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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 791 c.c. Condizione di riversibilità

In vigore

Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti. Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

In sintesi

  • Il donante può stipulare nell'atto la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.
  • L'indicazione generica della riversibilità si interpreta come riferita alla premorienza del donatario e dei suoi discendenti, in coerenza con la presunta volontà del donante di mantenere la disponibilità del bene nella propria famiglia.
  • La riversibilità può essere stipulata solo a beneficio del donante: ogni patto di riversibilità a favore di terzi si considera non apposto, secondo la regola di favor donatoris.
  • Si tratta di una condizione risolutiva legale che colpisce la donazione nel suo complesso, con effetti reali sui beni donati (art. 792 c.c.).
  • L'istituto si coordina con il sistema della rappresentazione (art. 467 c.c.) e con la tutela dei legittimari del donatario, ma prevale sulle posizioni di questi.

Commento all'art. 791 c.c., Condizione di riversibilità

L'art. 791 c.c. disciplina una delle clausole accessorie più caratteristiche della donazione, espressione del favor familiae che permea l'intera disciplina delle liberalità: la riversibilità delle cose donate. Si tratta di una condizione risolutiva legale, espressamente prevista dal codice, che il donante può stipulare nell'atto di donazione e che prevede il ritorno dei beni al donante stesso in caso di premorienza del donatario o di questi e dei suoi discendenti. L'istituto trova le sue radici nella tradizione patrimoniale familiare: si voleva evitare che beni di particolare significato (proprietà avite, beni di affezione) uscissero dalla famiglia del donante per finire, attraverso la successione del donatario, in mano a soggetti estranei (parenti collaterali del donatario, conviventi, etc.). La clausola opera come una sorta di fideicommissum familiare temperato, anche se la sua disciplina è meno rigida e più flessibile di quella della sostituzione fedecommissaria (artt. 692 ss. c.c., con tutti i suoi noti limiti). Vale la pena ricordare che la riversibilità si distingue strutturalmente dalla riserva di disporre (art. 790 c.c.): mentre quest'ultima è una facoltà potestativa del donante, la riversibilità è una condizione obiettiva legata a un evento futuro e incerto.

Le due forme di riversibilità: «solo donatario» o «donatario e discendenti»

L'art. 791 c.c. consente al donante di scegliere tra due varianti della riversibilità. La riversibilità per premorienza del solo donatario: i beni tornano al donante solo se il donatario muore prima di lui, indipendentemente dalla sopravvivenza dei discendenti del donatario. Se il donatario lascia figli o nipoti, questi non beneficiano dei beni donati, che ritornano al donante; ma se il donatario premuore al donante, e quindi i discendenti del donatario succederebbero al donatario, la condizione di riversibilità si attiva e i beni ritornano al donante. La riversibilità per premorienza del donatario e dei suoi discendenti: i beni tornano al donante solo se sia il donatario sia tutti i suoi discendenti muoiono prima di lui. È una variante più tutelante per i discendenti del donatario, perché si attiva solo nell'ipotesi estrema di estinzione della discendenza diretta. La distinzione è importante perché incide significativamente sui diritti dei discendenti del donatario.

L'indicazione generica e la presunzione del secondo comma

Il secondo comma fornisce una regola interpretativa di grande importanza pratica: quando la donazione è fatta con indicazione generica della riversibilità (esempio: «la donazione è soggetta a riversibilità» o «se il donatario premuore, i beni ritornano al donante») senza ulteriori specificazioni, la riversibilità si interpreta come riferita alla premorienza non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti. È una presunzione iuris tantum a favore dei discendenti del donatario, che riflette la volontà presunta del donante di favorire la prosecuzione del bene nella linea diretta del donatario, salvo che l'intera discendenza venga meno. Questa regola interpretativa è coerente con il principio generale dell'art. 1367 c.c. (conservazione del contratto) e con la favor donatoris che permea l'intera materia. È rilevante per la consulenza notarile: se il donante vuole una riversibilità più ampia (anche in caso di sopravvivenza dei discendenti del donatario), deve esplicitarla in modo chiaro nell'atto, non potendo confidare sulla regola interpretativa.

