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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 692 c.c. Sostituzione fedecommissaria

In vigore

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione. Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto. La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

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In sintesi

  • L'art. 692 c.c., nel testo riformato dalla l. 151/1975, ammette la sostituzione fedecommissaria solo nella forma del cosiddetto fedecommesso assistenziale
  • Soggetti legittimati: genitori, ascendenti in linea retta o coniuge dell'interdetto (o del minore in stato di abituale infermita di mente)
  • L'istituito ha l'obbligo di conservare e restituire i beni alla sua morte alle persone o enti che hanno avuto cura dell'interdetto sotto vigilanza del tutore
  • La sostituzione e nulla in ogni caso diverso da quello assistenziale: la riforma del 1975 ha abolito il fedecommesso ordinario, considerato lesivo della libera circolazione dei beni
  • Cause di inefficacia: interdizione negata, procedimento non iniziato entro 2 anni dalla maggiore eta, revoca dell'interdizione, violazione degli obblighi assistenziali

Inquadramento storico e ratio della riforma del 1975

L'art. 692 c.c. e una delle norme piu profondamente trasformate dal nostro codice civile. La sua attuale formulazione, frutto della legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975, segna una netta cesura rispetto al testo originario, che ammetteva il fedecommesso come istituto generale di programmazione successoria. Il legislatore della riforma ha radicalmente ristretto l'ambito applicativo della sostituzione fedecommissaria, ammettendola esclusivamente nella forma del cosiddetto fedecommesso assistenziale, ossia quello disposto a tutela degli interdetti e dei minori in stato di abituale infermita di mente.

La ratio della restrizione risiede in molteplici esigenze: la tutela della libera circolazione dei beni, ostacolata dai vincoli di indisponibilita derivanti dal fedecommesso; la protezione dei diritti degli eredi legittimari, potenzialmente compressi da catene fedecommissarie di lunga durata; la realizzazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, attraverso la specifica protezione delle situazioni di particolare vulnerabilita. La giurisprudenza di legittimita ha costantemente confermato la natura eccezionale dell'istituto residuo, richiedendo un'interpretazione restrittiva dei presupposti applicativi.

Struttura della sostituzione fedecommissaria assistenziale

La sostituzione fedecommissaria, nella sua attuale configurazione, e una disposizione testamentaria complessa caratterizzata da due chiamate successive: una principale, a favore dell'istituito (figlio, discendente o coniuge interdetto o minore abitualmente infermo di mente), e una secondaria, a favore del sostituito (persone o enti che hanno avuto cura dell'interdetto sotto vigilanza del tutore). L'istituito acquisisce i beni con l'obbligo di conservarli e restituirli alla propria morte al sostituito, secondo il classico schema della substitutio fideicommissaria.

L'aspetto qualificante del fedecommesso assistenziale risiede nella sua funzione di tutela: il vincolo fedecommissario non e finalizzato alla mera continuazione dinastica del patrimonio (come nel fedecommesso ordinario, ora vietato), ma a garantire al sostituito una contropartita patrimoniale per l'attivita di cura prestata all'interdetto. Si tratta dunque di uno strumento di incentivazione e remunerazione dell'assistenza, coerente con la funzione solidaristica del diritto successorio nella riforma del 1975.

Soggetti legittimati e ambito oggettivo

Possono disporre la sostituzione fedecommissaria esclusivamente i seguenti soggetti, in relazione a specifiche figure dell'istituito: i genitori o gli ascendenti in linea retta del figlio o discendente interdetto; il coniuge dell'interdetto. La legittimazione e dunque limitata a stretti familiari, in ragione della peculiare funzione assistenziale dell'istituto.

L'art. 692, secondo comma, c.c. estende la disciplina al caso del minore di eta in stato di abituale infermita di mente tale da far presumere che, al compimento della maggiore eta (termine indicato dall'art. 416 c.c.), interverra la pronuncia di interdizione. Tale estensione consente di programmare la tutela patrimoniale anche per soggetti che non hanno ancora raggiunto la maggiore eta ma che presentano gia condizioni di vulnerabilita psichica significative.

L'oggetto della sostituzione puo comprendere anche i beni costituenti la legittima dell'istituito, in deroga al principio generale di intangibilita della quota riservata ai legittimari (art. 549 c.c.). Si tratta di una deroga giustificata dalla funzione di tutela dell'istituto, che attribuisce all'interdetto un beneficio sostanziale (l'assistenza) in cambio del vincolo sulla legittima.

Caso pratico: Tizio, Caio interdetto e l'ente di assistenza

Tizio ha un figlio, Caio, affetto da grave infermita psichica e dichiarato interdetto. Tizio dispone con testamento che, alla propria morte, Caio sia istituito erede universale, con l'obbligo di conservare i beni e restituirli alla sua morte all'Associazione Mevia, ente che, sotto la vigilanza del tutore, ha prestato e prestera assistenza a Caio. Alla morte di Tizio, Caio acquisisce il patrimonio in regime fedecommissario; durante la sua vita, gode dei beni con i diritti e gli obblighi previsti dall'art. 693 c.c. Alla morte di Caio, i beni si trasferiscono all'Associazione Mevia, in adempimento del vincolo fedecommissario.

