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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 699 c.c. Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili

In vigore

simili È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita. CAPO VII – Degli esecutori testamentari

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per finalità di pubblica utilità.
  • Le finalità ammesse sono premi di nuzialità o natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o un'arte, opere di assistenza e altri fini di pubblica utilità.
  • I beneficiari devono essere scelti entro una categoria determinata o tra i discendenti di determinate famiglie.
  • Le annualità sono riscattabili secondo le norme dettate in materia di rendita (artt. 1872 ss. c.c.).
  • La norma realizza una deroga al principio di determinatezza del beneficiario in funzione meritevole.
  • Si tratta di disposizioni a carattere modale-assistenziale, idonee a perpetuare lo scopo benefico del testatore.

Inquadramento sistematico

L'art. 699 c.c. chiude la sezione dedicata alle sostituzioni con una norma che, pur essendo collocata in tale contesto, ha autonoma e diversa natura: non si tratta di una sostituzione né di un fedecommesso, ma di una particolare forma di disposizione testamentaria a favore di soggetti indeterminati, accomunata alle precedenti norme dalla finalità di superare il rigore del principio di determinatezza del beneficiario. La disposizione introduce una deroga significativa al canone generale dell'art. 628 c.c., che dichiara nulla la disposizione testamentaria fatta a favore di persona incerta.

La ratio è di evidente favor verso le disposizioni testamentarie con finalità di pubblica utilità: il legislatore riconosce che la generosità del testatore, quando si rivolge a categorie di soggetti meritevoli (futuri sposi, genitori, giovani da avviare a una professione, bisognosi), non può essere paralizzata dalla difficoltà di individuare nominativamente i destinatari. Si introduce così uno strumento di fondazione testamentaria in senso lato, che consente di destinare il patrimonio a finalità benefiche durature.

Le finalità ammesse

La norma elenca espressamente quattro categorie di finalità: premi di nuzialità, premi di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza. A queste si aggiunge la clausola di chiusura "o per altri fini di pubblica utilità", che amplia significativamente il novero delle destinazioni ammesse, purché caratterizzate da una connotazione di interesse generale o solidaristico.

L'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale è consolidata nel ritenere il catalogo non tassativo: rientrano nella previsione, ad esempio, borse di studio, premi per la ricerca, contributi per l'acquisto della prima casa, sussidi a famiglie numerose, contributi al volontariato. Ciò che rileva è la dimensione di pubblica utilità della destinazione, da valutarsi secondo il sentire sociale e i valori dell'ordinamento.

La determinazione dei beneficiari per categoria

Il legislatore consente che i beneficiari siano scelti "entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie". La prima ipotesi è quella tipica della fondazione benefica: il testatore individua una categoria (i giovani diplomati di una determinata scuola, le coppie residenti in un dato comune che si sposino entro un certo numero di anni, i bisognosi di una parrocchia) e affida la scelta concreta dei beneficiari a un soggetto incaricato (un esecutore testamentario, un comitato, un ente).

La seconda ipotesi — i discendenti di determinate famiglie — risponde invece a una logica più tradizionale, legata alla volontà del testatore di favorire i propri discendenti o quelli di famiglie a lui care. Anche in questo caso la disposizione è valida purché la famiglia sia individuabile e i discendenti siano identificabili al momento dell'erogazione.

La struttura dell'erogazione periodica

L'erogazione, ai sensi dell'art. 699 c.c., può essere disposta "in perpetuo o a tempo": il testatore può quindi stabilire una durata limitata (per esempio cinquant'anni) o vincolare il patrimonio in perpetuo. La perpetuità non urta con il principio generale di temporaneità dei vincoli, perché la causa di interesse pubblicistico ne giustifica la persistenza. L'erogazione deve avere per oggetto somme determinate, secondo modalità periodiche (annuali, semestrali, mensili) precisate nel testamento o ricostruibili in via interpretativa.

L'attuazione della disposizione è generalmente affidata all'erede o a un esecutore testamentario, eventualmente con la costituzione di una fondazione ad hoc, secondo il meccanismo dell'art. 14 c.c. La concreta gestione del patrimonio destinato all'erogazione segue regole di amministrazione fiduciaria, con obblighi di rendiconto verso l'autorità di vigilanza eventualmente coinvolta.

