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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 691 c.c. Sostituzione ordinaria nei legati

In vigore

Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati. SEZIONE II – Della sostituzione fedecommissaria

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In sintesi

  • L'art. 691 c.c. estende ai legati la disciplina della sostituzione ordinaria dettata dalla Sezione I per l'istituzione di erede
  • Il testatore puo designare un sostituto del legatario per il caso in cui questi non possa (premorienza, indegnita) o non voglia (rinuncia) ricevere il legato
  • Si applicano alle sostituzioni nei legati le regole sulla presunzione di estensione, sulla sostituzione plurima e reciproca, e sugli obblighi dei sostituiti
  • L'istituto previene l'effetto della caducazione del legato per mancata acquisizione e tutela la volonta del testatore di destinazione patrimoniale specifica
  • La sostituzione ordinaria nei legati prevale sui meccanismi suppletivi quali l'accrescimento tra collegatari (art. 675 c.c.)

Inquadramento dell'art. 691 c.c. e funzione di chiusura

L'art. 691 c.c. costituisce la norma di chiusura della Sezione I del Capo III del Titolo III del Libro II, dedicata alla sostituzione ordinaria. La disposizione estende espressamente l'intera disciplina della substitutio vulgaris ai legati, configurando un'unitarieta normativa tra successione a titolo universale (istituzione di erede) e successione a titolo particolare (legato). La norma realizza un'importante esigenza di coerenza sistematica, evitando frammentazioni nella disciplina della trasmissione mortis causa.

L'estensione opera per relazione integrale: tutte le norme degli artt. 688-690 c.c. si applicano, in quanto compatibili, alle sostituzioni nei legati. Cio significa che il testatore puo designare un sostituto del legatario, prevedere sostituzioni plurime o reciproche tra piu legatari, e contare sulla trasmissibilita degli obblighi gravanti sul legatario originario al sostituto, secondo le regole gia analizzate.

Ratio dell'estensione: tutela della volonta dispositiva

La ratio dell'art. 691 c.c. risiede nella volonta del legislatore di garantire al testatore una piena flessibilita nella programmazione della successione, indipendentemente dalla natura universale o particolare delle disposizioni. Il legato, in quanto attribuzione patrimoniale specifica, e particolarmente esposto al rischio di caducazione: la premorienza del legatario, la sua rinuncia (art. 649 c.c.) o l'indegnita (art. 463 c.c.) determinano l'inefficacia della disposizione, con conseguente accrescimento ai sensi dell'art. 675 c.c. o consolidamento del bene nell'attivo ereditario a beneficio dell'onerato.

La sostituzione ordinaria nei legati consente di prevenire tali esiti, offrendo al testatore lo strumento per individuare preventivamente il destinatario alternativo del bene oggetto del legato. Si tratta di una soluzione che valorizza l'autonomia testamentaria e che si coordina sistematicamente con la disciplina dell'istituzione di erede.

Applicazione concreta delle norme della Sezione I ai legati

L'art. 691 c.c., richiamando in blocco la disciplina dell'art. 688 c.c., consente al testatore di designare un sostituto del legatario per i casi di impossibilita o non volonta di acquisire il legato. Trova quindi applicazione anche la presunzione di estensione di cui all'art. 688, comma 2, c.c.: se il testatore ha previsto la sostituzione solo per una delle due ipotesi, si presume iuris tantum che abbia voluto includere anche l'altra, salvo prova contraria.

Trova altresi applicazione la disciplina della sostituzione plurima e reciproca ex art. 689 c.c.: il testatore puo designare piu sostituti per un singolo legatario, o un singolo sostituto per piu collegatari, oppure prevedere sostituzioni reciproche tra collegatari. In quest'ultimo caso, la presunzione di proporzionalita tra le quote disuguali del legato si applica nelle stesse modalita previste per l'eredita.

Si applica infine l'art. 690 c.c. sugli obblighi dei sostituiti: gli obblighi imposti dal testatore al legatario originario (sublegati ex art. 662 c.c., oneri modali ex art. 647 c.c., obblighi di consegna o restituzione) si trasmettono al sostituto, salvo diversa volonta espressa o salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Caso pratico: Tizio, Caio e l'immobile di Roma

Tizio dispone con testamento un legato in favore di Caio, attribuendogli la proprieta di un immobile sito in Roma, con l'onere di destinarne una porzione a fini abitativi per Mevia per dieci anni. Designa inoltre come sostituto del legatario Sempronio. Alla morte di Tizio, Caio premuore al testatore. Ai sensi dell'art. 691 c.c., in combinato disposto con l'art. 688 c.c., Sempronio subentra come legatario sostituto e acquisisce la proprieta dell'immobile.

