← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 700 c.c. Facoltà di nomina e di sostituzione

In vigore

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari ai quali affidare il compito di dare attuazione alle disposizioni di ultima volontà.
  • Il testatore può prevedere una sostituzione preventiva, designando altre persone per il caso in cui i primi nominati non vogliano o non possano accettare l'incarico.
  • In presenza di pluralità di esecutori, vige la regola dell'actio congiunta, salvo che il testatore abbia diviso fra loro le attribuzioni o si tratti di atti urgenti di conservazione.
  • Il testatore può autorizzare l'esecutore a delegare un sostituto, ma solo se egli stesso non possa continuare nell'ufficio per causa sopravvenuta.
  • La nomina ha natura strettamente personale (intuitu personae) e l'ufficio non si trasferisce mortis causa agli eredi dell'esecutore.
  • La regola dell'agire congiunto risponde alla logica del controllo reciproco tra coesecutori e tutela l'unitarietà dell'esecuzione testamentaria.

Inquadramento sistematico dell'esecuzione testamentaria

L'art. 700 c.c. apre il Capo VIII del Titolo III del Libro II, dedicato all'esecutore testamentario, figura tradizionalmente riconducibile al diritto romano del fideicommissarius e al diritto intermedio dei manumissores e degli amici familiae. La norma riconosce al testatore una facolta dispositiva accessoria al testamento: quella di affiancare alla devoluzione patrimoniale una struttura organizzativa che ne garantisca la concreta attuazione. L'esecutore testamentario e infatti un soggetto investito di un ufficio di diritto privato, finalizzato a curare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volonta, conformemente alla volonta del de cuius e nell'interesse di tutti i soggetti della vicenda successoria.

Pluralita di nominati e sostituzione preventiva

La norma riconosce al testatore tre distinte facolta. In primo luogo, quella di nominare uno o piu esecutori: la pluralita di esecutori e in genere disposta quando il patrimonio ereditario presenti diverse componenti che richiedono competenze specialistiche (azienda, immobili, titoli, opere d'arte). In secondo luogo, la facolta di sostituzione preventiva: il testatore puo designare uno o piu soggetti destinati a subentrare nell'ufficio qualora i primi nominati non vogliano o non possano accettare. La sostituzione preventiva opera automaticamente al verificarsi del presupposto (rinuncia, premorienza, incapacita sopravvenuta), senza necessita di un provvedimento giudiziale. In terzo luogo, il testatore puo autorizzare l'esecutore a delegare altri a se stesso, ma soltanto qualora egli non possa continuare nell'ufficio: si tratta di una sostituzione successiva, configurabile come ipotesi eccezionale di trasmissibilita dell'incarico.

Agire congiunto e divisione delle attribuzioni

Quando gli esecutori sono piu di uno, la regola residuale e quella dell'agire congiunto: tutti devono concorrere alle decisioni e agli atti di amministrazione. Tale regola, ispirata al modello dell'amministrazione collegiale, risponde all'esigenza di controllo reciproco e di unitarieta nell'esecuzione. Il testatore puo tuttavia derogare a tale principio dividendo fra gli esecutori le attribuzioni: a uno l'amministrazione dell'azienda, a un altro la cura dei rapporti con i legatari, a un terzo la liquidazione dei beni mobiliari. La deroga opera anche, ex lege, per i provvedimenti urgenti di conservazione di un bene o di un diritto ereditario: in tal caso ciascun esecutore puo agire disgiuntamente, in applicazione di un principio analogo a quello previsto dall'art. 1105 c.c. in materia di comunione.

Caso pratico: la sostituzione preventiva

Tizio, imprenditore titolare di un'azienda commerciale e di un cospicuo patrimonio immobiliare, redige testamento olografo nominando esecutori testamentari Caio (commercialista di fiducia) per la gestione dell'azienda, e Sempronio (avvocato) per la liquidazione del patrimonio immobiliare. Prevede inoltre, in via di sostituzione preventiva, Mevia per il caso in cui Caio non possa o non voglia accettare. All'apertura della successione, Caio si trova in stato di incapacita per grave malattia: si verifica la fattispecie sostitutiva e Mevia subentra automaticamente nell'ufficio relativo alla gestione aziendale, senza necessita di provvedimento giudiziale. Sempronio mantiene autonomamente le sue attribuzioni, in virtu della divisione operata dal testatore.

Natura giuridica dell'ufficio e profili di personalita

L'ufficio dell'esecutore testamentario presenta natura strettamente personale (intuitu personae): la scelta del testatore si fonda sulla fiducia riposta nelle qualita morali e professionali del designato. Da cio derivano due corollari. Il primo: l'ufficio non si trasmette mortis causa agli eredi dell'esecutore. Il secondo: la delega ad altri e ammessa solo se espressamente autorizzata dal testatore e solo per l'ipotesi di impossibilita sopravvenuta a continuare l'ufficio. Il regime risulta cosi piu rigoroso rispetto a quello del mandato (art. 1717 c.c.), proprio in considerazione del carattere fiduciario rafforzato dell'incarico.

Coordinamento con le altre disposizioni del Capo

L'art. 700 c.c. va letto in collegamento con l'art. 701 c.c. (capacita di obbligarsi del nominato), con l'art. 702 c.c. (forme di accettazione e rinunzia), con l'art. 703 c.c. (funzioni e amministrazione della massa ereditaria) e con l'art. 707 c.c. (esonero per giusta causa). La facolta di nomina costituisce dunque l'incipit di un articolato regime di organizzazione dell'esecuzione testamentaria, che il testatore puo modulare con ampia autonomia, nel rispetto dei limiti inderogabili posti dalla legge a tutela degli eredi e dei legatari.

Domande frequenti

Il testatore puo nominare piu esecutori testamentari?

Si. L'art. 700 c.c. consente espressamente la nomina di uno o piu esecutori. In caso di pluralita, vige la regola dell'agire congiunto, salvo che il testatore abbia diviso fra loro le attribuzioni o si tratti di atti urgenti di conservazione.

Cosa accade se l'esecutore nominato non vuole o non puo accettare?

Il testatore puo prevedere una sostituzione preventiva designando altri soggetti destinati a subentrare. Se manca la sostituzione, si applica il regime dell'art. 702 c.c. e, in caso di rinuncia di tutti i nominati, decade l'intera previsione.

L'esecutore puo delegare un'altra persona a sostituirlo?

Solo se il testatore lo ha espressamente autorizzato e soltanto nel caso in cui l'esecutore non possa continuare nell'ufficio per impossibilita sopravvenuta. In mancanza di autorizzazione, la delega e nulla.

I coesecutori devono sempre agire congiuntamente?

No. L'art. 700 c.c. prevede tre eccezioni: la divisione delle attribuzioni operata dal testatore, i provvedimenti urgenti di conservazione di un bene o di un diritto ereditario, e i casi specifici espressamente regolati dal testatore.

L'ufficio di esecutore si trasmette agli eredi dell'esecutore?

No. L'ufficio ha natura strettamente personale (intuitu personae) e non si trasmette mortis causa. Alla morte dell'esecutore opera l'eventuale sostituzione preventiva o, in mancanza, si applicano gli artt. 702 e 712 c.c.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.