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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 695 c.c. – Diritti dei creditori personali dell’istituito

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

In sintesi

  • I creditori personali dell'istituito non possono aggredire i beni fedecommessi, ma solo i loro frutti.
  • La norma realizza una netta separazione tra patrimonio personale dell'istituito e compendio vincolato destinato al sostituito.
  • Il vincolo di destinazione previsto dall'art. 692 c.c. produce effetti reali opponibili erga omnes, anche ai terzi creditori.
  • I frutti aggredibili comprendono frutti naturali (canoni di affitto rustico, raccolti) e frutti civili (canoni di locazione, interessi).
  • La ratio è preservare l'integrità del compendio per assicurarne la devoluzione al sostituito alla morte dell'istituito.
  • La tutela del sostituito prevale sulla generica garanzia patrimoniale dell'art. 2740 c.c.
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Inquadramento e collocazione sistematica

L'art. 695 c.c. completa la disciplina della sostituzione fedecommissaria definendo la posizione dei creditori personali dell'istituito rispetto ai beni vincolati. La norma costituisce uno snodo cruciale del sistema: senza la limitazione che essa pone, il vincolo di destinazione previsto dall'art. 692 c.c. sarebbe facilmente eludibile attraverso la responsabilità patrimoniale generale dell'istituito ex art. 2740 c.c. Il legislatore ha quindi predisposto un meccanismo di segregazione patrimoniale che protegge il compendio fedecommissario dalle pretese di terzi estranei al rapporto successorio.

La disposizione si pone in stretta correlazione con l'art. 692 c.c., che configura il fedecommesso assistenziale come strumento di tutela dell'incapace e di garanzia dell'opera di chi se ne è preso cura. La separazione patrimoniale ne è il corollario logico-sistematico: se l'istituito conserva i beni per restituirli al sostituito, essi non possono essere distratti dalla loro destinazione per soddisfare debiti estranei alla gestione del compendio.

La segregazione patrimoniale e la sua portata

L'art. 695 c.c. realizza una vera e propria segregazione patrimoniale: i beni fedecommessi, pur essendo formalmente nella titolarità dell'istituito, costituiscono una massa separata, sottratta all'azione esecutiva dei creditori personali. Si tratta di una deroga significativa al principio generale dell'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. La deroga è giustificata dalla peculiare funzione del fedecommesso assistenziale, ricondotta dall'ordinamento a un interesse meritevole di tutela rafforzata.

Il vincolo opera erga omnes: produce effetti reali opponibili a chiunque, senza necessità di particolari forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle ordinarie della successione (pubblicazione del testamento, trascrizione dell'accettazione di eredità con beneficio d'inventario quando occorra). I creditori personali sono dunque vincolati dalla disposizione testamentaria e non possono dolersi della limitazione, essendo essa già operante al momento del sorgere del loro credito o conoscibile attraverso le risultanze successorie.

Il limite dei frutti: nozione e tipologie

I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni fedecommessi. La nozione di frutto va intesa nel senso ampio degli artt. 820 e 821 c.c., comprendendo sia i frutti naturali (prodotti del fondo agricolo, legna del bosco, accrescimenti del bestiame) sia i frutti civili (canoni di locazione, interessi su capitali, rendite). I frutti naturali, una volta separati dalla cosa madre, e i frutti civili, una volta maturati, divengono autonomi beni mobili nella disponibilità dell'istituito e, in quanto tali, aggredibili dai creditori.

La logica della distinzione è precisa: il vincolo conservativo riguarda la sostanza del compendio, non la sua produttività. L'istituito può godere dei frutti e, di conseguenza, anche i suoi creditori possono aggredirli, perché tale aggressione non intacca la consistenza dei beni destinati al sostituito. Se invece i creditori potessero pignorare i beni capitali, la finalità conservativa del fedecommesso sarebbe vanificata.

