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Art. 689 c.c. Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
In vigore
Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più. La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un’altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento della sostituzione plurima e reciproca
L'art. 689 c.c. completa la disciplina della sostituzione ordinaria delineata dall'art. 688 c.c., disciplinando le ipotesi piu articolate in cui la designazione sostitutiva coinvolga una pluralita di soggetti. La norma riconosce al testatore una notevole flessibilita nella programmazione successoria, ammettendo configurazioni soggettive complesse: la sostituzione di piu persone a una sola, di una sola a piu istituiti, e la cosiddetta sostituzione reciproca tra coeredi, in cui ciascuno e sostituto degli altri.
L'istituto si colloca nel quadro generale della substitutio vulgaris ed e funzionale alla piena espressione dell'autonomia testamentaria (art. 587 c.c.). Il legislatore offre al testatore strumenti per costruire reti di chiamate sostitutive capaci di adattarsi a scenari diversi, evitando che la mancata acquisizione dell'eredita da parte di uno o piu istituiti conduca a esiti non desiderati, come l'apertura della successione legittima o l'applicazione di meccanismi legali quali l'accrescimento (art. 522 c.c.).
Sostituzione plurima: configurazioni soggettive
Il primo comma dell'art. 689 c.c. ammette due configurazioni della sostituzione plurima. Nella sostituzione di piu persone a una sola, il testatore designa una pluralita di sostituti per il caso in cui un singolo istituito non possa o non voglia accettare: i sostituti subentrano collettivamente nella quota dell'istituito mancante, secondo le modalita di divisione previste dal testatore o, in mancanza, in parti uguali. Nella sostituzione di una persona a piu, un unico sostituto e chiamato a subentrare nelle quote di piu istituiti che non possano o non vogliano accettare: il sostituto cumula in se le porzioni vacanti.
Tali configurazioni rispondono a esigenze pratiche di programmazione patrimoniale. Il testatore puo, ad esempio, voler privilegiare un singolo soggetto di particolare affezione come sostituto universale di piu istituiti, oppure ripartire la quota di un istituito tra piu persone secondo criteri personali. La dottrina maggioritaria sottolinea come tale flessibilita renda la sostituzione ordinaria uno strumento di pianificazione successoria di grande versatilita.
Sostituzione reciproca e presunzione di proporzionalita
Il secondo comma dell'art. 689 c.c. disciplina la sostituzione reciproca, configurazione in cui i coeredi istituiti sono designati anche come sostituti gli uni degli altri. In tal modo, se uno o piu di essi non possa o non voglia accettare, la sua quota si trasferisce agli altri istituiti-sostituti. Il terzo comma introduce una rilevante presunzione di proporzionalita: se gli istituiti erano chiamati in parti disuguali, si presume che la stessa proporzione operi anche nella sostituzione reciproca.
Si tratta di una presunzione iuris tantum, superabile attraverso la prova di una diversa volonta testamentaria. La ratio e quella di rispettare l'originaria valutazione del testatore circa l'entita delle quote attribuite a ciascun istituito: se Tizio ha attribuito a Caio una quota doppia rispetto a Sempronio, e ragionevole presumere che, in caso di sostituzione reciproca, la quota dell'istituito mancante si distribuisca tra gli altri secondo lo stesso rapporto di prevalenza. La presunzione opera nel solco del principio di conservazione del disegno testamentario complessivo.
Concorso con persona estranea: la regola della divisione paritaria
L'ultimo comma dell'art. 689 c.c. disciplina un'ipotesi particolare: quando, accanto agli istituiti chiamati anche come sostituti, il testatore designi nella sostituzione una persona estranea all'originaria istituzione. In tal caso, la regola della proporzionalita si interrompe e la quota vacante si divide in parti uguali tra tutti i sostituiti, inclusa la persona estranea.
La ratio di tale soluzione risiede nella diversa posizione dell'estraneo rispetto agli istituiti reciprocamente sostituiti: l'estraneo non ha alcuna originaria proporzione di riferimento, e dunque il legislatore preferisce adottare il criterio piu neutro della divisione paritaria. La regola opera salvo diversa volonta testamentaria espressa, in coerenza con il principio generale di prevalenza dell'autonomia dispositiva del de cuius.
