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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 799 c.c. Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

In vigore

donazioni nulle La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione. CAPO IV – Della revocazione delle donazioni

In sintesi

  • La donazione nulla (es. per difetto di forma pubblica ex art. 782 c.c.) non può essere confermata dal donante in vita: la nullità è insanabile.
  • Dopo la morte del donante, eredi o aventi causa che conoscevano la causa di nullità e hanno volontariamente eseguito o confermato la donazione non possono più farne valere la nullità.
  • Si tratta di una sanatoria post mortem, fondata su un comportamento concludente di accettazione della liberalità.
  • La norma è coordinata con l'art. 590 c.c., che disciplina analoga conferma per testamenti nulli da parte degli eredi.
  • Razionale: tutela dell'affidamento del donatario e della stabilità degli effetti negoziali quando gli aventi diritto a impugnare hanno accettato la situazione di fatto.

Nullità della donazione e suoi confini

L'art. 799 c.c. affronta una delle più delicate questioni della disciplina donativa: la possibilità di sanare una donazione nulla. La premessa è che la donazione, per la sua natura di atto solenne, richiede la forma dell'atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.). Anche altre cause di nullità possono ricorrere: difetto di causa, illiceità dell'oggetto, mancanza dei requisiti soggettivi (capacità di donare e di ricevere). La donazione nulla è insuscettibile di conferma da parte del donante in vita: la nullità è sanzione strutturale e definitiva, che non ammette ratifica diretta dal soggetto la cui dichiarazione è viziata.

L'art. 799 c.c. apre tuttavia una finestra molto particolare di sanatoria post mortem: dopo la morte del donante, gli eredi o aventi causa che, conoscendo la causa di nullità, abbiano volontariamente eseguito o confermato la donazione, non possono più farne valere la nullità. È una norma che opera contro l'impugnazione, non a favore di una piena rivitalizzazione del negozio: la donazione resta tecnicamente nulla, ma è preclusa l'azione di nullità ai soggetti che hanno accettato la situazione.

Requisiti soggettivi e oggettivi della sanatoria

I soggetti legittimati alla sanatoria post mortem sono gli eredi del donante e gli aventi causa (es. legatari, soggetti che hanno acquistato dal donante diritti sui beni donati). Sono i soggetti che, dopo la morte del donante, sarebbero legittimati a impugnare la donazione nulla per recuperare i beni alla massa ereditaria o per altre ragioni patrimoniali.

I requisiti per la sanatoria sono due, entrambi necessari. Il primo è la conoscenza della causa di nullità: l'erede deve sapere, al momento dell'atto sanante, che la donazione era viziata. Non è sufficiente la conoscenza dell'esistenza della donazione: occorre piena consapevolezza del vizio. La conoscenza può essere provata anche per presunzioni, ma deve essere effettiva: la mera conoscibilità (es. accesso teorico ai documenti) non basta. Il secondo requisito è il comportamento volontario di esecuzione o conferma: l'erede deve avere posto in essere atti che esprimono accettazione della validità sostanziale dell'attribuzione liberale.

Forme di esecuzione e conferma

L'esecuzione volontaria consiste in atti materiali di dare effetto alla donazione: consegna dei beni, riconoscimento del donatario come legittimo proprietario, mancata richiesta di restituzione, partecipazione a successive operazioni sui beni come se la donazione fosse valida. La conferma, invece, è un atto giuridico più formale: un'esplicita dichiarazione dell'erede che riconosce la validità sostanziale della donazione e si impegna a non impugnarla.

Né la conferma né l'esecuzione richiedono forme particolari, ma devono essere chiaramente volontarie e consapevoli. La giurisprudenza ha richiesto un comportamento univoco: la mera tolleranza o l'inerzia non bastano, occorrono atti positivi che esprimano accettazione. La sanatoria, una volta intervenuta, è irreversibile: l'erede non può ritrattare e impugnare successivamente la donazione.

Effetti della sanatoria e coordinamento con altre figure

L'effetto principale della conferma o esecuzione ex art. 799 c.c. è la preclusione dell'azione di nullità in capo all'erede o avente causa che ha posto in essere il comportamento sanante. La sanatoria opera soggettivamente: vincola solo chi ha confermato o eseguito, non gli altri eredi che eventualmente impugnassero. Se più eredi sono legittimati e solo alcuni confermano, l'azione di nullità resta esperibile dagli altri.

La norma è coordinata con l'art. 590 c.c., che disciplina con identica struttura la conferma di disposizioni testamentarie nulle. La simmetria tra liberalità inter vivos e mortis causa è coerente: in entrambi i casi, la legge protegge l'effetto liberale quando gli aventi diritto a contestarlo hanno volontariamente accettato la situazione di fatto.

Profili pratici e cautele operative

Nella pratica, la sanatoria post mortem ex art. 799 c.c. opera frequentemente in due scenari: donazioni informali (es. dazione di denaro o beni mobili senza atto pubblico, talvolta riqualificabili come donazione di modico valore ex art. 783 c.c., talvolta nulle), che gli eredi accettano per spirito familiare di rispetto della volontà del defunto; donazioni viziate da difetti di forma o di capacità che gli eredi, per ragioni economiche o etiche, preferiscono non impugnare.

L'erede che intende invece impugnare deve agire con prudenza: evitare ogni comportamento concludente di accettazione, formulare riserve scritte, non partecipare ad atti che possano essere interpretati come conferma. La consulenza legale tempestiva è essenziale: una conversazione informale o una firma di assenso possono integrare gli estremi della sanatoria preclusiva.

Riferimenti normativi: artt. 769-809 c.c., art. 782 c.c. (forma), art. 783 c.c. (donazione di modico valore), art. 590 c.c. (conferma testamento nullo), art. 1418 c.c. (nullità), L. 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge notarile).

Domande frequenti

Una donazione nulla per difetto di forma può essere salvata dal donante in vita?

No. L'art. 799 c.c. esclude la sanatoria diretta da parte del donante: la nullità della donazione è insanabile in vita. Per recuperare l'effetto liberale, il donante deve eventualmente ripetere la donazione in forma valida (atto pubblico con due testimoni ex art. 782 c.c.).

Cosa possono fare gli eredi dopo la morte del donante per non impugnare la donazione nulla?

Possono confermarla o eseguirla volontariamente. L'art. 799 c.c. prevede che gli eredi o aventi causa che, conoscendo la causa di nullità, abbiano volontariamente eseguito o confermato la donazione, non possono più farne valere la nullità.

Quali sono i requisiti per la sanatoria post mortem ex art. 799 c.c.?

Sono due, entrambi necessari: la conoscenza effettiva della causa di nullità da parte dell'erede al momento dell'atto sanante; un comportamento volontario di esecuzione o conferma della donazione, espresso con atti positivi (non basta la tolleranza o l'inerzia).

La sanatoria vincola tutti gli eredi o solo chi ha confermato?

Opera soggettivamente: vincola solo l'erede che ha confermato o eseguito la donazione. Gli altri eredi, se legittimati e se non hanno posto in essere comportamenti sananti, conservano il diritto di impugnare la donazione nulla.

Esiste una norma analoga per i testamenti nulli?

Sì, l'art. 590 c.c. disciplina con identica struttura la conferma delle disposizioni testamentarie nulle da parte degli eredi. La simmetria tra atti inter vivos e mortis causa riflette una scelta sistematica del legislatore a tutela dell'effetto liberale voluto dal disponente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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