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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 792 c.c. Effetti della riversibilità

In vigore

Il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l’ipoteca risulta. È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il patto di riversibilità produce un effetto reale di particolare intensità: tutte le alienazioni dei beni donati compiute dal donatario sono risolte e i beni ritornano al donante liberi da ogni peso o ipoteca.
  • L'unica eccezione riguarda l'ipoteca dotale o derivante da convenzioni matrimoniali, e solo quando gli altri beni del coniuge donatario non siano sufficienti e l'ipoteca risulti dallo stesso contratto matrimoniale con cui è stata fatta la donazione.
  • La caducazione retroattiva dei diritti dei terzi (acquirenti, creditori ipotecari, usufruttuari) richiede la trascrizione della clausola di riversibilità ai sensi dell'art. 2643 c.c., per garantirne l'opponibilità.
  • È valido il patto che salvaguarda la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, includendo i beni donati: il bilanciamento tra riversibilità e legittima del coniuge è rimesso all'autonomia delle parti.
  • L'art. 792 c.c. completa la disciplina della reversibilità (art. 791 c.c.) e si coordina con la tutela dei legittimari, dei creditori e dei terzi acquirenti di buona fede.

Commento all'art. 792 c.c. — Effetti del patto di riversibilità

L'art. 792 c.c. completa la disciplina della reversibilità della donazione (avviata dall'art. 791 c.c.) precisandone gli effetti al momento del verificarsi della condizione risolutiva. La norma si caratterizza per la radicalità della tutela accordata al donante: tutti gli atti dispositivi del donatario sui beni donati sono risolti, e i beni ritornano al donante liberi da ogni peso o ipoteca. È una conseguenza fortissima, che travolge non solo le vicende interne al rapporto donante-donatario ma anche le posizioni dei terzi (acquirenti dal donatario, creditori ipotecari, titolari di diritti reali minori). Si tratta di una delle ipotesi più nette di tutela del soggetto «originario» (il donante) rispetto a quella dei terzi «sopravvenuti», ed è bilanciata dal sistema della trascrizione che consente ai terzi di prendere conoscenza dell'esistenza della clausola e di valutarne i rischi prima di contrarre con il donatario.

L'effetto risolutivo: caducazione retroattiva delle alienazioni

Il primo effetto fondamentale è la risoluzione di tutte le alienazioni compiute dal donatario sui beni donati. Per «alienazioni» si intendono in senso ampio tutti gli atti dispositivi: vendite, permute, donazioni a terzi, conferimenti in società, datio in solutum. La risoluzione opera ex tunc, dal momento della donazione, in coerenza con la natura della riversibilità come condizione risolutiva legale (art. 1360 c.c.). I terzi che hanno acquistato dal donatario perdono retroattivamente la titolarità e devono restituire il bene al donante, salvo i loro diritti di rivalsa nei confronti del donatario (o, in caso di morte di questi, dei suoi eredi) per il prezzo pagato. È un effetto traumatico per il traffico giuridico, che rende la riversibilità una clausola da maneggiare con prudenza nella prassi notarile e da verificare attentamente in sede di acquisto da donatari di beni soggetti a clausola di riversibilità.

L'effetto liberatorio: caducazione di pesi e ipoteche

Il secondo effetto, complementare al primo, è la caducazione di tutti i pesi e di tutte le ipoteche che il donatario abbia costituito sui beni donati. Si estinguono usufrutti, servitù, abitazioni, uso, anticresi, ipoteche volontarie e giudiziali, pegni (per i beni mobili). I creditori ipotecari del donatario perdono la garanzia, e si trovano nella posizione di creditori chirografari verso il patrimonio del donatario (o dei suoi eredi). La caducazione opera retroattivamente: il bene si considera mai uscito dal patrimonio del donante e mai gravato da pesi. Si tratta di una protezione amplissima, che riflette la volontà del legislatore di garantire al donante un ritorno integrale e «pulito» dei beni donati.

