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Art. 690 c.c. Obblighi dei sostituiti
In vigore
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.
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In sintesi
Inquadramento sistematico dell'art. 690 c.c.
L'art. 690 c.c. completa la disciplina della sostituzione ordinaria affrontando un profilo di particolare rilievo pratico: la sorte degli obblighi che il testatore abbia imposto agli istituiti originari. La norma stabilisce, come regola generale, che tali obblighi si trasmettono ai sostituiti, salvo che il testatore abbia espresso una diversa volonta o che si tratti di obblighi di carattere personale non suscettibili di trasferimento.
La disposizione si fonda sul principio della continuita della disposizione testamentaria: il sostituto non e un erede svincolato dalle condizioni e dai pesi posti dal de cuius, ma subentra nella stessa posizione giuridica dell'istituito, ereditando attivi e passivi connessi alla chiamata. Il rispetto degli obblighi posti dal testatore costituisce parte integrante del disegno successorio complessivo e non puo essere eluso attraverso il meccanismo sostitutivo.
Ratio: continuita del disegno testamentario
La ratio dell'art. 690 c.c. risiede nella tutela dell'integrita della volonta del testatore. Se il de cuius ha gravato l'istituito di un obbligo, di un onere modale (art. 647 c.c.) o di un legato a suo carico (art. 662 c.c.), ha manifestato una volonta che coinvolge non solo la persona designata ma anche, in senso piu ampio, la destinazione finale del patrimonio. Consentire al sostituto di acquisire l'eredita libera dai pesi gravanti sull'istituito originario significherebbe stravolgere il disegno testamentario e privilegiare un soggetto rispetto a un altro senza giustificazione sistematica.
La norma riflette inoltre il principio per cui la sostituzione ordinaria opera come chiamata subordinata nelle medesime condizioni della chiamata principale. Il sostituto subentra a tutti gli effetti nella posizione dell'istituito, salvo le specifiche eccezioni previste dalla norma stessa.
Eccezioni: diversa volonta del testatore e obblighi personali
L'art. 690 c.c. individua due eccezioni alla regola generale della trasmissione degli obblighi. La prima e l'espressa diversa volonta del testatore: il de cuius puo prevedere che gli obblighi gravanti sull'istituito non si trasmettano al sostituto, o che si trasmettano in misura diversa. Tale diversa volonta deve risultare dal testamento, secondo i canoni interpretativi degli artt. 1362 e seguenti c.c., applicabili anche al testamento per costante orientamento della giurisprudenza di legittimita.
La seconda eccezione concerne gli obblighi di carattere personale, ossia quelli che, per loro natura o per la loro intrinseca connessione alla persona dell'istituito, non possono essere adempiuti da altri. Si pensi all'obbligo di prestare assistenza personale a un terzo, qualora il testatore lo abbia imposto in considerazione di particolari qualita o competenze dell'istituito (ad esempio, la professione medica o infermieristica). Tali obblighi sono intuitu personae e si estinguono con il venir meno dell'istituito, non potendo gravare sul sostituto.
Tipologia degli obblighi trasmissibili
Tra gli obblighi che si trasmettono al sostituto figurano, in primo luogo, gli oneri modali di cui all'art. 647 c.c., ossia le prestazioni a carico dell'erede previste dal testatore con finalita lecita e non contraria al buon costume. Tipici esempi sono l'obbligo di destinare somme a beneficio di un'opera di carita, di mantenere un determinato bene del patrimonio ereditario, di adempiere a specifiche destinazioni patrimoniali.
Si trasmettono altresi i legati a carico dell'erede (art. 662 c.c.), salvo quando l'individuazione del legatario o le modalita di esecuzione siano strettamente legate alla persona dell'istituito originario. Si trasmettono inoltre gli obblighi di natura patrimoniale in genere, quali la corresponsione di rendite, l'esecuzione di prestazioni in denaro, l'adempimento di obbligazioni assunte dal de cuius e gravanti sull'eredita.
Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio
Tizio istituisce erede universale Caio, imponendogli l'onere di corrispondere annualmente a Mevia una rendita vitalizia di 6.000 euro, da destinare al mantenimento di quest'ultima. Designa inoltre come sostituto Sempronio, per il caso in cui Caio non possa o non voglia accettare. Alla morte di Tizio, Caio rinuncia all'eredita. Sempronio subentra come sostituto e, ai sensi dell'art. 690 c.c., e tenuto ad adempiere all'onere modale a favore di Mevia, sebbene non sia stato l'originario destinatario della chiamata principale.
Si ipotizzi invece che Tizio avesse imposto a Caio, in ragione della sua professione di medico, l'obbligo di prestare assistenza sanitaria personale a Mevia. Tale obbligo, intrinsecamente legato alla qualita professionale di Caio, non si trasmette a Sempronio in quanto obbligo di carattere personale: l'onere si estingue per impossibilita sopravvenuta, salvo che il testatore non avesse previsto modalita alternative di adempimento o un equivalente economico.
Profili processuali e tutela dei beneficiari degli obblighi
I beneficiari degli obblighi gravanti sull'istituito conservano, nei confronti del sostituto subentrato, le stesse azioni e gli stessi rimedi di cui avrebbero disposto contro l'istituito originario. In caso di inadempimento dell'onere modale da parte del sostituto, opera la disciplina dell'art. 648 c.c., che consente l'azione per l'adempimento e, nei casi piu gravi, la risoluzione della disposizione testamentaria che ha attribuito l'eredita al sostituto.
L'art. 690 c.c. assicura cosi una tutela continuativa dei terzi beneficiari, evitando che il meccanismo sostitutivo si traduca in uno strumento per eludere gli oneri imposti dal de cuius. La dottrina maggioritaria sottolinea come tale continuita rappresenti uno dei profili in cui maggiormente si manifesta la coerenza sistematica della disciplina successoria italiana, tesa a garantire l'effettivita complessiva del disegno testamentario al di la delle vicende soggettive della delazione.
Domande frequenti
Il sostituto deve adempiere agli oneri modali imposti all'istituito?
Si, ai sensi dell'art. 690 c.c. gli obblighi imposti agli istituiti si trasmettono ai sostituiti, salvo diversa volonta del testatore o salvo che si tratti di obblighi di carattere personale. Cio include gli oneri modali ex art. 647 c.c. e i legati a carico dell'erede ex art. 662 c.c.
Cosa sono gli obblighi di carattere personale non trasmissibili?
Sono quegli obblighi che, per loro natura o per il loro intrinseco legame alla persona dell'istituito, non possono essere adempiuti da altri (obbligazioni intuitu personae). Esempi tipici: prestazioni che richiedono competenze professionali specifiche dell'istituito, o obblighi di assistenza personale particolarmente qualificati.
Il testatore puo esonerare il sostituto dagli obblighi?
Si, l'art. 690 c.c. fa salva espressamente la diversa volonta del testatore. Il de cuius puo prevedere nel testamento che gli obblighi gravanti sull'istituito non si trasmettano al sostituto, oppure che si trasmettano in misura diversa o con modalita differenti.
Cosa succede se il sostituto non adempie all'onere modale?
In caso di inadempimento dell'onere modale, si applica la disciplina dell'art. 648 c.c.: i soggetti interessati possono agire per l'adempimento. Nei casi piu gravi, qualora l'onere sia stato motivo determinante della disposizione, e ammissibile l'azione di risoluzione della disposizione testamentaria.
L'obbligo di mantenere un parente del testatore si trasmette al sostituto?
Dipende dalla natura dell'obbligo. Se si tratta di un onere patrimoniale (corresponsione di somme di denaro o prestazioni economiche), si trasmette al sostituto ex art. 690 c.c. Se invece il testatore ha imposto un'assistenza personale intuitu personae, l'obbligo non si trasmette salvo diversa previsione testamentaria.