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Art. 696 c.c. Devoluzione al sostituito
In vigore
L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace.
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In sintesi
Inquadramento sistematico
L'art. 696 c.c. disciplina il momento e le modalità della devoluzione dei beni fedecommessi al sostituito, completando il quadro della sostituzione fedecommissaria assistenziale tracciato dagli artt. 692 e seguenti. La norma stabilisce due regole fondamentali: da un lato fissa il momento traslativo nella morte dell'istituito, dall'altro disciplina la sorte dei beni qualora il sostituito venga a mancare prima dell'istituito. Si tratta di disposizioni essenziali per assicurare la certezza dei rapporti successori e la corretta attuazione della volontà del testatore.
La sostituzione fedecommissaria si configura, dopo la riforma del 1975, come istituto a struttura bifasica: una prima delazione a favore dell'istituito (l'incapace) e una seconda delazione, eventuale e successiva, a favore del sostituito (la persona o ente che si è preso cura dell'incapace). Entrambe trovano la loro fonte nella medesima disposizione testamentaria, ma operano in momenti diversi e con effetti distinti.
Il momento della devoluzione
Il primo comma dell'art. 696 c.c. stabilisce che l'eredità si devolve al sostituito "al momento della morte dell'istituito". Ne deriva che l'apertura della successione del sostituito rispetto al compendio fedecommissario non coincide con la morte del testatore originario, bensì con quella dell'istituito. È in questo momento che il sostituito è chiamato all'eredità e può accettare o rinunciare secondo le regole generali (artt. 470 e seguenti c.c.).
La devoluzione opera ipso iure in virtù della volontà del testatore: non si verifica una doppia successione (prima dal testatore all'istituito e poi dall'istituito al sostituito), ma una delazione successiva che ricollega direttamente il sostituito al disponente originario. Tale ricostruzione ha rilievo pratico notevole: il sostituito acquista i beni fedecommessi iure proprio dal testatore, e non come erede dell'istituito; pertanto non risponde dei debiti personali dell'istituito (coerentemente con il principio di segregazione patrimoniale di cui all'art. 695 c.c.), e i beni non vengono computati ai fini della successione dell'istituito.
L'accettazione del sostituito
Il sostituito, al momento della morte dell'istituito, deve manifestare la propria volontà di accettare l'eredità fedecommissaria. L'accettazione segue le regole generali e può essere espressa o tacita, pura e semplice o con beneficio d'inventario. La prudenza consiglia, soprattutto quando il compendio è di consistenza significativa o vi sono pendenze, l'accettazione beneficiata, idonea a mantenere distinto il patrimonio del sostituito da quello fedecommissario.
Particolare attenzione va prestata al termine per l'accettazione e all'eventuale chiamata in giudizio per la actio interrogatoria ex art. 481 c.c. Il termine decennale dell'art. 480 c.c. decorre dalla data di apertura della successione, cioè dalla morte dell'istituito, non da quella del testatore originario.
Premorienza del sostituito: la regola del secondo comma
Il secondo comma dell'art. 696 c.c. affronta l'ipotesi della premorienza del sostituito: se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima dell'istituito, i beni o la porzione che spetterebbe loro sono devoluti ai successori legittimi dell'incapace. Si tratta di una scelta normativa significativa, che esclude tanto l'accrescimento in favore di altri eventuali sostituiti, quanto la rappresentazione a favore degli eredi del sostituito premorto.
La ratio è chiara: il fedecommesso assistenziale si fonda sull'opera concreta di assistenza prestata all'incapace; venuta meno la persona o l'ente che ha effettivamente svolto tale opera, non vi è ragione di trasmettere il beneficio a soggetti estranei al rapporto di cura. Il legislatore opta quindi per la devoluzione ai successori legittimi dell'incapace, soluzione che riconduce il compendio entro l'alveo della famiglia di origine dell'incapace stesso.
L'individuazione dei successori legittimi dell'incapace
L'individuazione dei successori legittimi dell'incapace avviene con riferimento al momento della morte dell'istituito (cioè dell'incapace) e secondo le regole generali della successione legittima (artt. 565 e seguenti c.c.). Si applicheranno dunque le categorie ordinarie: coniuge, figli, ascendenti, fratelli, altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza, lo Stato. La quota disponibile è quella che, per la disposizione fedecommissaria, sarebbe spettata al sostituito premorto.
È importante sottolineare che si tratta dei successori legittimi dell'incapace e non del testatore: il legislatore individua un autonomo centro di imputazione per la devoluzione, sganciandola dalla volontà originaria del disponente. In presenza di più sostituiti, la premorienza di uno di essi senza che operi l'accrescimento determina la devoluzione della relativa quota agli eredi legittimi dell'incapace, in conformità alla regola del secondo comma.
Caso pratico
Tizio, nel proprio testamento, ha istituito erede il figlio Caio, interdetto, con sostituzione fedecommissaria a favore della nipote Mevia, che ha assistito Caio per oltre trent'anni. Mevia muore prima di Caio, lasciando il proprio figlio Sempronio. Alla morte di Caio si apre la successione fedecommissaria: i beni non passano a Sempronio (figlio della sostituita premorta), perché l'art. 696, comma 2, c.c. esclude la rappresentazione; i beni vengono invece devoluti ai successori legittimi di Caio, individuati al momento della sua morte. Se Caio non ha discendenti, coniuge né ascendenti, ma ha un fratello Filano, sarà Filano a succedere nei beni fedecommessi quale erede legittimo dell'incapace.
Domande frequenti
Quando si devolvono i beni al sostituito?
Ai sensi dell'art. 696, comma 1, c.c., l'eredità si devolve al sostituito nel momento della morte dell'istituito. È a quel momento che si apre la successione fedecommissaria e il sostituito è chiamato ad accettare o rinunciare secondo le regole generali (artt. 470 ss. c.c.).
Il sostituito succede al testatore o all'istituito?
Il sostituito succede direttamente al testatore originario per delazione successiva: acquista iure proprio i beni fedecommessi e non risponde dei debiti personali dell'istituito, coerentemente con la segregazione patrimoniale dell'art. 695 c.c.
Cosa accade se il sostituito muore prima dell'istituito?
L'art. 696, comma 2, c.c. dispone che i beni siano devoluti ai successori legittimi dell'incapace istituito, non agli eredi del sostituito premorto. È esclusa l'operatività della rappresentazione, perché il fedecommesso assistenziale premia l'opera personale di cura.
Come si individuano i successori legittimi dell'incapace?
Si applicano le regole degli artt. 565 ss. c.c. con riferimento al momento della morte dell'istituito: coniuge, figli, ascendenti, fratelli, parenti entro il sesto grado e, in mancanza, lo Stato. Il centro di imputazione è la persona dell'incapace, non quella del testatore.
Il sostituito può accettare con beneficio d'inventario?
Sì, l'accettazione del sostituito segue le regole generali (artt. 470 e 484 c.c.) e può essere effettuata con beneficio d'inventario per mantenere distinto il patrimonio personale da quello fedecommissario, opzione prudente specie in presenza di pendenze.