← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 986 c.c. Addizioni

In vigore

L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa. Egli ha diritto di toglierle alla fine dello usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.

In sintesi

  • L'usufruttuario può compiere addizioni (opere nuove che non alterano la destinazione) sul bene durante l'usufrutto.
  • Alla cessazione dell'usufrutto può rimuovere le addizioni senza danno per il bene, a meno che il nudo proprietario preferisca trattenerle pagando un'indennità.
  • Se la rimozione causa danno al bene, l'usufruttuario non ha diritto a rimuoverle e l'indennizzo è dovuto dal nudo proprietario nella misura del minore tra costo e valore attuale.
  • Si distinguono le addizioni (opere nuove) dai miglioramenti (incremento di valore di parti esistenti): disciplina differente.

Le addizioni sono opere nuove realizzate dall'usufruttuario sul bene che non alterano la destinazione economica. L'usufruttuario le può rimuovere alla fine dell'usufrutto senza danno per il bene. Se la rimozione causa danno, il nudo proprietario può trattenerle con obbligo di indennizzo, calcolato come il minore tra costo e valore attuale delle addizioni.

Distinzione tra addizioni e miglioramenti

L'art. 986 c.c. disciplina le addizioni, figura distinta dai miglioramenti (art. 985 c.c.). L'addizione è un'opera nuova che si aggiunge alla cosa esistente senza far parte della sua struttura originaria: una tettoia aggiunta a un capannone, una veranda in alluminio, una piscina prefabbricata, un impianto solare fotovoltaico installato sul tetto. Il miglioramento, invece, consiste nell'incremento di valore di parti già esistenti (ristrutturazione di un'ala già presente, rifacimento dell'impianto idraulico). La distinzione rileva perché le addizioni sono per definizione separabili, mentre i miglioramenti si integrano strutturalmente nel bene.

Diritto di rimozione dell'usufruttuario

Il principio generale è che l'usufruttuario ha il diritto di rimuovere le addizioni alla fine dell'usufrutto, portandosele via, purché la rimozione avvenga senza danno per il bene principale. Questa soluzione rispetta sia il diritto dell'usufruttuario di recuperare l'investimento sia l'interesse del nudo proprietario a ricevere il bene nello stato originario. La rimozione deve avvenire senza danneggiare il bene: l'usufruttuario non può smontare una struttura muraria consolidata con la scusa di "rimuovere un'addizione".

Facoltà del nudo proprietario di ritenere le addizioni

Il nudo proprietario ha la facoltà di trattenere le addizioni invece di permetterne la rimozione, pagando all'usufruttuario un'indennità pari al minore tra il costo sostenuto e il valore attuale delle addizioni. Se le addizioni sono in buono stato e il nudo proprietario le ritiene utili, questa soluzione è spesso preferibile economicamente a entrambe le parti. Il nudo proprietario che sceglie di trattenere le addizioni non può però farlo senza corrispondere l'indennizzo: sarebbe un arricchimento ingiustificato a danno dell'usufruttuario.

Addizioni e destinazione economica

Le addizioni consentite sono solo quelle che non alterano la destinazione economica del bene (art. 981 c.c.). L'usufruttuario non può compiere addizioni che trasformino radicalmente la funzione del bene: addizioni di tal genere costituiscono abuso del diritto di usufrutto (art. 1015 c.c.) e possono fondare la domanda di cessazione. Le addizioni "neutre" rispetto alla destinazione, che ampliano o potenziano senza trasformare, sono invece lecite.

Coordinamento normativo

L'art. 986 va letto con l'art. 985 c.c. (miglioramenti), l'art. 981 c.c. (destinazione economica), l'art. 1015 c.c. (abuso dell'usufrutto) e con l'art. 936 c.c. (opere fatte da un terzo con materiali propri: principio analogo per le addizioni).

Domande frequenti

L'usufruttuario che ha installato una veranda può portarla via alla fine dell'usufrutto?

Sì, se la rimozione non danneggia il bene principale. Ai sensi dell'art. 986 c.c., l'usufruttuario può rimuovere le addizioni purché ciò avvenga senza danno. Se la veranda è rimovibile senza danneggiare la struttura, può portarla via.

Il nudo proprietario può obbligarsi a tenere le addizioni senza pagare?

No. Se il nudo proprietario sceglie di trattenere le addizioni invece di permetterne la rimozione, deve pagare all'usufruttuario un'indennità pari al minore tra il costo sostenuto e il valore attuale dell'addizione. Trattenere le addizioni senza indennizzo costituirebbe arricchimento ingiustificato.

Qual è la differenza pratica tra addizione e miglioramento?

L'addizione è un'opera nuova fisicamente separabile dal bene principale (es. una tettoia, un impianto fotovoltaico portatile). Il miglioramento è un'opera che incrementa il valore di parti già esistenti e si integra nel bene (es. ristrutturazione di una stanza, rifacimento dell'impianto elettrico). Le addizioni separabili possono essere rimosse; i miglioramenti no.

Se la rimozione dell'addizione danneggerebbe il bene, cosa succede?

Se la rimozione causa danno al bene, l'usufruttuario non ha diritto a rimuoverla. Le addizioni rimangono al nudo proprietario che consolida la piena proprietà. In questo caso il nudo proprietario deve però corrispondere un'indennità calcolata come il minore tra il costo sostenuto e il valore attuale delle addizioni.

Un pannello solare installato sul tetto durante l'usufrutto può essere rimosso?

Se l'impianto fotovoltaico è smontabile senza danni strutturali al tetto (sistemi su staffe), sì. Se invece l'installazione ha comportato opere murarie che non possono essere rimosse senza danneggiare il tetto, l'usufruttuario non può rimuoverlo e il nudo proprietario deve corrispondere l'indennità ex art. 986 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.