Sempronio, in applicazione dell'art. 690 c.c. richiamato dall'art. 691 c.c., e tenuto ad adempiere all'onere modale a favore di Mevia, dovendo consentire l'uso abitativo della porzione individuata per il decennio stabilito. Si ipotizzi ora che Tizio avesse imposto a Caio anche l'obbligo di prestare personalmente cure di giardinaggio all'immobile, in ragione della sua specifica competenza in materia: tale obbligo, di natura personale, non si trasmette a Sempronio.

Coordinamento con l'accrescimento tra collegatari (art. 675 c.c.)

Un profilo di particolare rilievo concerne il coordinamento tra la sostituzione ordinaria nei legati e l'accrescimento tra collegatari disciplinato dall'art. 675 c.c. L'accrescimento opera tra piu legatari chiamati congiuntamente con espressioni che configurino una vocazione coniunctim, quando uno di essi non possa o non voglia acquisire la propria quota. La sostituzione ordinaria, in quanto espressa disposizione testamentaria, prevale sull'accrescimento legale, in coerenza con il principio per cui i meccanismi convenzionali del testatore prevalgono sui meccanismi suppletivi della legge.

Tale prevalenza si coordina sistematicamente con l'analoga gerarchia esistente in tema di istituzione di erede tra sostituzione e accrescimento ex art. 522 c.c. La disciplina unitaria realizza un'importante coerenza nell'intero sistema successorio italiano, evitando trattamenti differenziati tra legati ed eredita in punto di rapporti tra autonomia testamentaria e meccanismi legali suppletivi.

Profili distintivi: il legato non e mai oggetto di accettazione

Un aspetto peculiare dell'applicazione della sostituzione ordinaria ai legati riguarda l'acquisto automatico del legato ai sensi dell'art. 649 c.c. Il legatario, a differenza dell'erede, non deve accettare il legato: l'acquisto si verifica automaticamente al momento dell'apertura della successione, salvo facolta di rinuncia. Conseguentemente, l'ipotesi di sostituzione per non volonta di acquisire il legato si concretizza essenzialmente nella rinuncia del legatario, manifestata espressamente o tacitamente nelle forme previste dalla legge.

Le ipotesi di impossibilita di acquisire il legato includono invece la premorienza, l'indegnita ex art. 463 c.c., l'incapacita di succedere (art. 462 c.c.) e ogni altra ipotesi di mancata acquisizione oggettiva. In tutti questi casi, la sostituzione ordinaria opera nei medesimi termini previsti per l'eredita, dando piena attuazione alla volonta del testatore di destinazione patrimoniale specifica.

Domande frequenti

Posso designare un sostituto anche nei legati?

Si, l'art. 691 c.c. estende espressamente ai legati la disciplina della sostituzione ordinaria prevista per l'istituzione di erede dagli artt. 688-690 c.c. Il testatore puo dunque designare un sostituto del legatario per il caso in cui questi non possa o non voglia acquisire il legato.

Sostituzione nei legati e accrescimento tra collegatari: quale prevale?

La sostituzione ordinaria prevale sull'accrescimento ex art. 675 c.c. Quale espressione diretta della volonta del testatore, essa esclude l'operativita del meccanismo legale dell'accrescimento, in coerenza con il principio del primato dell'autonomia testamentaria sancito anche dall'art. 522 c.c. per l'istituzione di erede.

Il sostituto del legatario deve adempiere ai sublegati?

Si, ai sensi dell'art. 690 c.c. (richiamato dall'art. 691 c.c.) gli obblighi imposti al legatario originario, inclusi i sublegati ex art. 662 c.c. e gli oneri modali ex art. 647 c.c., si trasmettono al sostituto, salvo diversa volonta del testatore o salvo obblighi di carattere personale.

Il legato si acquista automaticamente: come funziona la sostituzione per non volonta?

Il legato si acquista automaticamente ai sensi dell'art. 649 c.c., senza necessita di accettazione. L'ipotesi di non volonta si concretizza dunque nella rinuncia del legatario, manifestata nelle forme previste dalla legge. In tal caso, opera la sostituzione designata dal testatore ai sensi dell'art. 691 c.c.

Posso prevedere sostituzioni reciproche tra piu legatari?

Si, l'art. 691 c.c. richiama l'art. 689 c.c. e consente la sostituzione reciproca tra collegatari. Se i legatari sono stati chiamati in parti disuguali, opera la presunzione di proporzionalita; se nella sostituzione e chiamata anche una persona estranea, la quota vacante si divide in parti uguali tra tutti i sostituiti.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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