Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 694 c.c. – Alienazione dei beni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d’ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 693 - Art. 693 Codice Civile: Diritti e obblighi dell’istituito→Cod. civ. art. 695 - Art. 695 Codice Civile: Diritti dei creditori personali dell’isti…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 692 Codice Civile: Sostituzione fedecommissaria→Articolo 696 Codice Civile: Devoluzione al sostituito→Articolo 691 Codice Civile: Sostituzione ordinaria nei legati→Articolo 697 Codice Civile: Sostituzione fedecommissaria nei legati→Articolo 690 Codice Civile: Obblighi dei sostituiti→Articolo 698 Codice Civile: Usufrutto successivo→Art. 689 c.c.: Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico della norma
L'art. 694 c.c. si colloca all'interno della sezione dedicata alla sostituzione fedecommissaria, ammessa nel nostro ordinamento, dopo la riforma del 1975, soltanto nella forma residuale prevista dall'art. 692 c.c. a favore di interdetti, minori in condizioni di abituale infermità di mente o persone sottoposte ad amministrazione di sostegno. In tale cornice eccezionale, l'istituito è gravato dall'obbligo di conservare i beni per restituirli, alla propria morte, al sostituito (cioè alla persona o ente che ha avuto cura dell'incapace). La conservazione del compendio patrimoniale costituisce dunque il nucleo del vincolo fedecommissario e si traduce, sul piano dispositivo, in una rigorosa indisponibilità dei beni che ne formano oggetto.
Proprio per attenuare la rigidità di tale vincolo, il legislatore ha previsto la possibilità che l'autorità giudiziaria autorizzi l'alienazione dei beni fedecommessi quando ricorrano specifici presupposti. La norma si inserisce in un sistema di controllo giurisdizionale sugli atti di straordinaria amministrazione di patrimoni vincolati, analogo a quello previsto dagli artt. 374 e 375 c.c. per il tutore dell'interdetto e dagli artt. 320 e 321 c.c. per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Presupposti sostanziali: l'evidente utilità
Il presupposto cardine per l'autorizzazione è l'evidente utilità, formula che il legislatore ha inteso più stringente rispetto alla mera "utilità" o "convenienza". Non basta una qualsiasi opportunità economica: occorre che il vantaggio dell'alienazione risulti manifesto e tale da giustificare la deroga al vincolo conservativo. Il giudice deve valutare in concreto se l'operazione realizzi un interesse oggettivo del compendio fedecommissario, non già un mero interesse personale dell'istituito.
L'evidente utilità può ricorrere, ad esempio, quando il bene risulti antieconomico (immobile fatiscente i cui costi di manutenzione superino la redditività), oppure quando vi sia un'offerta di acquisto particolarmente vantaggiosa rispetto al valore di mercato, oppure ancora quando la vendita consenta di liberarsi di un cespite litigioso o gravato da oneri sproporzionati. Spetta al ricorrente fornire elementi documentali, perizie di stima, dimostrazione degli oneri, comparazioni di mercato, idonei a integrare la prova rigorosa richiesta dalla norma.
Il reimpiego e la surrogazione reale
L'autorizzazione all'alienazione non comporta liberazione del prezzo: il giudice deve disporre il reimpiego delle somme ricavate, secondo il meccanismo classico della surrogazione reale. Le somme, e i beni acquistati con esse, restano soggette al medesimo vincolo fedecommissario, di modo che il compendio destinato al sostituito non subisca depauperamenti. Il reimpiego può avvenire mediante acquisto di altri immobili, sottoscrizione di titoli di Stato, depositi vincolati o altre forme di investimento sicure, secondo le modalità che il giudice riterrà più conformi alla conservazione del valore.
L'omissione del reimpiego o la sua difformità rispetto alle modalità stabilite dal provvedimento autorizzativo espongono l'istituito a responsabilità verso il sostituito e possono integrare gli estremi della revoca dell'autorizzazione, oltre che fondare azioni di reintegrazione del compendio fedecommissario.
