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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 989 c.c. Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

In vigore

Se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre alla loro ricostituzione. Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione. Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'usufruttuario di boschi cedui (filari o macchie tagliate a cicli) può eseguire i tagli con il rispetto dei turni e degli usi della regione.
  • L'usufruttuario di boschi o filari di alto fusto destinati al taglio può effettuare i tagli ordinari secondo la pratica locale.
  • Se i boschi di alto fusto non sono destinati al taglio, l'usufruttuario non può tagliarli: può solo raccogliere i frutti (ghiande, castagne ecc.).
  • Le disposizioni si applicano anche ai filari di piante destinate alla produzione ciclica (salici, pioppi, viti maritali).

L'usufruttuario di boschi cedui o filari può effettuare i tagli secondo i turni e gli usi della regione. Per i boschi di alto fusto ha facoltà di taglio solo se destinati al taglio ordinario; in caso contrario può solo percepirne i frutti. La norma bilancia il diritto di godimento dell'usufruttuario con la conservazione del capitale boschivo per il nudo proprietario.

Boschi cedui: taglio e turni

L'art. 989 c.c. distingue due categorie principali di boschi. I boschi cedui sono quelli coltivati con la tecnica del ceduo: le piante vengono tagliate periodicamente e ricrescono spontaneamente dalla ceppaia. L'usufruttuario ha facoltà di effettuare i tagli del ceduo, ma deve rispettare i turni di taglio stabiliti dalla pratica della regione o dal titolo. Il turno è l'intervallo tra un taglio e l'altro, e varia a seconda dell'essenza arborea e della destinazione produttiva. Il rispetto dei turni garantisce che il bosco si rigeneri e che al termine dell'usufrutto il nudo proprietario ritrovi un bosco funzionale.

Boschi di alto fusto destinati al taglio

Per i boschi di alto fusto (piante che crescono da seme, con un unico tronco principale, destinate a svilupparsi per decenni), la disciplina è più articolata. Se il bosco era già destinato al taglio prima della costituzione dell'usufrutto — ovvero la sua destinazione economica prevede l'abbattimento a maturità commerciale — l'usufruttuario può effettuare i tagli secondo le pratiche locali, analogamente ai cedui. In tal caso il legname abbattuto rappresenta un frutto civile del fondo e appartiene all'usufruttuario.

Boschi di alto fusto non destinati al taglio

Se invece il bosco di alto fusto non è destinato al taglio — perché si tratta di un bosco ornamentale, di protezione idrogeologica, o semplicemente non incluso in un piano di coltura —, l'usufruttuario non può abbatterlo. Può solo percepire i frutti naturali del bosco: ghiande, castagne, bacche, resine, miele selvatico, e simili. Il taglio non autorizzato di alberi di alto fusto non destinati al taglio costituisce un abuso del diritto di usufrutto (art. 1015 c.c.) e obbliga al risarcimento del danno.

Pratica della regione e uso locale

La norma rinvia frequentemente alla pratica della regione e agli usi locali: questi criteri integrativi sono fondamentali per determinare i turni di taglio, le modalità di esecuzione, le essenze che possono essere abbattute e quelle da conservare. In assenza di usi locali, il giudice può farsi assistere da periti forestali. La clausola di rinvio agli usi serve ad adattare la norma codicistica alle molto variegate condizioni agro-forestali italiane.

Coordinamento normativo

L'art. 989 va letto con l'art. 981 c.c. (rispetto della destinazione economica), l'art. 984 c.c. (frutti naturali), l'art. 990 c.c. (alberi divelti o spezzati per accidente) e l'art. 1015 c.c. (cessazione per abuso). Va inoltre considerata la normativa forestale pubblicistica (d.lgs. 34/2018, Testo Unico Foreste) che sovrappone vincoli pubblicistici al regime civilistico.

Domande frequenti

L'usufruttuario di un bosco ceduo può tagliare le piante quando vuole?

No. Deve rispettare i turni di taglio stabiliti dalla pratica della regione o dal titolo costitutivo. Il taglio prima del turno danneggia la capacità rigenerativa del ceduo e costituisce abuso del diritto di usufrutto; il legname ricavato in eccesso rispetto ai turni spetta al nudo proprietario.

L'usufruttuario di un bosco di alto fusto può abbattere gli alberi?

Solo se il bosco era già destinato al taglio prima della costituzione dell'usufrutto. Se il bosco di alto fusto non è destinato al taglio, l'usufruttuario può solo percepirne i frutti (ghiande, castagne ecc.) ma non abbattere le piante. Il taglio non autorizzato è un abuso che può portare alla cessazione dell'usufrutto.

Il legname tagliato dal bosco ceduo appartiene all'usufruttuario?

Sì, se il taglio è effettuato nei limiti dei turni e degli usi della regione. Il legname da ceduo regolarmente tagliato è un frutto naturale del fondo che spetta all'usufruttuario. Solo i tagli straordinari o le piante di alto fusto abbattute senza destinazione al taglio appartengono al nudo proprietario.

Come si determinano i turni di taglio se non ci sono usi locali codificati?

Si fa riferimento alla prassi agronomica e forestale della zona, che può essere provata con testimonianze, perizie tecniche o usi locali anche non scritti. In assenza di qualsiasi indicazione, le parti possono concordare i turni nel titolo costitutivo; altrimenti è il giudice, con l'ausilio di un perito forestale, a stabilirli in caso di controversia.

Si applicano anche le norme forestali pubbliche?

Sì. Oltre alla disciplina civilistica dell'art. 989 c.c., si applicano le norme pubblicistiche forestali (d.lgs. 34/2018, leggi regionali, piani di assestamento forestale). Le autorizzazioni tagli richieste dalla normativa forestale si sovrappongono ai diritti civili: l'usufruttuario deve ottenere eventuali permessi prima di tagliare, indipendentemente da quanto previsto dall'atto costitutivo.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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