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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 982 c.c. Possesso della cosa

In vigore

L’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 1002.

In sintesi

  • L'usufruttuario ha diritto di prendere possesso materiale del bene oggetto dell'usufrutto e di esercitarne il godimento.
  • Prima di prendere possesso è obbligato a redigere l'inventario dei beni (art. 1002 c.c.) e a prestare idonea cauzione se richiesta dal nudo proprietario.
  • Se il titolo costitutivo dispensa dall'inventario e dalla cauzione, l'usufruttuario può prendere possesso immediatamente.
  • Il possesso da parte dell'usufruttuario è fondamentale per esercitare le azioni possessorie a tutela del godimento.

L'usufruttuario ha diritto di prendere possesso del bene per esercitarne concretamente il godimento. Prima di farlo è però tenuto a redigere l'inventario e a prestare cauzione, salvo dispensa del titolo. Il possesso attribuisce legittimazione alle azioni possessorie a tutela del godimento e costituisce il presupposto pratico dell'esercizio del diritto.

Il diritto di prendere possesso

L'art. 982 c.c. riconosce all'usufruttuario il diritto di prendere possesso della cosa su cui grava il diritto. Il possesso è la situazione di fatto che permette di esercitare concretamente il godimento: senza possesso materiale del bene, l'usufruttuario non può abitarlo, locarlo, coltivarlo, raccogliere i frutti. Se il nudo proprietario si rifiuta di consegnare il bene, l'usufruttuario può agire in giudizio per ottenere la consegna.

Inventario e cauzione: obblighi propedeutici

Prima di prendere possesso, l'usufruttuario è tenuto per legge a due adempimenti preliminari: (a) redigere l'inventario dei beni, che documenta lo stato del bene al momento della consegna (art. 1002 c.c.); (b) prestare cauzione, ossia una garanzia reale o personale che assicuri al nudo proprietario il risarcimento in caso di deterioramento o perdita del bene imputabili all'usufruttuario. Questi obblighi tutelano il nudo proprietario che si "spoglia" temporaneamente del godimento. Il titolo costitutivo può dispensare l'usufruttuario dall'inventario, dalla cauzione o da entrambi.

Conseguenze dell'omissione

Se l'usufruttuario prende possesso senza redigere l'inventario e senza prestare la cauzione richiesta, non perde il diritto di usufrutto, ma il nudo proprietario può chiedere al giudice di fissare un termine per l'adempimento. In caso di persistente inadempienza, il nudo proprietario può chiedere la cessazione dell'usufrutto per abuso (art. 1015 c.c.) o, in alternativa, l'amministrazione giudiziaria del bene. La mancanza dell'inventario crea anche problemi probatori al momento della restituzione, rendendo difficile dimostrare lo stato iniziale del bene.

Possesso e azioni possessorie

Una volta preso possesso, l'usufruttuario ha piena legittimazione ad esercitare le azioni possessorie (azione di manutenzione e di reintegrazione: artt. 1168-1170 c.c.) per difendere il proprio godimento da turbative o spogliazioni da parte di terzi o dello stesso nudo proprietario. L'usufruttuario ha anche il diritto di citare in giudizio i terzi che arrechino danni al bene durante il periodo dell'usufrutto.

Coordinamento normativo

L'art. 982 va letto con l'art. 1002 c.c. (inventario e cauzione), l'art. 1015 c.c. (abuso del diritto di usufrutto), l'art. 1168 c.c. (azione di reintegrazione) e l'art. 1170 c.c. (azione di manutenzione).

Domande frequenti

Il nudo proprietario può rifiutarsi di consegnare il bene all'usufruttuario?

No. La consegna del bene è un obbligo del nudo proprietario conseguente alla costituzione dell'usufrutto. L'usufruttuario può agire in giudizio per ottenere la consegna coattiva. L'unico presupposto è che l'usufruttuario abbia adempiuto agli obblighi di inventario e cauzione ove richiesti.

Cosa succede se l'usufruttuario non fa l'inventario prima di prendere possesso?

Non perde il diritto, ma si espone a conseguenze gravi: il nudo proprietario può chiedere al giudice di fissare un termine per l'adempimento; in caso di inadempimento persistente può essere chiesta la cessazione dell'usufrutto per abuso (art. 1015 c.c.). Inoltre, senza inventario, l'usufruttuario non può facilmente dimostrare lo stato del bene alla restituzione.

La cauzione è sempre obbligatoria prima di prendere possesso?

La cauzione è dovuta salvo che il titolo costitutivo ne dispensa l'usufruttuario. Se l'atto di costituzione o il testamento non prevedono espressamente la dispensa, il nudo proprietario può richiedere la prestazione di cauzione come condizione per la consegna del bene.

L'usufruttuario può agire in giudizio se qualcuno lo disturba nel godimento?

Sì. Chi ha il possesso del bene come usufruttuario è legittimato alle azioni possessorie: può agire per il reintegro del possesso (art. 1168 c.c.) se subisce uno spoglio e per la manutenzione (art. 1170 c.c.) in caso di turbativa, anche contro il nudo proprietario.

Il titolo costitutivo può dispensare dalla cauzione e dall'inventario?

Sì. L'atto costitutivo (contratto o testamento) può escludere uno o entrambi gli obblighi. La dispensa è frequente nelle donazioni con riserva d'usufrutto, dove il donante-usufruttuario mantiene il possesso del bene e non ha senso imporre formalità burocratiche a sé stesso.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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