La riversibilità solo a favore del donante: il divieto di patti a favore di terzi

Il terzo comma sancisce una regola fondamentale: non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. È vietato stipulare una riversibilità che faccia tornare i beni a un terzo diverso dal donante (parenti, fondazioni, altri donatari). Il patto a favore di altri si considera non apposto, ossia inefficace: la clausola viola, ma la donazione resta valida e si esegue come se la clausola di riversibilità a favore di terzi non fosse mai stata stipulata. La ratio è duplice: da un lato si evita che la donazione diventi strumento di sostituzione fedecommissaria mascherata (vietata dagli artt. 692 ss. c.c. salve eccezioni), dall'altro si rispetta la natura personale e fiduciaria della donazione, che è atto del donante per il donatario, e non strumento di pianificazione patrimoniale per terzi. La conseguenza dell'invalidità parziale (non apposita) della clausola, e non della nullità dell'intera donazione, è coerente con il principio di conservazione del contratto.

Effetti della riversibilità: condizione risolutiva e ripristino del patrimonio del donante

La riversibilità opera come condizione risolutiva legale: al verificarsi dell'evento (premorienza del donatario o dei suoi discendenti, a seconda della variante), la donazione si risolve con effetto retroattivo (art. 1360 c.c.) e i beni ritornano al donante. Gli effetti specifici sono disciplinati dall'art. 792 c.c., che merita lettura coordinata: tutti i diritti reali costituiti dal donatario sui beni vengono caducati (eccetto particolari ipoteche dotali), e i beni ritornano al donante liberi da ogni peso o ipoteca. È un effetto reale particolarmente forte, di particolare tutela del donante, perché travolge anche i diritti dei terzi che avessero acquistato dal donatario o avessero costituito diritti reali sui beni donati. Per la sicurezza del traffico giuridico, è essenziale che la clausola di riversibilità sia trascritta nei registri immobiliari (art. 2643 n. 1 c.c.), in modo da renderla opponibile ai terzi che acquistino dal donatario.

Riversibilità e rappresentazione

L'art. 791 c.c. interagisce con il sistema della rappresentazione successoria (art. 467 c.c.). Nella variante della riversibilità per premorienza del solo donatario, i discendenti del donatario non possono invocare la rappresentazione per succedere nei beni soggetti a riversibilità: questi tornano al donante, e la successione del donatario si svolge sui restanti beni del suo patrimonio. Nella variante della riversibilità per premorienza del donatario e dei suoi discendenti, la rappresentazione opera fino al limite estremo: i discendenti subentrano al donatario premorto secondo le regole generali, e la riversibilità si attiva solo se anche i discendenti del donatario premuoiano al donante. La regola riflette la priorità della tutela del donante rispetto al regime ordinario della rappresentazione, ma cerca un bilanciamento con i diritti dei discendenti del donatario.

Riversibilità e legittima

La riversibilità può entrare in conflitto con i diritti dei legittimari del donatario. Se il donatario premuore al donante e lascia legittimari (coniuge, figli, ascendenti), questi vedrebbero sottrarsi dall'asse ereditario i beni donati che ritornano al donante per effetto della riversibilità. Il sistema riconosce la prevalenza della clausola di riversibilità sui diritti dei legittimari del donatario: i legittimari non possono opporsi al ritorno dei beni al donante, ma possono ovviamente esercitare l'azione di riduzione sui residui beni del patrimonio del donatario, se la quota di legittima è stata lesa nella restante massa. Il punto è di non poco rilievo nella prassi notarile: chi riceve una donazione soggetta a riversibilità deve considerare che i suoi eredi non potranno contare con sicurezza su quei beni.

Coordinamento con la sostituzione fedecommissaria

La riversibilità presenta tratti di affinità con la sostituzione fedecommissaria (artt. 692 ss. c.c.), ma se ne distingue per molteplici aspetti. La sostituzione fedecommissaria, fortemente limitata dal codice del 1942 e oggi ammessa solo in casi specifici (a favore di interdetto, art. 692 c.c.), prevede l'obbligo del primo istituito di conservare e trasmettere il bene a un secondo istituito; è uno strumento di trasmissione patrimoniale a soggetti diversi. La riversibilità, invece, prevede il ritorno del bene al donante, non la sua trasmissione a un terzo. Per questo è uno strumento legittimo, mentre la sostituzione fedecommissaria a favore di terzi è generalmente vietata. Il confine si pone proprio nel terzo comma dell'art. 791 c.c., che esclude la riversibilità a favore di terzi: ogni tentativo di pattuire un ritorno a soggetti diversi dal donante si scontra con il divieto delle sostituzioni fedecommissarie estese, presidiato dalla nullità di cui all'art. 692 c.c.

