← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 787 c.c. Errore sul motivo della donazione

In vigore

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 787 c.c. ammette l'impugnazione della donazione per errore sul motivo, di fatto o di diritto.
  • L'errore rileva solo a due condizioni cumulative: il motivo deve risultare dall'atto e deve essere stato il solo a determinare il donante alla liberalità.
  • La norma costituisce una deroga al principio generale dell'art. 1429 c.c., per cui l'errore sul motivo non è di regola causa di annullamento.
  • La diversa disciplina si giustifica con la natura gratuita della donazione e con la centralità della motivazione liberale.
  • L'errore sul motivo si distingue dall'errore essenziale sulla persona o sull'oggetto, soggetto alle regole generali dei vizi del consenso.

L'art. 787 c.c. e l'errore sul motivo della donazione

L'art. 787 c.c. disciplina una specifica causa di impugnazione della donazione che rappresenta una netta deroga al regime generale dei vizi del consenso. Mentre nei contratti onerosi l'errore sul motivo è di regola irrilevante (art. 1429 c.c.), nella donazione esso assume centralità: la causa liberale è intrinsecamente legata alle ragioni che spingono il donante a impoverirsi a favore di altri.

La norma riflette una scelta di politica del diritto: nelle attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, dove non vi è corrispettivo e dove la motivazione del donante è l'elemento cardine della causa concreta, l'errore che vizia tale motivazione merita protezione maggiore rispetto a quanto previsto per i contratti onerosi.

La duplice condizione: motivo risultante dall'atto e motivo determinante esclusivo

La norma richiede due condizioni cumulative perché l'errore sul motivo conduca all'impugnazione della donazione: il motivo deve risultare dall'atto e deve essere il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità. Entrambi i requisiti sono indispensabili.

Risultanza dall'atto. Il primo requisito impone che il motivo sia esplicitato nell'atto pubblico di donazione, in modo da essere ricostruibile sulla base del documento stesso. Non basta che il motivo sia stato presente nella mente del donante: esso deve essere esteriorizzato nell'atto, in forma espressa o desumibile dal suo contenuto complessivo. Questo requisito tutela la certezza giuridica: l'impugnazione non può fondarsi su motivazioni occulte ricostruite ex post.

Motivo determinante esclusivo. Il secondo requisito è ancora più restrittivo: il motivo erroneo deve essere stato il solo che ha determinato la donazione. Non basta che il motivo erroneo sia stato uno tra più motivi: esso deve aver costituito la causa esclusiva e determinante della liberalità, senza la quale il donante non avrebbe agito. Se vi erano altri motivi concorrenti che, da soli, avrebbero comunque sospinto il donante a donare, l'errore sul motivo non rileva.

Questa stretta richiesta di esclusività risponde all'esigenza di evitare un facile rovesciamento delle donazioni: solo quando l'errore tocca l'unica ragione concreta della liberalità, l'ordinamento ammette la rimozione dell'atto.

Errore di fatto ed errore di diritto

La norma equipara l'errore di fatto e l'errore di diritto. L'errore di fatto riguarda la rappresentazione delle circostanze concrete: il donante crede vera una situazione (es. la nascita di un figlio, l'esistenza di un certo bene, lo stato di salute del beneficiario) che in realtà non corrisponde al vero. L'errore di diritto riguarda invece la rappresentazione delle norme giuridiche o dei loro effetti: il donante crede che la legge imponga o consenta determinate condotte, ed eroga la liberalità in conseguenza di tale convinzione erronea.

L'equiparazione è significativa: nel regime ordinario dell'errore essenziale (art. 1429 c.c.), l'errore di diritto è ammesso solo quando ha costituito la ragione unica o principale del contratto. L'art. 787 c.c. eleva l'errore di diritto sul motivo, purché esclusivo e risultante dall'atto, a causa di annullamento della donazione.

Confronto con il regime generale dell'errore

Il raffronto con l'art. 1429 c.c. è illuminante. Nel regime generale, l'errore essenziale rileva quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto, sull'identità o qualità dell'oggetto, sull'identità o qualità della persona dell'altro contraente, oppure quando si tratta di errore di diritto sulla ragione unica o principale del contratto. L'errore sul motivo, in quanto tale, è invece di regola irrilevante.

La donazione fa eccezione: il motivo, qui, è elemento causale essenziale, perché esprime la ragione concreta della liberalità. La protezione dell'errore sul motivo nella donazione è quindi un riflesso della struttura causale specifica dell'atto liberale, che si distingue dai contratti di scambio per la centralità della motivazione personale del donante.

L'errore essenziale sulla persona del donatario o sull'oggetto della donazione resta soggetto, per analogia, alle regole generali (art. 1429 c.c.): la norma speciale dell'art. 787 c.c. si occupa dello specifico profilo del motivo, non degli altri tipi di errore.

Aspetti procedurali dell'impugnazione

L'impugnazione della donazione per errore sul motivo si esercita con azione di annullamento. Si applica il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 1442 c.c., decorrente dal giorno in cui è stato scoperto l'errore.

La legittimazione attiva spetta al donante, e in caso di sua morte ai suoi eredi entro i limiti di tutela dell'azione. La prova grava sull'attore: occorrerà dimostrare il motivo, la sua risultanza dall'atto, il suo carattere determinante esclusivo e l'errore in cui il donante è incorso. La prova si fonda principalmente sul tenore dell'atto pubblico di donazione e su eventuali documenti collaterali che ne ricostruiscano il contesto causale.

L'accoglimento dell'impugnazione comporta l'annullamento della donazione: il donante (o gli eredi) ha diritto alla restituzione di quanto donato, salvo gli effetti già prodotti rispetto a terzi di buona fede.

Domande frequenti

Cosa significa errore sul motivo della donazione?

È l'errore che cade sulla ragione personale per cui il donante ha deciso di compiere la liberalità (es. credere falsamente nella morte di un parente, nella necessità di sostegno del donatario, in un determinato obbligo legale).

A quali condizioni l'errore sul motivo annulla la donazione?

Cumulativamente: (1) il motivo deve risultare dall'atto di donazione (esplicitamente o desumibilmente); (2) deve essere stato il solo motivo che ha determinato il donante a donare, escludendo altre ragioni concorrenti.

L'errore di diritto è equiparato all'errore di fatto?

Sì, l'art. 787 c.c. esplicita l'equiparazione: l'errore può essere sia su circostanze di fatto, sia sulla portata o esistenza di norme giuridiche, purché il motivo sia risultante dall'atto ed esclusivo.

Perché nella donazione l'errore sul motivo rileva più che nei contratti onerosi?

Perché nella donazione il motivo è elemento causale essenziale: la liberalità non ha corrispettivo e si giustifica nella motivazione personale del donante. L'art. 1429 c.c., per i contratti in generale, ritiene invece di regola irrilevante l'errore sui motivi.

Quale termine si applica all'azione di annullamento per errore sul motivo?

Si applica il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento previsto dall'art. 1442 c.c., decorrente dalla scoperta dell'errore da parte del donante o degli aventi diritto.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.