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Art. 991 c.c. Alberi fruttiferi
In vigore
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Una disciplina speculare per i fruttiferi
L'articolo 991 del Codice civile completa la disciplina degli alberi sul fondo in usufrutto introducendo una regola opposta a quella dell'articolo 990. Mentre gli alberi di alto fusto caduti spettano al nudo proprietario, gli alberi fruttiferi che periscono o vengono divelti per accidente appartengono all'usufruttuario. La giustificazione è economica: il valore degli alberi fruttiferi sta nei frutti, che competono naturalmente all'usufruttuario; quando l'albero perisce, la sua sostanza rappresenta l'ultima utilità ricavabile, anch'essa attribuita al titolare del godimento. La norma realizza così una continuità di trattamento tra il frutto annuale e l'eventuale legname risultante dalla fine vita della pianta.
L'obbligo di sostituzione
Il contraltare di questa attribuzione è l'obbligo di sostituire gli alberi periti con altri della stessa natura. Se Tizio costituisce a favore di Caio l'usufrutto di un uliveto e una gelata distrugge alcune piante, Caio diventa proprietario del legname ricavabile, ma deve impiantare nuovi ulivi per mantenere integro il numero originario delle piante. La sostituzione è un obbligo di mezzi e di risultato: l'usufruttuario deve provvedere con tempestività e secondo la migliore tecnica agronomica. La scelta delle giovani piante deve garantire continuità produttiva, evitando l'inserimento di varietà incompatibili con la vocazione del fondo.
Distinzione tra fruttiferi e alto fusto
La distinzione tra le due categorie di alberi non è sempre nitida. Gli alberi fruttiferi sono quelli destinati per coltura prevalente alla produzione di frutti commerciabili: meli, peri, ulivi, viti allevate ad alberello, agrumi, mandorli, castagni da frutto. Quando un albero ha funzione duplice, ad esempio il castagno che produce sia legname sia frutti, occorre guardare alla coltura prevalente nella zona e alle pratiche aziendali. In caso di dubbio, perizia agronomica e indicazioni dell'inventario iniziale orientano l'interpretazione. La qualificazione produce conseguenze opposte tra l'articolo 990 e l'articolo 991, quindi richiede massima attenzione.
Eventi naturali e forza maggiore
La norma si applica agli eventi accidentali: gelate, grandine, malattie fitopatologiche, fulmini, vento. Se la perdita dipende da incuria dell'usufruttuario, come omessa irrigazione o mancata difesa fitosanitaria, l'usufruttuario resta obbligato alla sostituzione ma può rispondere anche per il danno ulteriore arrecato al fondo. L'inventario di inizio usufrutto, redatto ai sensi degli articoli 1002 e seguenti, è strumento essenziale per documentare consistenza e qualità del patrimonio arboreo originario. Solo a partire da una fotografia iniziale precisa è possibile valutare se l'obbligo di sostituzione sia stato correttamente adempiuto al termine del rapporto.
Profili gestionali per il consulente
Il commercialista che assiste un'azienda agricola in usufrutto deve verificare l'esecuzione degli obblighi di sostituzione, anche perché incidono sulle scritture contabili e sul valore degli investimenti rurali. Le spese di reimpianto possono qualificarsi come spese ordinarie di gestione a carico dell'usufruttuario, mentre opere di ristrutturazione complessiva del frutteto, come la riconversione varietale o l'ampliamento dell'impianto, rientrano nelle spese straordinarie a carico del nudo proprietario, salvo diverso accordo. Va inoltre verificata la coerenza con la PAC e con eventuali contributi pubblici al reimpianto, che possono incidere sul soggetto beneficiario degli aiuti.
Domande frequenti
Se una grandine distrugge i meli del frutteto in usufrutto, il legno appartiene all'usufruttuario?
Sì. Per gli alberi fruttiferi periti per causa accidentale (grandine, gelata, malattia), il legname spetta all'usufruttuario ai sensi dell'art. 991 c.c. A differenza degli alberi di alto fusto non produttivi (art. 990), il legname dei fruttiferi va al titolare del godimento.
L'usufruttuario deve sostituire gli alberi fruttiferi periti?
Sì. L'obbligo di rimpiazzo è espresso dall'art. 991 c.c.: l'usufruttuario deve piantare nuovi alberi della stessa specie o di specie equivalente. Questo serve a garantire che il nudo proprietario ritrovi un fondo produttivo alla scadenza dell'usufrutto. L'inadempimento dà luogo a responsabilità per danni.
Qual è la differenza tra alberi fruttiferi (art. 991) e alberi di alto fusto (art. 990) nel regime dei periti per accidente?
Per gli alberi di alto fusto non produttivi (foresta ornamentale o da legname), il materiale legnoso dei periti spetta al proprietario (art. 990). Per gli alberi fruttiferi (olivi, meli, viti, ecc.), spetta all'usufruttuario (art. 991), in entrambi i casi però con obbligo di surrogazione o rimpiazzo.
L'usufruttuario può tagliare alberi fruttiferi secchi?
Se la pianta è ormai morta o irrecuperabile, il taglio è assimilato a una causa accidentale: il legname spetta all'usufruttuario con obbligo di rimpiazzo. Non si tratta di abuso. Se invece la pianta è ancora produttiva, il taglio non autorizzato è un abuso del diritto di usufrutto (art. 1015 c.c.) che obbliga al risarcimento.
I frutti degli alberi fruttiferi distrutti dall'evento accidentale appartengono all'usufruttuario?
I frutti già separati prima dell'evento accidentale appartengono senz'altro all'usufruttuario. I frutti pendenti al momento della perizione dell'albero si ripartiscono secondo l'art. 984 c.c. in proporzione alla durata dell'usufrutto nell'anno. Se l'evento accidentale distrugge sia la pianta che i frutti non ancora separati, la perdita dei frutti ricade sull'usufruttuario.