non possono esercitarla. L'acquisto del donatario si consolida sui beni residui.
Come si esercita concretamente la riserva di disporre?
Mediante atti dispositivi sui beni riservati: vendita, donazione a terzi, costituzione di diritti reali, oppure disposizione testamentaria (legato o istituzione di erede). Non occorre una formale revoca della donazione: basta che il donante compia un negozio dispositivo formalmente perfetto sul bene riservato.
Qual è la posizione del donatario sui beni soggetti a riserva durante la vita del donante?
Il donatario è titolare immediato del bene, ma la titolarità resta esposta alla facoltà potestativa di disposizione del donante. Percepisce i frutti durante la vita del donante (salvo diversa pattuizione) ma non può compiere disposizioni che pregiudichino l'esercizio della riserva.
In che cosa la riserva di disporre differisce dalla riserva di usufrutto e dalla reversibilità?
La riserva di disporre (art. 790 c.c.) è una facoltà potestativa del donante esercitabile a sua discrezione. La riserva di usufrutto (art. 796 c.c.) attribuisce al donante un diritto reale di godimento vita natural durante. La reversibilità (art. 791 c.c.) opera come condizione risolutiva legata alla premorienza del donatario o dei suoi discendenti.