L'eccezione: ipoteca dotale e convenzioni matrimoniali

L'art. 792 c.c. introduce un'unica eccezione alla regola della caducazione retroattiva: si conserva l'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, ma solo a due condizioni cumulative: (a) gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti a soddisfare il diritto dotale, e (b) la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta. La disposizione è oggi di rilevanza pratica ridotta a seguito della soppressione della dote da parte della L. 151/1975, che ha riformato il diritto di famiglia abolendo la dote come istituto patrimoniale. Tuttavia, il riferimento può essere esteso analogicamente alle convenzioni matrimoniali di altra natura (fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.; convenzioni di separazione consensuale che attribuiscano garanzie patrimoniali), e in generale a tutte le ipotesi in cui la donazione sia stata fatta in occasione del matrimonio (donazione obnuziale ex art. 785 c.c.) con contestuale costituzione di garanzie. La ratio è di tutelare gli interessi patrimoniali della famiglia coniugata, evitando che la riversibilità travolga garanzie costituite proprio in funzione della stabilità della famiglia.

Il patto sulla quota di riserva del coniuge superstite

Il secondo comma dell'art. 792 c.c. consente un'altra deroga, di natura convenzionale e non legale: è valido il patto in base al quale la riversione non pregiudichi la quota di riserva spettante al coniuge superstite del donatario, includendo nel calcolo i beni donati. È un meccanismo di bilanciamento tra l'interesse del donante (riavere i beni) e l'interesse del coniuge del donatario (vedere salvaguardata la propria legittima). Il patto consente di stabilire, in via convenzionale, che i beni donati restino nel patrimonio del donatario nei limiti necessari a coprire la legittima del coniuge superstite, e solo l'eccedenza ritorni al donante. È una clausola di grande utilità nei contesti familiari complessi: tutela il coniuge del donatario senza pregiudicare integralmente la riversibilità, e consente al donante di rispettare un equilibrio etico tra il proprio diritto al ritorno dei beni e i diritti familiari del donatario.

Trascrizione e opponibilità ai terzi

Per essere efficace contro i terzi (acquirenti dal donatario, creditori ipotecari), la clausola di riversibilità deve essere trascritta nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c. (per i beni immobili) e nei registri delle imprese (per quote sociali). La trascrizione rende la clausola opponibile a tutti i terzi che acquistino o costituiscano diritti reali sui beni donati. Senza trascrizione, gli effetti dell'art. 792 c.c. non possono pregiudicare i terzi acquirenti di buona fede: in tal caso, alla risoluzione della donazione il donante può agire contro il donatario (o i suoi eredi) per il risarcimento del danno corrispondente al valore dei beni che non possono essere recuperati. La trascrizione è quindi cruciale per la concreta efficacia della tutela del donante. La prassi notarile è di trascrivere sempre, con espressa menzione della clausola di riversibilità, ogni donazione che la contenga.

Coordinamento con la tutela dei creditori del donatario

L'art. 792 c.c. ha implicazioni significative per i creditori del donatario. I creditori chirografari che hanno fatto affidamento sul patrimonio del donatario, comprensivo dei beni donati, si trovano in posizione di soccombenza in caso di verificazione della condizione di riversibilità: i beni ritornano al donante e i creditori del donatario perdono ogni possibilità di soddisfacimento su di essi. I creditori ipotecari, come visto, perdono la garanzia. La giurisprudenza ha discusso se il donatario, in pendenza della condizione di riversibilità, possa essere considerato proprietario «pieno» ai fini della pignorabilità dei beni: l'orientamento prevalente riconosce la pignorabilità (i beni sono nel patrimonio del donatario), ma con l'avvertenza che l'eventuale aggiudicazione è risolubile in caso di verificazione della condizione, lasciando l'aggiudicatario nella stessa posizione di un acquirente volontario travolto dalla riversibilità.

Riversibilità e azione revocatoria

Un tema delicato è quello del coordinamento tra riversibilità e azione revocatoria (artt. 2901 ss. c.c.). I creditori del donante possono attaccare la donazione con azione revocatoria, salvi i limiti generali (eventus damni, scientia damni). Se la donazione è soggetta a riversibilità, la posizione del creditore è in qualche modo già tutelata dalla possibilità che i beni ritornino al donante, ma non in modo certo e immediato (la riversibilità dipende dalla premorienza). Il creditore può quindi avere interesse a esperire comunque l'azione revocatoria per ottenere l'inopponibilità della donazione e procedere all'esecuzione forzata sui beni donati senza attendere il verificarsi della condizione. Nel caso opposto, i creditori del donatario non hanno strumenti per opporsi alla riversibilità, salvo eventualmente attaccare la donazione con riversibilità con azione di simulazione (se essa è in realtà una donazione mascherata da donazione condizionata).