Caso pratico: la successione di Tizio

Tizio, anziano e benestante, dona alla nipote Mevia un appartamento in Roma di valore di 500.000 euro, con la clausola: «La presente donazione è soggetta a riversibilità a favore del donante in caso di premorienza della donataria». L'atto è regolarmente trascritto nei registri immobiliari con menzione della clausola di riversibilità. Mevia ha due figli, Caio e Sempronio (pronipoti di Tizio). Scenario 1, Mevia premuore senza figli: se Mevia muore prima di Tizio (per esempio, in giovane età, senza aver avuto figli o avendoli persi), la riversibilità si attiva e l'appartamento ritorna a Tizio libero da ogni peso. Scenario 2, Mevia premuore con figli: dato che la clausola è generica e secondo il secondo comma dell'art. 791 c.c. si interpreta come riferita alla premorienza «non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti», la riversibilità non si attiva fintanto che Caio e Sempronio sono in vita. Alla morte di Mevia, l'appartamento entra nell'asse ereditario di Mevia e viene devoluto a Caio e Sempronio (figli di Mevia), salvo successivi sviluppi. Se anche Caio e Sempronio premuoiono a Tizio senza propri discendenti, allora la riversibilità si attiva e l'appartamento ritorna a Tizio. Scenario 3, Mevia sopravvive a Tizio: la condizione di riversibilità non si verifica (manca la premorienza del donatario al donante) e l'appartamento si consolida definitivamente nel patrimonio di Mevia, libero dalla clausola. Scenario 4, clausola di riversibilità a favore di terzo: se Tizio avesse stipulato «riversibilità a favore di mio fratello», la clausola sarebbe inefficace ex terzo comma dell'art. 791 c.c., e si considererebbe non apposta; la donazione resterebbe valida senza alcuna riversibilità, e i beni si trasmetterebbero secondo le regole ordinarie alla morte di Mevia. Scenario 5, riversibilità solo donatario: se la clausola fosse stata espressamente «in caso di premorienza della sola donataria, anche con figli in vita», allora alla morte di Mevia (con Caio e Sempronio in vita) i beni ritornerebbero comunque a Tizio, e Caio e Sempronio non potrebbero invocare la rappresentazione.

Domande frequenti

Che cos'è la condizione di riversibilità ex art. 791 c.c.?

È una clausola accessoria della donazione che prevede il ritorno dei beni al donante in caso di premorienza del donatario o di questi e dei suoi discendenti. Opera come condizione risolutiva legale e travolge l'acquisto del donatario con effetto reale, ripristinando la titolarità in capo al donante.

Quali sono le due forme di riversibilità ammesse dall'art. 791 c.c.?

La riversibilità per premorienza del solo donatario (i beni tornano al donante se il donatario muore prima, indipendentemente dai suoi discendenti) e la riversibilità per premorienza del donatario e dei suoi discendenti (i beni tornano al donante solo se l'intera discendenza diretta del donatario premuore).

Cosa significa che la clausola generica di riversibilità si interpreta come estesa ai discendenti?

Significa che, in assenza di specificazioni, la riversibilità si attiva solo se premuore al donante non solo il donatario ma anche tutti i suoi discendenti. È una presunzione iuris tantum a favore della linea diretta del donatario, coerente con il favor familiae che permea la disciplina delle liberalità.

È valida la riversibilità a favore di un terzo diverso dal donante?

No, il terzo comma dell'art. 791 c.c. esclude espressamente la riversibilità a favore di soggetti diversi dal donante. Ogni patto a favore di terzi si considera non apposto: la donazione resta valida ma la clausola è inefficace, in coerenza con il divieto delle sostituzioni fedecommissarie a favore di terzi (artt. 692 ss. c.c.).

La clausola di riversibilità prevale sui diritti dei legittimari del donatario?

Sì, i legittimari del donatario (coniuge, figli, ascendenti) non possono opporsi al ritorno dei beni al donante per effetto della riversibilità. La clausola opera con effetto reale, sottraendo i beni dall'asse ereditario del donatario; ai legittimari resta l'azione di riduzione sui beni residui del donatario, se la legittima è lesa.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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