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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 983 c.c. Accessioni

In vigore

L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa. Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi, sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizioni della pubblica autorità.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'usufrutto si estende automaticamente a tutte le accessioni della cosa principale: parti che si aggiungono fisicamente al bene dopo la costituzione dell'usufrutto.
  • Anche le costruzioni erette sul fondo e le piantagioni effettuate dopo la costituzione dell'usufrutto rientrano nell'usufrutto.
  • L'usufruttuario non ha diritto a indennizzi per le accessioni sopravvenute: ne gode automaticamente senza costo aggiuntivo.
  • La norma evita che il nudo proprietario migliori la propria posizione futura sottraendo al godimento dell'usufruttuario le parti aggiunte al bene.

L'usufrutto si estende di diritto a tutte le accessioni della cosa principale — costruzioni, piantagioni, alluvioni — senza necessità di un nuovo atto costitutivo. Questa estensione automatica tutela l'usufruttuario da manovre del nudo proprietario che incrementasse il valore del bene sottraendo le nuove parti al godimento. L'usufruttuario gode delle accessioni per tutta la durata del diritto originario.

Nozione di accessione nell'usufrutto

L'art. 983 c.c. disciplina l'effetto dell'accessione sul diritto di usufrutto. L'accessione è il fenomeno giuridico per cui una cosa si unisce a un'altra diventandone parte integrante (artt. 934-940 c.c.: la cosa accessoria segue la sorte della cosa principale). Nell'usufrutto, il principio si applica nel senso che qualunque incremento fisico del bene principale — costruzioni sul fondo, piantagioni, alluvioni fluviali, miglioramenti materiali apportati dal nudo proprietario — cade automaticamente nel diritto di usufrutto, che si estende a tutta la cosa comprensiva delle sue nuove parti.

Accessioni naturali e artificiali

Le accessioni rilevanti ai fini dell'art. 983 c.c. includono: (a) accessioni naturali — incrementi della cosa dovuti a fenomeni naturali, come l'alluvione (art. 941 c.c.: il deposito di terra lasciato da corsi d'acqua), l'avulsione (art. 944 c.c.), l'isola formatasi nel corso d'acqua (art. 942 c.c.); (b) accessioni artificiali — costruzioni, piantagioni e altre opere eseguite sul fondo dal nudo proprietario o da terzi con il suo consenso. In entrambi i casi l'usufrutto si estende automaticamente all'incremento.

Effetto pratico: nessun costo per l'usufruttuario

L'automaticità dell'estensione significa che l'usufruttuario non deve pagare alcun corrispettivo aggiuntivo per godere delle accessioni: il diritto copre la cosa nella sua configurazione attuale, qualunque sia. Non è necessario un nuovo atto notarile né una modifica del titolo costitutivo. Questa regola è coerente con la natura reale dell'usufrutto: il diritto reale si attaglia al bene nella sua realtà fisica, non alla sua configurazione al momento della costituzione.

Distinzione dalle addizioni dell'usufruttuario

Va distinta l'accessione (incremento apportato dal nudo proprietario o da fenomeni naturali) dalle addizioni (art. 986 c.c.: opere compiute dall'usufruttuario stesso). Per le addizioni dell'usufruttuario valgono regole diverse: in linea di principio, l'usufruttuario che compie addizioni ha diritto a rimuoverle al termine dell'usufrutto, salvo che il nudo proprietario preferisca tenerle pagando un'indennità. Le accessioni del nudo proprietario, invece, restano acquisite al bene e cadono nell'usufrutto senza indennizzo.

Coordinamento normativo

L'art. 983 va letto con gli artt. 934-940 c.c. (accessione in generale), l'art. 941 c.c. (alluvione), l'art. 985 c.c. (miglioramenti) e l'art. 986 c.c. (addizioni dell'usufruttuario).

Domande frequenti

Se il nudo proprietario costruisce un garage sul fondo, l'usufruttuario ha diritto di usarlo?

Sì. Ai sensi dell'art. 983 c.c., l'usufrutto si estende automaticamente alle accessioni, comprese le costruzioni erette sul fondo dopo la costituzione del diritto. L'usufruttuario gode del garage senza dover pagare alcun corrispettivo aggiuntivo.

L'alluvione che amplia un fondo su cui grava usufrutto è coperta dall'usufrutto?

Sì. L'alluvione è un'accessione naturale (art. 941 c.c.) che accresce la proprietà del proprietario del fondo. Per effetto dell'art. 983 c.c., l'usufrutto si estende automaticamente alla parte di terreno acquisita per alluvione.

L'usufruttuario deve pagare qualcosa per godere delle accessioni?

No. L'estensione dell'usufrutto alle accessioni è automatica e gratuita. Non è necessario alcun atto aggiuntivo né un corrispettivo. Il nudo proprietario non ha diritto a indennizzo per aver migliorato il bene aggiungendo parti che cadono nell'usufrutto.

Qual è la differenza tra accessione e addizione nell'usufrutto?

L'accessione (art. 983 c.c.) è l'incremento apportato dal nudo proprietario o da fenomeni naturali: cade automaticamente nell'usufrutto. L'addizione (art. 986 c.c.) è l'opera compiuta dall'usufruttuario stesso: in linea di principio può essere rimossa alla fine dell'usufrutto, salvo indennizzo dal nudo proprietario.

Se il nudo proprietario piantagiona alberi sul fondo, l'usufruttuario ne percepisce i frutti?

Sì. Le piantagioni eseguite sul fondo dopo la costituzione dell'usufrutto sono accessioni che cadono nel diritto. L'usufruttuario ha diritto di percepire i frutti degli alberi piantati dal nudo proprietario durante il periodo dell'usufrutto.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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