Caso pratico: la successione di Tizio

Tizio, padre, dona al figlio Caio un fondo agricolo del valore di 600.000 euro con clausola di riversibilità in caso di premorienza di Caio e dei suoi discendenti. La donazione è regolarmente trascritta. Dieci anni dopo, Caio (in vita) costituisce sul fondo un'ipoteca volontaria di 200.000 euro a favore della banca per ottenere un mutuo. Vende altresì una porzione del fondo (40.000 metri quadrati) a un terzo agricoltore (Sempronio) per 80.000 euro. Caio ha un figlio (Mevia, nipote di Tizio), ma sia Caio sia Mevia muoiono in un incidente prima di Tizio, lasciando solo collaterali. Effetto della riversibilità: la condizione si verifica (premorienza del donatario e dell'unica discendente). L'intera donazione si risolve. L'ipoteca della banca si estingue: la banca perde la garanzia e diventa creditore chirografario verso gli eredi di Caio. La vendita a Sempronio si risolve: il fondo agricolo ritorna integralmente a Tizio, libero. Sempronio deve restituire la porzione acquistata e può rivalersi contro gli eredi di Caio per il prezzo pagato (80.000 euro), salvo le garanzie eventualmente espresse nel contratto di vendita. Variante 1 — patto sulla legittima del coniuge: se Caio fosse stato sposato con Filippa (con figli) e nell'atto fosse stato pattuito che la riversibilità non pregiudichi la legittima di Filippa, alla morte di Caio (con discendenti viventi) la riversibilità non si sarebbe attivata; ma se anche i discendenti fossero morti, la quota di riserva di Filippa sarebbe stata calcolata sul valore complessivo (compresi i beni donati) e Tizio avrebbe potuto recuperare solo l'eccedenza. Variante 2 — donazione obnuziale: se la donazione fosse stata stipulata in occasione del matrimonio di Caio con Filippa, e nell'atto fosse stata costituita ipoteca a favore di Filippa per il fondo patrimoniale, l'ipoteca si sarebbe salvata in caso di riversibilità ai sensi del primo comma dell'art. 792 c.c., purché ricorressero le condizioni di insufficienza degli altri beni di Caio. Variante 3 — mancanza di trascrizione: se la clausola di riversibilità non fosse stata trascritta, gli acquirenti di buona fede da Caio (Sempronio, banca) sarebbero stati tutelati e Tizio avrebbe potuto agire solo per il risarcimento del danno contro gli eredi di Caio, senza recuperare i beni in natura.

Domande frequenti

Quali sono gli effetti del verificarsi della condizione di riversibilità?

Si risolvono retroattivamente tutte le alienazioni del donatario sui beni donati, e si estinguono tutti i pesi e le ipoteche da lui costituiti. I beni ritornano al donante liberi da ogni vincolo, salvi l'eccezione dell'ipoteca dotale e i patti convenzionali ammessi (art. 792 c.c.).

Esistono eccezioni alla regola della caducazione retroattiva dei diritti dei terzi?

Sì: si conserva l'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, ma solo se gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti e se la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta. È un'eccezione di rilevanza pratica ridotta dopo l'abrogazione della dote (L. 151/1975).

È possibile salvaguardare la legittima del coniuge del donatario nonostante la riversibilità?

Sì, il secondo comma dell'art. 792 c.c. consente espressamente di pattuire che la riversibilità non pregiudichi la quota di riserva spettante al coniuge superstite del donatario, calcolata sul patrimonio comprensivo dei beni donati. È uno strumento di bilanciamento tra l'interesse del donante e quello del coniuge del donatario.

La riversibilità è opponibile ai terzi acquirenti dal donatario?

Solo se la clausola è stata trascritta nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c. Senza trascrizione, la riversibilità non pregiudica i terzi acquirenti di buona fede, e al donante resta soltanto l'azione di risarcimento del danno contro il donatario o i suoi eredi.

Che fine fanno i creditori ipotecari del donatario in caso di riversibilità?

Perdono la garanzia ipotecaria, che si estingue retroattivamente, e diventano creditori chirografari nei confronti del donatario (o dei suoi eredi). È uno dei rischi che i finanziatori devono valutare quando concedono credito garantito su beni soggetti a clausola di riversibilità debitamente trascritta.

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A cura di
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