← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 704 c.c. Rappresentanza processuale

In vigore

Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative allo esercizio del suo ufficio.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni giudiziali relative all'eredita devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore.
  • La norma istituisce un litisconsorzio necessario passivo tra eredi ed esecutore per le controversie ereditarie.
  • L'esecutore puo intervenire nei giudizi promossi dagli eredi, esercitando una legittimazione concorrente.
  • L'esecutore puo esercitare attivamente le azioni relative all'esercizio del proprio ufficio (azioni a tutela del patrimonio ereditario, recupero crediti).
  • La cessazione dell'ufficio (decorso annuale o causa anticipata) fa venir meno la legittimazione, con conseguente prosecuzione del giudizio solo nei confronti degli eredi.
  • La regola contempera la tutela degli eredi con la continuita dell'amministrazione esecutoria.

La legittimazione processuale concorrente

L'art. 704 c.c. disciplina i profili processuali dell'ufficio di esecutore testamentario, regolando la legittimazione passiva e attiva nelle controversie ereditarie. La norma risponde a un'esigenza fondamentale: durante la gestione dell'esecutore, il patrimonio ereditario e amministrato da un soggetto diverso dagli eredi, e le azioni giudiziali che incidono sul patrimonio non possono prescindere dalla partecipazione del gestore. Si configura cosi una legittimazione processuale concorrente tra eredi (titolari sostanziali dei diritti) ed esecutore (gestore investito di un ufficio di amministrazione), che opera secondo un duplice regime: obbligatorio sul versante passivo, facoltativo su quello attivo.

La legittimazione passiva: litisconsorzio necessario

Il primo comma stabilisce che le azioni relative all'eredita devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. L'avverbio anche chiarisce che la legittimazione passiva non sostituisce quella degli eredi, ma si aggiunge ad essa: l'azione deve essere proposta congiuntamente verso eredi ed esecutore, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. La ratio e duplice: garantire che il giudicato si formi nel contraddittorio con il soggetto che ha la materiale disponibilita dei beni e degli atti di gestione; tutelare l'esecutore stesso, consentendogli di esercitare il diritto di difesa rispetto a pretese che incidono sull'oggetto del suo ufficio. La mancata integrazione del contraddittorio determina nullita rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

L'intervento e la legittimazione attiva

Il secondo comma riconosce all'esecutore due distinti poteri processuali. In primo luogo, la facolta di intervenire nei giudizi promossi dall'erede: l'intervento e adesivo dipendente o adesivo autonomo a seconda della natura del giudizio. L'esecutore puo intervenire spontaneamente, senza necessita di chiamata da parte dell'erede attore, per tutelare l'interesse dell'amministrazione ereditaria. In secondo luogo, la facolta di esercitare attivamente le azioni relative all'esercizio del suo ufficio: si pensi all'azione di recupero di crediti del de cuius, all'azione di rivendicazione di beni ereditari illegittimamente detenuti da terzi, alla domanda di risarcimento per danni alla massa ereditaria. L'esecutore agisce come parte processuale autonoma, anche se in nome dell'ufficio e nell'interesse della massa.

Distinzione tra azioni patrimoniali e non patrimoniali

La legittimazione processuale concorrente opera prevalentemente per le azioni di contenuto patrimoniale, incidenti sui beni della massa ereditaria. Per le azioni di carattere non patrimoniale o personalissimo (azione di impugnazione di disposizioni testamentarie, azione di petizione ereditaria strictu sensu, azione di riduzione di legittimari), la legittimazione spetta in via esclusiva agli eredi o ai legittimari interessati, e l'esecutore puo eventualmente intervenire ad adiuvandum ma non puo agire autonomamente. La distinzione e essenziale per delimitare l'ambito dell'art. 704 c.c. e va valutata caso per caso, in base alla natura sostanziale della pretesa fatta valere.

Caso pratico: l'azione di terzo creditore

Tizio, fornitore commerciale del defunto Caio, vanta un credito di 50.000 euro per merci consegnate prima della morte. All'apertura della successione, l'esecutore testamentario Sempronio e in possesso e amministrazione della massa ereditaria. Tizio, per agire in giudizio in via monitoria, deve necessariamente proporre la domanda nei confronti degli eredi (Mevia e altri chiamati) e dell'esecutore Sempronio: solo cosi il contraddittorio risulta correttamente integrato. La mancata citazione dell'esecutore determinerebbe nullita rilevabile d'ufficio. Quando, decorso l'anno di possesso (eventualmente prorogato), Sempronio cessera dall'ufficio, il giudizio proseguira soltanto nei confronti degli eredi, con eventuale ordine di integrazione del contraddittorio nei loro confronti se non gia parti.

Cessazione dell'ufficio e profili intertemporali

La legittimazione processuale dell'esecutore e correlata alla durata del suo ufficio. La cessazione - per decorso del termine annuale di possesso, per revoca giudiziale, per rinuncia o per causa sopravvenuta di impossibilita - fa venir meno la legittimazione: il giudizio pendente prosegue soltanto nei confronti degli eredi, eventualmente con dichiarazione di interruzione e successiva riassunzione. Il coordinamento e con gli artt. 299 e seguenti c.p.c. in tema di eventi interruttivi del processo. L'art. 704 c.c. costituisce inoltre regola di riferimento per la giurisprudenza in materia di rappresentanza processuale degli organi di amministrazione patrimoniale, e va letto in connessione con l'art. 703 c.c. (funzioni dell'esecutore) e con gli artt. 75 e 102 c.p.c.

Domande frequenti

Le azioni contro l'eredita devono essere proposte anche contro l'esecutore?

Si. L'art. 704 c.c. prevede che durante la gestione dell'esecutore testamentario le azioni relative all'eredita debbano essere proposte anche nei suoi confronti, configurando un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.

L'esecutore puo intervenire spontaneamente nei giudizi degli eredi?

Si. Il secondo comma dell'art. 704 c.c. attribuisce all'esecutore la facolta di intervenire nei giudizi promossi dagli eredi, tipicamente in forma di intervento adesivo a tutela degli interessi dell'amministrazione ereditaria.

L'esecutore puo agire in giudizio per recuperare crediti del defunto?

Si. L'art. 704 c.c. legittima l'esecutore a esercitare attivamente le azioni relative all'esercizio del suo ufficio, incluse le azioni di recupero crediti, di rivendicazione e di risarcimento a favore della massa ereditaria.

Cosa accade se non si cita in giudizio l'esecutore?

La mancata integrazione del contraddittorio determina nullita rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 102 c.p.c.). Il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio assegnando termine perentorio.

La legittimazione dell'esecutore permane dopo la cessazione dell'ufficio?

No. La cessazione dell'ufficio (decorso del termine annuale, revoca, rinuncia) fa venir meno la legittimazione. Il giudizio pendente prosegue solo nei confronti degli eredi, con eventuale interruzione e riassunzione ex artt. 299 e ss. c.p.c.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.