Caso pratico: Tizio, Caia, Sempronio e Mevia
Tizio istituisce eredi i tre nipoti Caio, Sempronio e Mevia, attribuendo a Caio una quota di 1/2 e a Sempronio e Mevia una quota di 1/4 ciascuno. Dispone inoltre una sostituzione reciproca tra i tre. Alla morte di Tizio, Caio rinuncia all'eredita: in applicazione della presunzione di proporzionalita di cui all'art. 689, comma 3, c.c., la quota di Caio si distribuisce tra Sempronio e Mevia mantenendo la proporzione originaria. Essendo le loro quote pari (1/4 ciascuno), la quota di Caio si dimezzera tra i due, portando ognuno a 1/2.
Si ipotizzi ora che Tizio abbia designato come ulteriore sostituto anche l'amico estraneo Filano. In tal caso, ai sensi dell'art. 689, ultimo comma, c.c., la quota di Caio si dividera in parti uguali tra Sempronio, Mevia e Filano: ciascuno ricevera 1/6 della quota vacante, indipendentemente dalla proporzione originaria tra gli istituiti.
Coordinamento con l'accrescimento (art. 522 c.c.)
Il coordinamento dell'art. 689 c.c. con l'accrescimento previsto dall'art. 522 c.c. costituisce uno snodo sistematico fondamentale. L'accrescimento opera tra coeredi istituiti congiuntamente quando uno di essi non possa o non voglia accettare e non sia prevista altra disposizione del testatore. La sostituzione reciproca, in quanto espressa manifestazione della volonta del de cuius, prevale sull'accrescimento legale: i meccanismi convenzionali stabiliti dal testatore prevalgono sui meccanismi suppletivi della legge.
In assenza di sostituzione reciproca, opera invece l'accrescimento ai sensi dell'art. 522 c.c., a condizione che la chiamata sia avvenuta con espressioni che configurino una vocazione congiunta (coniunctim). La sostituzione plurima ex art. 689 c.c. costituisce dunque uno strumento alternativo e prevalente rispetto all'accrescimento, consentendo al testatore di superare i limiti di quest'ultimo e di programmare con maggiore precisione la sorte delle quote vacanti.
Domande frequenti
Cos'e la sostituzione reciproca prevista dall'art. 689 c.c.?
La sostituzione reciproca e la configurazione in cui i coeredi istituiti sono anche designati come sostituti l'uno dell'altro. Se uno di essi non puo o non vuole accettare l'eredita, la sua quota si trasferisce agli altri istituiti-sostituti, secondo le regole di proporzionalita di cui all'art. 689, comma 3, c.c.
Se gli istituiti hanno quote disuguali, come si divide la quota del rinunciante?
L'art. 689, comma 3, c.c. stabilisce una presunzione iuris tantum di proporzionalita: la quota vacante si distribuisce tra i coeredi sostituiti mantenendo la proporzione delle quote originarie. Tale presunzione cede dinanzi a una diversa volonta testamentaria espressa o desumibile dal testamento.
Posso designare come sostituti sia i coeredi che una persona estranea?
Si, e ammesso ai sensi dell'art. 689, ultimo comma, c.c. In tal caso non opera la presunzione di proporzionalita: la quota vacante si divide in parti uguali tra tutti i sostituiti, inclusa la persona estranea, salvo diversa volonta espressa del testatore.
Sostituzione reciproca e accrescimento sono lo stesso istituto?
No. L'accrescimento (art. 522 c.c.) e un meccanismo legale che opera in mancanza di diversa disposizione testamentaria, tra coeredi chiamati congiuntamente. La sostituzione reciproca e invece una disposizione espressa del testatore e prevale sull'accrescimento, in quanto espressione diretta della volonta del de cuius.
Quanti sostituti posso designare per un singolo erede?
L'art. 689, comma 1, c.c. non pone limiti numerici. Il testatore puo designare piu sostituti per un singolo istituito, anche in ordine successivo (sostituto del sostituto), purche resti nell'ambito della sostituzione ordinaria e non si configurino fattispecie vietate come il fedecommesso (salvo l'eccezione assistenziale dell'art. 692 c.c.).