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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 702 c.c. Accettazione e rinunzia alla nomina

In vigore

L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni. L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.

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In sintesi

  • L'accettazione e la rinunzia dell'esecutore testamentario richiedono una forma solenne: dichiarazione resa nella cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione.
  • La dichiarazione deve essere annotata nel registro delle successioni, con funzione di pubblicita-notizia verso gli eredi, legatari e terzi.
  • L'accettazione e atto puro: non puo essere sottoposta a condicio ne a termine.
  • L'autorita giudiziaria puo, su istanza di qualsiasi interessato, assegnare all'esecutore un termine giudiziale per l'accettazione.
  • Il decorso del termine senza accettazione equivale a rinunzia (silentium pro renuntiatione).
  • La forma solenne tutela la certezza dei rapporti successori e la conoscibilita dell'identita del gestore della massa ereditaria.

Forma solenne e ratio della pubblicita

L'art. 702 c.c. disciplina i requisiti formali dell'accettazione e della rinunzia all'ufficio di esecutore testamentario, imponendo una forma solenne e pubblicita. La ratio della disposizione e di garantire certezza ai rapporti successori e conoscibilita ai soggetti coinvolti: la sostituzione dell'esecutore alla figura del de cuius nella gestione del patrimonio ereditario richiede che gli eredi, i legatari, i creditori del defunto e i terzi che entrano in rapporto con la massa siano in grado di identificare con sicurezza chi sia legittimato a compiere atti di amministrazione. La forma solenne risponde altresi all'esigenza di rendere consapevole il dichiarante dell'importanza dell'atto, secondo lo schema tipico delle forme ad substantiam.

Competenza territoriale e modalita

La dichiarazione deve essere resa nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e aperta la successione. Il riferimento e all'art. 456 c.c., che individua il luogo di apertura della successione nell'ultimo domicilio del defunto. La competenza territoriale e dunque coincidente con quella prevista per la dichiarazione di accettazione dell'eredita ex art. 484 c.c. e per le altre vicende del procedimento successorio. La dichiarazione e resa al cancelliere, che ne raccoglie l'atto in forma autentica e ne dispone l'annotazione nel registro delle successioni. Il registro, tenuto presso ciascun tribunale, costituisce strumento di pubblicita-notizia: chi consulta il registro puo conoscere lo stato del procedimento e identificare il soggetto legittimato a esercitare l'ufficio.

Divieto di condizione e di termine

Il secondo comma sancisce il principio della purezza dell'accettazione: questa non puo essere sottoposta a condizione o a termine. La regola e coerente con il regime degli atti incidenti sulle vicende successorie: cosi come l'accettazione dell'eredita ex art. 475 c.c. e ritenuta atto puro e indivisibile, anche l'accettazione dell'ufficio di esecutore non tollera modalita accessorie che ne diluiscano la certezza. L'apposizione di condizione o termine determina la nullita dell'accettazione: l'ufficio non puo essere efficacemente assunto, e si applicano le regole sulla sostituzione preventiva o, in mancanza, sulla rinuncia presunta.

Termine giudiziale e silenzio dell'esecutore

Il terzo comma attribuisce all'autorita giudiziaria il potere di assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, su istanza di qualsiasi interessato (erede, legatario, creditore ereditario, coesecutore). La fissazione del termine risponde alla necessita di superare l'incertezza derivante dall'inerzia del nominato: senza un meccanismo di pressione, l'esecuzione testamentaria potrebbe rimanere sospesa indefinitamente. Decorso il termine senza accettazione, l'esecutore si considera rinunziante: opera dunque una rinunzia presunta ex lege, secondo il brocardo silentium pro renuntiatione. La fattispecie e ricalcata sul meccanismo dell'actio interrogatoria previsto dall'art. 481 c.c. per l'eredita.

Caso pratico: la rinunzia presunta

Tizio nomina nel testamento esecutore testamentario il cugino Caio. All'apertura della successione, Caio, irreperibile per ragioni di lavoro all'estero, non si attiva. Gli eredi, intenzionati a definire rapidamente le sorti della massa ereditaria, presentano istanza al tribunale del luogo di apertura della successione chiedendo che sia assegnato a Caio un termine per accettare. Il presidente del tribunale, valutata l'istanza, assegna a Caio un termine di sessanta giorni con decreto notificato presso l'ultimo domicilio noto. Decorso il termine senza che Caio renda dichiarazione di accettazione in cancelleria, egli si considera rinunziante. Subentra il sostituto preventivo Sempronio designato dal testatore, il quale rendera a sua volta dichiarazione formale di accettazione presso la cancelleria.

Coordinamento con la pubblicita e profili applicativi

L'annotazione nel registro delle successioni e disciplinata dall'art. 52 disp. att. c.c., che individua nel cancelliere il soggetto onerato dell'iscrizione. La pubblicita ha funzione di mera notizia: la sua omissione non incide sulla validita dell'accettazione, ma puo determinare responsabilita del cancelliere e tutela di affidamento per i terzi in buona fede. Il coordinamento con l'art. 703 c.c. e immediato: l'accettazione segna il dies a quo del termine annuale di possesso da parte dell'esecutore, eventualmente prorogabile dall'autorita giudiziaria per evidente necessita.

Domande frequenti

In che forma deve essere fatta l'accettazione dell'ufficio di esecutore?

L'accettazione richiede forma solenne: deve risultare da dichiarazione resa nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e aperta la successione (art. 702 c.c.) e deve essere annotata nel registro delle successioni.

L'accettazione puo essere sottoposta a condizione o a termine?

No. Il secondo comma dell'art. 702 c.c. vieta espressamente l'apposizione di condizione o di termine all'accettazione. L'eventuale clausola condizionale o temporale determina la nullita dell'accettazione.

Cosa succede se l'esecutore non accetta entro un termine ragionevole?

Qualsiasi interessato puo chiedere all'autorita giudiziaria di assegnare all'esecutore un termine per accettare. Decorso il termine senza accettazione, l'esecutore si considera rinunziante (silentium pro renuntiatione).

Presso quale tribunale va resa la dichiarazione?

Presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e aperta la successione, ossia secondo l'art. 456 c.c. il tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Cosa succede se il cancelliere omette di annotare la dichiarazione nel registro?

L'omissione non incide sulla validita dell'accettazione, che ha forma sostanziale. Tuttavia puo determinare responsabilita del cancelliere e tutela dei terzi di buona fede che abbiano confidato nelle risultanze del registro delle successioni.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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