La costituzione di ipoteche per miglioramenti fondiari
Il secondo comma dell'art. 694 c.c. consente, con le "necessarie cautele", la costituzione di ipoteche sui beni fedecommessi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. La disposizione rispecchia una concezione produttivistica del patrimonio: il legislatore riconosce che il vincolo conservativo non deve tradursi in immobilizzazione sterile, ma può accompagnarsi a operazioni di valorizzazione del fondo, purché funzionali all'incremento del suo valore o della sua produttività.
Le "necessarie cautele" che il giudice è chiamato a disporre possono consistere nella nomina di un revisore tecnico, nella sottoposizione delle erogazioni a stato di avanzamento dei lavori, nell'obbligo di rendiconto periodico e nella destinazione vincolata delle somme mutuate. La logica è quella della trasformazione produttiva, non della mera estrazione di liquidità.
Profilo processuale: la volontaria giurisdizione
Il procedimento autorizzativo si svolge nelle forme della volontaria giurisdizione (artt. 737 ss. c.p.c.), con ricorso al tribunale del luogo di apertura della successione o, secondo opinione preferibile, al giudice tutelare. Il ricorso deve essere proposto dall'istituito, con la partecipazione necessaria del sostituito (se determinato e capace) e con l'eventuale audizione del pubblico ministero, trattandosi di interessi anche di rilievo pubblicistico. Il provvedimento ha natura di decreto, è reclamabile e non passa in giudicato sostanziale.
Caso pratico
Tizio, nel proprio testamento, ha istituito erede il figlio Caio, interdetto per infermità di mente, gravandolo dell'obbligo di conservare i beni ereditari a favore della casa di cura Mevia, che ha avuto cura di Caio per oltre vent'anni. Tra i beni vi è un casolare di campagna in stato di degrado, i cui costi di restauro e manutenzione superano la rendita locatizia annuale. Il tutore di Caio riceve un'offerta di acquisto da Sempronio, imprenditore agricolo, pari al doppio del valore di stima peritale del bene nello stato attuale. Il tutore propone ricorso ex art. 694 c.c. al tribunale, allegando perizia, computo metrico dei lavori necessari e proposta di reimpiego mediante acquisto di titoli di Stato decennali. Il giudice, riscontrata l'evidente utilità, autorizza l'alienazione disponendo che l'intero ricavato sia depositato su un conto vincolato e successivamente investito in titoli, con onere di rendiconto annuale.
Domande frequenti
Chi può chiedere l'autorizzazione all'alienazione dei beni fedecommessi?
La richiesta spetta all'istituito (o al suo tutore, se incapace) ai sensi dell'art. 694 c.c. Il procedimento si svolge nelle forme della volontaria giurisdizione davanti al tribunale competente, con la partecipazione del sostituito ove determinato.
Cosa si intende per evidente utilità?
L'art. 694 c.c. richiede un vantaggio manifesto e oggettivo per il compendio fedecommissario, non una semplice convenienza. Tipici esempi sono beni antieconomici, offerte d'acquisto superiori al valore di stima o cespiti che richiedono oneri sproporzionati alla loro redditività.
Cosa succede alle somme ricavate dalla vendita?
Il giudice dispone il reimpiego obbligatorio delle somme, che restano soggette al vincolo fedecommissario per surrogazione reale. Il reimpiego può avvenire tramite acquisto di altri immobili, titoli di Stato o depositi vincolati, secondo le modalità stabilite nel provvedimento autorizzativo.
Si possono ipotecare i beni fedecommessi?
Sì, l'art. 694, comma 2, c.c. consente la costituzione di ipoteche a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie, con le necessarie cautele disposte dal giudice. La logica è valorizzare il fondo, non estrarre liquidità.
Cosa accade se l'istituito vende senza autorizzazione?
L'alienazione compiuta senza autorizzazione giudiziale è inefficace rispetto al sostituito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 692 e 694 c.c., e l'istituito risponde verso il sostituito per il pregiudizio causato al compendio fedecommissario.