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Art. 697 c.c. Sostituzione fedecommissaria nei legati
In vigore
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
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In sintesi
Inquadramento e finalità della norma
L'art. 697 c.c. chiude la sezione dedicata alla sostituzione fedecommissaria con una norma di estensione di portata generale: tutte le disposizioni della sezione — segnatamente gli artt. 692, 693, 694, 695 e 696 c.c. — trovano applicazione non solo all'istituzione di erede, ma anche ai legati. Il legislatore ha così evitato di duplicare l'intera disciplina, optando per una tecnica normativa di rinvio integrale che assicura simmetria di regime tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare nell'ambito del fedecommesso assistenziale.
La scelta è coerente con la struttura unitaria della sostituzione fedecommissaria, intesa come istituto funzionale alla tutela dell'incapace, indipendentemente dal titolo a cui questi è chiamato. Sia che l'incapace sia erede universale, sia che sia legatario di beni determinati, l'opera di chi se ne prende cura merita la medesima tutela successoria, e il vincolo di destinazione opera nei medesimi termini.
Il fedecommesso nel legato: struttura
Nel fedecommesso applicato al legato, il de cuius dispone a titolo particolare a favore di un legatario incapace (l'istituito), gravandolo dell'obbligo di conservare il bene legato per restituirlo, alla propria morte, al sostituito (la persona o ente che ha avuto cura dell'incapace). Restano fermi tutti i presupposti soggettivi previsti dall'art. 692 c.c.: l'incapacità del legatario deve essere qualificata (interdizione, abituale infermità di mente, amministrazione di sostegno con specifiche limitazioni) e il sostituito deve essere persona o ente che abbia effettivamente svolto attività di cura.
L'oggetto del legato può essere il più vario: un immobile determinato, un compendio di beni, un usufrutto, un credito. Quale che sia l'oggetto, il legatario-istituito è gravato dal duplice obbligo conservativo e restitutorio, e il sostituito acquisisce un'aspettativa giuridicamente tutelata sul bene legato.
Applicazione delle norme sull'alienazione
L'art. 694 c.c. trova applicazione anche al fedecommesso nel legato: l'alienazione del bene legato richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, da concedere in caso di evidente utilità e con obbligo di reimpiego delle somme ricavate. Allo stesso modo, è ammessa la costituzione di ipoteche per garantire crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. La disciplina, in quanto applicabile, garantisce al sostituito le stesse cautele previste per il fedecommesso universale.
Particolare attenzione va prestata, in sede applicativa, alla compatibilità della disciplina con la natura specifica del legato: se il legato ha per oggetto un bene di rapido deterioramento o consumabile, il giudice potrà autorizzare modalità di reimpiego adeguate alla particolarità del cespite, eventualmente con conversione del legato in una forma più stabile (ad esempio, sostituzione del bene consumabile con titoli o investimenti).
I creditori personali del legatario-istituito
Il rinvio dell'art. 697 c.c. ricomprende anche l'art. 695 c.c., con la conseguenza che i creditori personali del legatario-istituito possono agire soltanto sui frutti del bene legato, non sulla sua sostanza. La segregazione patrimoniale opera con la stessa intensità che caratterizza il fedecommesso universale, e il sostituito può opporsi a eventuali tentativi di espropriazione del bene capitale mediante opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.).
La regola consente di mantenere ferma la destinazione del bene legato al sostituito anche in presenza di vicende debitorie del legatario incapace, e rafforza la coerenza interna dell'istituto.
La devoluzione al sostituito
Le regole dell'art. 696 c.c. trovano applicazione anche al fedecommesso nel legato. Il bene si devolve al sostituito al momento della morte del legatario-istituito; se il sostituito muore o si estingue prima, il bene è devoluto ai successori legittimi del legatario-istituito incapace. È esclusa la rappresentazione a favore degli eredi del sostituito premorto, in coerenza con la ratio assistenziale dell'istituto, che premia l'opera concreta di cura prestata all'incapace.
Sul piano pratico, è opportuno che il testatore individui con chiarezza nell'atto testamentario tanto il legatario-istituito quanto il sostituito, e specifichi eventuali clausole di accrescimento o di sub-sostituzione, per evitare incertezze interpretative al momento della devoluzione.
Caso pratico
Tizio dispone, con testamento olografo, un legato a favore della nipote Caia, beneficiaria di amministrazione di sostegno con limitazioni significative, avente per oggetto un appartamento sito in Milano, gravando Caia dell'obbligo di conservare il bene per restituirlo, alla propria morte, all'associazione Mevia, che la assiste da oltre quindici anni. Caia accetta il legato e ne entra nel godimento. Successivamente, l'amministratore di sostegno di Caia rileva che l'appartamento è inadeguato e propone ricorso ex art. 694 c.c. richiamato dall'art. 697 c.c. per l'autorizzazione alla vendita e al reimpiego in un immobile più funzionale; il tribunale autorizza l'operazione, e il nuovo immobile resta soggetto al vincolo fedecommissario. Alla morte di Caia, il nuovo appartamento è devoluto a Mevia, che lo acquisisce iure proprio dal testatore originario Tizio.
Domande frequenti
Si può apporre un fedecommesso a un legato?
Sì, l'art. 697 c.c. estende espressamente ai legati l'intera disciplina della sostituzione fedecommissaria contenuta negli artt. 692-696 c.c. Resta fermo il presupposto soggettivo: il legatario-istituito deve essere persona incapace nei termini dell'art. 692 c.c.
Quali norme si applicano al fedecommesso nel legato?
Si applicano integralmente le norme sull'obbligo di conservazione, sull'alienazione previa autorizzazione giudiziale (art. 694 c.c.), sulla limitazione dei creditori ai frutti (art. 695 c.c.) e sulla devoluzione al sostituito alla morte dell'istituito (art. 696 c.c.).
Il legatario-istituito può vendere il bene legato?
Solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in presenza di evidente utilità e con reimpiego delle somme, come previsto dall'art. 694 c.c. richiamato dall'art. 697 c.c. Senza autorizzazione, la vendita è inopponibile al sostituito.
I creditori del legatario possono pignorare il bene legato?
No: per effetto del rinvio dell'art. 697 c.c. all'art. 695 c.c., i creditori personali del legatario-istituito possono agire soltanto sui frutti del bene legato, mai sulla sostanza destinata al sostituito.
Cosa accade se il sostituito muore prima del legatario?
Si applica l'art. 696, comma 2, c.c.: il bene legato è devoluto ai successori legittimi del legatario-istituito incapace, secondo le regole della successione legittima (artt. 565 ss. c.c.), restando esclusa la rappresentazione a favore degli eredi del sostituito.