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Art. 698 c.c. Usufrutto successivo
In vigore
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L'art. 698 c.c. si colloca all'interno del Capo dedicato alle sostituzioni e completa il sistema di limitazioni alle disposizioni testamentarie che vincolano l'ordine successivo di chiamati. La norma vieta sostanzialmente l'usufrutto successivo, salvaguardando soltanto il primo chiamato che si trovi in vita alla morte del testatore. Si tratta di una disposizione di stretto raccordo con l'art. 692 c.c., che vieta le sostituzioni fedecommissarie generali e ammette il solo fedecommesso assistenziale.
La ragione del divieto è chiara: l'istituzione di una catena di chiamati successivi al godimento di un usufrutto (o di una rendita, o di un'annualità) creerebbe un vincolo durevole sui beni capitali, sottraendoli per generazioni alla libera disponibilità del nudo proprietario e della collettività. Il legislatore, nell'ottica liberale che ha ispirato la riforma del 1975, ha ritenuto contrario all'ordine pubblico economico ogni meccanismo di sostituzione patrimoniale che si protragga al di là della vita dei chiamati contemporanei al testatore.
L'usufrutto successivo: definizione
L'usufrutto successivo è la disposizione con cui il testatore lascia il godimento di un bene (o di un complesso di beni) a più persone in ordine cronologico, di modo che ciascuna succeda nell'usufrutto al venir meno di quella che la precede. Tipico è il caso del testatore che lasci l'usufrutto di un immobile prima al coniuge, poi ai figli, poi ai nipoti. La norma in commento dichiara valida la disposizione soltanto a favore di quelli che, alla morte del testatore, si trovino "primi chiamati a goderne": gli altri chiamati successivi non acquistano alcun diritto.
Particolare attenzione va prestata alla locuzione "primi chiamati": non si tratta necessariamente di un unico soggetto, ma può trattarsi di più persone che siano contestualmente chiamate a godere (per esempio in quote pro indiviso) e che si trovino in vita alla morte del testatore. La sopravvivenza al testatore è la condizione di validità della disposizione individuale.
Estensione a rendite e annualità
Il legislatore ha espressamente equiparato all'usufrutto la rendita e l'annualità, in coerenza con la natura periodica e personale di tali prestazioni. La dottrina sottolinea come la limitazione operi indipendentemente dalla qualificazione formale della disposizione: ciò che rileva è la struttura sostanziale di prestazione periodica destinata a una catena di beneficiari, suscettibile di prolungare il vincolo per generazioni.
La nozione di rendita comprende sia la rendita vitalizia che la rendita perpetua, mentre l'annualità è la prestazione di una somma di denaro o di una quantità di altre cose fungibili con periodicità annuale. In tutti questi casi, soltanto il primo chiamato in vita alla morte del testatore acquista il diritto; i chiamati successivi non sono tutelati e la disposizione a loro favore è priva di effetto giuridico.
Coordinamento con l'art. 692 c.c. e ratio del divieto
Il combinato disposto degli artt. 692 e 698 c.c. delinea un sistema coerente di divieti: l'art. 692 vieta le sostituzioni fedecommissarie generali (salvo l'eccezione assistenziale), mentre l'art. 698 vieta le sostituzioni successive nel godimento. La ratio comune è il favor verso la libera circolazione dei beni e l'avversione per i vincoli patrimoniali di lunga durata, considerati lesivi dell'autonomia delle generazioni future e dell'efficienza economica del sistema.
L'art. 698 c.c. opera in modo automatico: non occorre alcuna pronuncia giudiziale per dichiarare l'invalidità della disposizione a favore dei chiamati successivi. La norma riduce semplicemente la portata della disposizione testamentaria, lasciandola valida solo nei limiti del primo chiamato in vita. Si tratta di una forma di conservazione del negozio testamentario nelle parti compatibili con l'ordinamento, secondo il principio dell'interpretazione conservativa.
Effetti pratici e nudo proprietario
Esauritosi il diritto di usufrutto, rendita o annualità del primo chiamato — sia per morte, sia per altra causa estintiva — il bene torna nella piena disponibilità del nudo proprietario o, se la disposizione era un legato a carico dell'erede, l'erede è liberato dall'obbligo della prestazione. I chiamati successivi indicati nel testamento non acquistano alcun titolo: la loro chiamata è giuridicamente inesistente, e non può essere fatta valere né a titolo successorio né a titolo contrattuale.
Sul piano pratico, è fortemente consigliabile che il testatore, quando voglia disporre di un godimento esteso a più generazioni, opti per soluzioni alternative compatibili con l'ordinamento, come il trust (riconosciuto in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1985), il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., o le rendite vitalizie costituite in vita con riserva di nomina del beneficiario successivo entro i limiti consentiti.
Caso pratico
Tizio dispone con testamento di lasciare l'usufrutto di un proprio fondo agricolo prima al fratello Caio, poi alla sorella Mevia, e infine al nipote Sempronio. Alla morte di Tizio, Caio è in vita ma Mevia è già premorta; Sempronio è in vita. Ai sensi dell'art. 698 c.c., la disposizione è valida soltanto a favore di Caio, che acquista l'usufrutto del fondo. Alla morte di Caio, l'usufrutto si estingue e il fondo torna nella piena disponibilità del nudo proprietario (l'erede di Tizio), senza che Sempronio possa vantare alcun diritto, pur essendo egli sopravvissuto a Tizio: la sua chiamata era infatti subordinata a quella di Mevia, e la disposizione è invalida fin dall'origine per la parte eccedente il primo chiamato in vita.
Domande frequenti
Cosa si intende per usufrutto successivo?
È la disposizione testamentaria con cui il godimento di un bene è attribuito a più persone in ordine cronologico, ciascuna subentrante al venir meno della precedente. L'art. 698 c.c. dichiara valida la disposizione solo a favore dei primi chiamati in vita alla morte del testatore.
La regola vale anche per le rendite vitalizie?
Sì, l'art. 698 c.c. equipara espressamente all'usufrutto le rendite e le annualità. La dottrina conferma che la limitazione opera per ogni prestazione periodico-personale destinata a una catena di beneficiari, indipendentemente dalla qualificazione formale.
Perché il legislatore vieta l'usufrutto successivo?
La ratio si coordina con l'art. 692 c.c.: si vogliono evitare vincoli patrimoniali prolungati per generazioni, contrari alla libera circolazione dei beni e all'autonomia delle generazioni future. Si tratta di un favor verso l'efficienza economica del sistema successorio.
Cosa succede ai chiamati successivi al primo?
Non acquistano alcun diritto: la disposizione a loro favore è priva di effetto. Estinto il diritto del primo chiamato, il bene torna nella piena disponibilità del nudo proprietario o l'erede è liberato dall'obbligo della prestazione.
Si può comunque trasmettere un godimento a più generazioni?
Le soluzioni compatibili con l'ordinamento sono il trust (Convenzione dell'Aja del 1985), il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e le rendite vitalizie costituite inter vivos. La via testamentaria dell'usufrutto successivo è invece preclusa dall'art. 698 c.c.