Si ipotizzi ora che, oltre all'Associazione Mevia, abbia avuto cura di Caio anche Sempronio, persona fisica autorizzata dal tutore. In applicazione del terzo comma dell'art. 692 c.c., alla morte di Caio i beni saranno attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale ciascun soggetto (Associazione Mevia e Sempronio) ha prestato cura all'interdetto, secondo criteri oggettivi di valutazione.

Cause di inefficacia e nullita della sostituzione

L'art. 692 c.c. individua diverse cause di inefficacia della sostituzione fedecommissaria. Anzitutto, la sostituzione e priva di effetto quando l'interdizione sia negata dal giudice, oppure quando il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore eta del minore abitualmente infermo di mente. Si tratta di condizioni risolutive ricollegate al venir meno del presupposto della grave incapacita dell'istituito.

Ulteriori cause di inefficacia sono la revoca dell'interdizione (art. 429 c.c.) e la violazione degli obblighi assistenziali da parte delle persone o degli enti sostituiti. Nel primo caso, viene meno il presupposto applicativo della tutela; nel secondo, si sanziona la mancata realizzazione della funzione assistenziale che giustifica l'istituto. La violazione degli obblighi puo essere accertata in sede giudiziale, su istanza degli interessati o del pubblico ministero.

L'ultimo comma sancisce con perentorieta che in ogni altro caso la sostituzione e nulla. Questa norma di chiusura conferma il carattere eccezionale dell'istituto: qualsiasi configurazione fedecommissaria diversa da quella assistenziale tassativamente prevista determina la nullita della disposizione, con conseguente caducazione del vincolo e applicazione delle ordinarie regole successorie.

Coordinamento con il divieto generale del fedecommesso

Il regime attuale dell'art. 692 c.c. si fonda sul divieto generale del fedecommesso, principio cardine del diritto successorio italiano post-riforma. La sostituzione fedecommissaria ordinaria, intesa come obbligo di conservare e restituire imposto a un istituito qualsiasi a favore di un sostituito qualsiasi, e radicalmente vietata. L'unica eccezione e quella assistenziale, configurata con requisiti soggettivi e oggettivi tassativi.

Tale impostazione si coordina con l'art. 627 c.c., che vieta la fiducia nelle disposizioni testamentarie (salvo quella desumibile da disposizioni testamentarie modali), e con i principi generali di libera circolazione dei beni e di tutela dei legittimari. La dottrina maggioritaria osserva come la riforma del 1975 abbia profondamente trasformato il volto del diritto successorio italiano, spostando il baricentro dalla continuita patrimoniale familiare alla protezione delle situazioni di vulnerabilita personale.

Domande frequenti

E ancora possibile disporre un fedecommesso nel diritto italiano vigente?

Solo nella forma del fedecommesso assistenziale prevista dall'art. 692 c.c., a favore di interdetti o minori in stato di abituale infermita di mente. La riforma del 1975 (l. n. 151) ha abolito il fedecommesso ordinario, considerato lesivo della libera circolazione dei beni e della tutela dei legittimari. In ogni altro caso la sostituzione fedecommissaria e nulla.

Chi puo disporre la sostituzione fedecommissaria assistenziale?

Ai sensi dell'art. 692 c.c., possono disporla esclusivamente i genitori, gli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto, in relazione rispettivamente al figlio, discendente o coniuge interdetto. La legittimazione e limitata a stretti familiari, in ragione della funzione assistenziale dell'istituto.

Il fedecommesso assistenziale puo gravare sulla legittima?

Si, l'art. 692, primo comma, c.c. consente espressamente che il vincolo fedecommissario gravi anche sui beni costituenti la legittima dell'istituito interdetto. Si tratta di una deroga al principio di intangibilita della quota riservata (art. 549 c.c.), giustificata dalla funzione di tutela dell'istituto.

Cosa succede se i sostituiti violano gli obblighi di assistenza?

Ai sensi dell'art. 692, ultimo comma (terzo periodo), c.c., la sostituzione e priva di effetto rispetto alle persone o enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. La violazione puo essere accertata in sede giudiziale e comporta la perdita del diritto all'attribuzione dei beni alla morte dell'interdetto.

Cosa accade se l'interdizione viene revocata?

La revoca dell'interdizione (art. 429 c.c.) costituisce causa di inefficacia della sostituzione fedecommissaria ai sensi dell'art. 692 c.c. Venendo meno il presupposto applicativo (la grave incapacita dell'istituito), il vincolo fedecommissario si estingue e l'istituito mantiene la piena titolarita dei beni senza obbligo di conservazione e restituzione.

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Redazione Legge in Chiaro
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