Coordinamento con le procedure esecutive e concorsuali

Sul piano operativo, il creditore che voglia agire esecutivamente dovrà necessariamente limitare il pignoramento ai frutti, ad esempio pignorando presso terzi i canoni di locazione ex art. 543 c.p.c., oppure dovrà attendere la maturazione e separazione dei frutti naturali. Il pignoramento eventualmente esteso ai beni capitali sarebbe parzialmente inefficace, e il sostituito o l'esecutore testamentario potrebbero proporre opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.

Analogamente, in caso di procedura concorsuale a carico dell'istituito, i beni fedecommessi non confluirebbero nella massa attiva, restando sottratti al concorso dei creditori, mentre i frutti maturati o maturandi rientrerebbero nella disponibilità della procedura secondo le regole ordinarie.

Rapporto con i debiti ereditari

La protezione dell'art. 695 c.c. opera esclusivamente per i debiti personali dell'istituito, contratti da quest'ultimo nella propria sfera giuridica. Diversa è la posizione dei creditori ereditari del de cuius: questi ultimi conservano la possibilità di soddisfarsi sui beni ereditari secondo le regole generali della successione, perché i loro crediti precedono il sorgere del vincolo fedecommissario e sono garantiti dal patrimonio del defunto. Il sostituito riceverà dunque il compendio al netto dei debiti ereditari, eventualmente accettati con beneficio d'inventario.

Caso pratico

Tizio, nel proprio testamento, ha istituito erede il fratello Caio, interdetto, gravandolo dell'obbligo di conservare i beni ereditari per restituirli alla nipote Mevia, che ha assistito Caio per tutta la vita. Tra i beni vi è un fondo rustico locato a Sempronio, che corrisponde un canone annuo di 30.000 euro. Caio contrae successivamente un debito personale di 50.000 euro verso un istituto di credito, che ottiene decreto ingiuntivo esecutivo. La banca tenta di pignorare il fondo: l'esecuzione è opponibile soltanto ai canoni di locazione, in quanto frutti civili, mentre il fondo in sé è intangibile. La banca dovrà quindi limitare l'azione esecutiva al pignoramento presso terzi del canone corrisposto da Sempronio, fino al soddisfacimento del proprio credito, mentre il fondo continuerà a essere destinato a Mevia alla morte di Caio.

Domande frequenti

I creditori dell'istituito possono pignorare i beni fedecommessi?

No. Ai sensi dell'art. 695 c.c. i creditori personali possono agire soltanto sui frutti naturali e civili dei beni vincolati, mai sulla loro sostanza, che resta destinata al sostituito secondo il vincolo dell'art. 692 c.c.

Cosa rientra nella nozione di frutti aggredibili?

Si applica la nozione ampia degli artt. 820 e 821 c.c.: frutti naturali (raccolti, legna, accrescimenti) e frutti civili (canoni di locazione, interessi, rendite). Una volta separati o maturati, divengono pignorabili nell'ambito dell'esecuzione forzata.

Cosa accade se l'istituito è sottoposto a procedura concorsuale?

I beni fedecommessi non confluiscono nella massa attiva concorsuale, in virtù della segregazione patrimoniale realizzata dagli artt. 692 e 695 c.c. Solo i frutti maturati o maturandi possono essere acquisiti dalla procedura secondo le regole ordinarie.

La regola vale anche per i creditori del de cuius?

No, la protezione opera solo per i debiti personali dell'istituito. I creditori ereditari del defunto conservano la garanzia patrimoniale generale sui beni ereditari, e il sostituito riceve il compendio al netto di tali debiti.

Come può il creditore tutelarsi in concreto?

Il creditore deve agire mediante pignoramento presso terzi sui canoni di locazione o sugli interessi (art. 543 c.p.c.), oppure pignorando i frutti naturali una volta separati. L'estensione dell'esecuzione ai beni capitali sarebbe parzialmente inefficace e opponibile dal sostituito.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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