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Art. 985 c.c. Miglioramenti
In vigore
L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa. L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.
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In sintesi
L'usufruttuario che migliora il bene durante il periodo di godimento ha diritto a un'indennità alla cessazione dell'usufrutto, calcolata come il minore tra spesa sostenuta e valore dei miglioramenti al momento della restituzione. La norma incentiva i miglioramenti ma li limita al rispetto della destinazione economica del bene.
Nozione di miglioramento nell'usufrutto
L'art. 985 c.c. disciplina il trattamento dei miglioramenti apportati dall'usufruttuario al bene. Si intende per miglioramento qualunque incremento del valore del bene che superi la normale manutenzione e si ripercuota favorevolmente sulla consistenza del bene stesso, arrecando beneficio permanente anche al nudo proprietario che riacquisterà la piena proprietà. È il caso tipico del restauro di un edificio, della bonifica di un fondo rustico, dell'impianto di un sistema di irrigazione, del rifacimento dell'impianto elettrico.
Il criterio del minore tra spesa e incremento
L'indennità dovuta al termine dell'usufrutto è pari al minore tra il valore dei miglioramenti al momento della restituzione e la spesa sostenuta. Questo doppio criterio tutela il nudo proprietario: se l'usufruttuario ha speso 100 per un miglioramento che al momento della restituzione vale solo 50 (magari perché il mercato è sceso o i miglioramenti si sono in parte deteriorati), il nudo proprietario paga solo 50. Viceversa, se l'usufruttuario ha speso 50 per un miglioramento che ora vale 200, il nudo proprietario paga solo 50 (il costo effettivo). L'usufruttuario non può arricchirsi indebitamente sulla misura del nudo proprietario per aumenti di valore non legati alla propria spesa.
Miglioramenti non conformi alla destinazione
Se l'usufruttuario compie miglioramenti non conformi alla destinazione del fondo (es. trasforma una vigna in uliveto modificando la destinazione agricola), non ha diritto a indennizzo ma può solo rimuovere i miglioramenti al termine dell'usufrutto, ripristinando lo stato originario. In alternativa, se la rimozione è impossibile o troppo costosa, e il nudo proprietario preferisce tenere il miglioramento, può essere pattuita un'indennità equitativa. La norma disincentiva trasformazioni non autorizzate della destinazione del bene.
Rilevanza fiscale
L'indennità per miglioramenti pagata dal nudo proprietario all'usufruttuario può avere rilevanza fiscale: costituisce per il nudo proprietario un costo aggiuntivo sull'acquisto del bene (aumenta il costo fiscale della piena proprietà) e per l'usufruttuario può generare una plusvalenza tassabile se supera il valore dei miglioramenti riconosciuto in sede di perizia. I profili fiscali vanno valutati caso per caso con l'assistenza di un commercialista.
Coordinamento normativo
L'art. 985 va letto con l'art. 981 c.c. (rispetto destinazione economica), l'art. 986 c.c. (addizioni dell'usufruttuario), l'art. 1001 c.c. (obblighi di restituzione) e l'art. 1150 c.c. (miglioramenti del possessore, per analogia).
Domande frequenti
Se ristruttura l'appartamento durante l'usufrutto, ha diritto a un rimborso?
Sì. Ai sensi dell'art. 985 c.c., l'usufruttuario che ha eseguito miglioramenti ha diritto a un'indennità pari al minore tra la spesa sostenuta e il valore dei miglioramenti al momento della restituzione. La ristrutturazione deve però rispettare la destinazione economica del bene (art. 981 c.c.).
Come si calcola l'indennità per i miglioramenti?
Si confrontano due valori: (a) la spesa effettivamente sostenuta dall'usufruttuario e (b) il valore dei miglioramenti al momento della restituzione del bene. Si paga il minore dei due. Se i miglioramenti si sono deteriorati o il mercato è sceso, l'indennità è inferiore alla spesa originaria.
Il nudo proprietario può rifiutarsi di pagare l'indennità per i miglioramenti?
No, se i miglioramenti sono conformi alla destinazione del bene e l'usufruttuario ne ha diritto. Se però il nudo proprietario non intende tenere i miglioramenti, può chiedere all'usufruttuario di rimuoverli al termine dell'usufrutto, ripristinando lo stato originario.
L'usufruttuario può trasformare radicalmente il fondo senza consenso e poi chiedere l'indennità?
No. I miglioramenti non conformi alla destinazione economica del bene (art. 981 c.c.) non danno diritto a indennizzo. L'usufruttuario può solo rimuoverli alla fine dell'usufrutto. Per modifiche rilevanti alla destinazione è necessario il consenso del nudo proprietario.
C'è un termine entro cui l'usufruttuario deve chiedere l'indennità per i miglioramenti?
Il diritto all'indennità nasce alla cessazione dell'usufrutto. Si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) dal momento in cui il diritto diventa esigibile, ossia dalla restituzione del bene. È opportuno documentare accuratamente spese e miglioramenti durante il periodo dell'usufrutto.