Il riscatto delle annualità

L'art. 699 c.c. prevede espressamente che le annualità possano essere riscattate "secondo le norme dettate in materia di rendita" (artt. 1872 e seguenti c.c.). Il riscatto consente di liberare il patrimonio dall'obbligo della prestazione periodica mediante il pagamento di una somma capitale, calcolata secondo regole attuariali. Si tratta di una facoltà importante, che evita l'eccessiva immobilizzazione del patrimonio e consente alla parte gravata di estinguere l'obbligazione mediante un'operazione di capitalizzazione.

Le modalità del riscatto seguono le regole della rendita perpetua o vitalizia, a seconda della struttura della disposizione: si applicheranno gli artt. 1865 e seguenti c.c. per la rendita perpetua, e gli artt. 1872 e seguenti c.c. per la rendita vitalizia, con i necessari adattamenti.

Coordinamento con la fondazione e il trust

La disposizione dell'art. 699 c.c. può essere lo strumento per costituire una fondazione testamentaria ai sensi dell'art. 14 c.c.: il testatore destina un patrimonio a una finalità di pubblica utilità e affida la sua gestione a un soggetto giuridico autonomo. In alternativa, possono essere utilizzate forme di amministrazione fiduciaria affidate a un esecutore testamentario con poteri rafforzati (artt. 700 e seguenti c.c.).

Più di recente, anche il trust e il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. offrono soluzioni alternative o complementari per la realizzazione di finalità simili. L'art. 699 c.c. mantiene tuttavia la propria autonomia come strumento di pianificazione successoria a favore di categorie indeterminate ma individuabili.

Caso pratico

Tizio dispone nel proprio testamento di destinare 10.000 euro annui, in perpetuo, a un premio di nuzialità da assegnare a una coppia residente nel proprio comune di nascita che si sposi entro l'anno e abbia un reddito annuo inferiore a una soglia determinata. Designa esecutore testamentario il notaio Caio, incaricato di scegliere ogni anno la coppia beneficiaria secondo i criteri indicati. Alla morte di Tizio, gli eredi (Mevia e Sempronio) sono tenuti a rispettare la disposizione, mettendo a disposizione le somme annue. Dopo dieci anni, gli eredi propongono il riscatto dell'annualità versando un capitale calcolato secondo le regole della rendita perpetua (artt. 1865 e seguenti c.c.): l'operazione libera il patrimonio dal vincolo periodico e il capitale riscattato viene impiegato dall'esecutore testamentario, eventualmente costituendo una fondazione ai sensi dell'art. 14 c.c. per la prosecuzione della finalità benefica.

Domande frequenti

Quali finalità rientrano nell'art. 699 c.c.?

La norma elenca premi di nuzialità, premi di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o un'arte, opere di assistenza, e include una clausola di chiusura per "altri fini di pubblica utilità". L'elenco non è tassativo e comprende borse di studio, sussidi, contributi a famiglie bisognose.

I beneficiari devono essere nominativamente individuati?

No, l'art. 699 c.c. deroga al principio di determinatezza dell'art. 628 c.c.: i beneficiari possono essere scelti entro una categoria determinata o tra i discendenti di determinate famiglie. La concreta scelta è generalmente affidata a un esecutore testamentario o a un comitato.

Si può disporre un'erogazione in perpetuo?

Sì, l'art. 699 c.c. consente l'erogazione "in perpetuo o a tempo". La perpetuità è giustificata dalla finalità di pubblica utilità della disposizione. Spesso lo strumento attuativo è la fondazione testamentaria ex art. 14 c.c. o un'amministrazione fiduciaria duratura.

Le annualità possono essere riscattate?

Sì, l'art. 699 c.c. prevede espressamente il riscatto secondo le norme della rendita (artt. 1865 ss. e 1872 ss. c.c.). Il riscatto consente di estinguere la prestazione periodica mediante il pagamento di un capitale calcolato attuarialmente.

Chi gestisce concretamente l'erogazione?

L'attuazione è affidata all'erede gravato, all'esecutore testamentario (artt. 700 ss. c.c.) o a un ente costituito ad hoc, anche tramite la fondazione testamentaria ex art. 14 c.c. È possibile coordinare la disposizione con strumenti moderni come il trust o il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

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Redazione Legge in Chiaro
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